§ 57.7.267 - Legge 20 dicembre 1962, n. 1743.
Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:20/12/1962
Numero:1743


Sommario
Art. 1.      Le norme stabilite nell'art. 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e nell'art. 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola [...]
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione, per lire 500 mila, del capitolo n. 75, per lire 500 mila, del capitolo n. 77 e, per lire 1 milione e [...]


§ 57.7.267 - Legge 20 dicembre 1962, n. 1743. [1]

Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica.

(G.U. 7 gennaio 1963, n. 5)

 

     Art. 1.

     Le norme stabilite nell'art. 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e nell'art. 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria, passato alle dipendenze dello Stato per effetto del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1964, e che alla data del 31 dicembre 1933 risultava iscritto a regolamenti di pensione presso Comuni ad autonomia scolastica.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione, per lire 500 mila, del capitolo n. 75, per lire 500 mila, del capitolo n. 77 e, per lire 1 milione e 500 mila, del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.