Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 27/07/1962 |
Numero: | 1113 |
Sommario |
Art. 1. La tabella A annessa alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge. |
Art. 2. Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo indicati nelle annesse tabelle, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere, con decreto del [...] |
Art. 3. Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella [...] |
Art. 4. In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente [...] |
Art. 5. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per la parte relativa alla scuola di avviamento professionale, e per quella relativa all'istruzione professionale, rispettivamente a carico [...] |
§ 57.7.260 - Legge 27 luglio 1962, n. 1113. [1]
Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi.
(G.U. 11 agosto 1962, n. 202)
La tabella A annessa alla
E' altresì sostituita con le tabelle B e C annesse alla presente legge, la tabella A di cui al
Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo indicati nelle annesse tabelle, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.
Del pari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, relativamente al personale di cui alle tabelle B) e C), si farà luogo alla specificazione ed alla variazione delle qualifiche del personale tecnico, nonché alla determinazione dei posti da coprire con personale incaricato.
Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della
In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della
Il personale di cui al precedente comma qualora non possieda il necessario titolo di studio, ma per documentata attività lodevolmente svolta presso la Scuola suindicata, per almeno un triennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e, soprattutto nel campo tiflologico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo con le stesse modalità di cui al precedente comma dal Ministero della pubblica istruzione.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede per la parte relativa alla scuola di avviamento professionale, e per quella relativa all'istruzione professionale, rispettivamente a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e per gli esercizi successivi, corrispondenti ai capitoli 70 e 115 del bilancio del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 24 del