§ 57.7.217 - Legge 2 febbraio 1959, n. 30.
Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/02/1959
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione.


§ 57.7.217 - Legge 2 febbraio 1959, n. 30. [1]

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.

(G.U. 17 febbraio 1959, n. 40)

 

     Art. 1.

     Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).

     Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art. 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

     Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o più Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.

     E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.