Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 02/02/1959 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione. |
§ 57.7.217 - Legge 2 febbraio 1959, n. 30. [1]
Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.
(G.U. 17 febbraio 1959, n. 40)
Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).
Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art. 62 del
Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o più Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.
E' abrogato l'art. 3 del
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione.
[1] Abrogata dall'art. 1 del