§ 57.6.6 - R.D. 29 agosto 1941, n. 1449.
Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:29/08/1941
Numero:1449


Sommario
Art. 1.      L'istruzione professionale per ciechi ha per fine la educazione e la rieducazione dei ciechi al lavoro e viene impartita nelle seguenti scuole e corsi per ciechi:
Art. 2.      All'istruzione professionale per ciechi si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica e successive modificazioni, e quelle [...]
Art. 3.      La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale è di tre anni e nei corsi secondari di avviamento professionale di due anni.
Art. 4.      Le scuole di avviamento, tecniche, professionali femminili e i corsi per maestranze saranno preceduti da un corso preparatorio per coloro che non hanno conoscenze dei metodi tiflologici e che [...]
Art. 5.      Le scuole ed i corsi secondari di avviamento professionale hanno lo scopo di fornire un primo insegnamento per la preparazione ai vari mestieri.
Art. 6.      Con decreto reale, su proposta del ministero per l'educazione nazionale, saranno stabilite le materie di insegnamento per le scuole e l'istituto di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del precedente art. 1.
Art. 7.      Alle lavorazioni che saranno indicate nei programmi di cui al precedente articolo, altre se ne potranno aggiungere, qualora se ne avverta la necessità, come potranno essere soppresse quelle che [...]
Art. 8.      L'insegnamento tecnico e pratico nelle scuole miste, qualora il numero delle alunne sia superiore a cinque, potrà essere opportunamente differenziato in rapporto alla scolaresca, nei modi che [...]
Art. 9.      Gli istituti professionali per ciechi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa per tutte le scuole e corsi che di essi fanno parte.
Art. 10.      Si applicano alle scuole e ai corsi per ciechi, di cui ai numeri 1, 2, 3 e all'istituto di cui al n. 5 dell'art. 1 del presente decreto, le disposizioni riguardanti gli oneri in materia di [...]
Art. 11.      Le provincie, i consigli provinciali delle corporazioni, i comuni, le casse di risparmio e i consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica e altri enti o privati possono concorrere [...]
Art. 12.      Lo Stato, oltre che nel caso di mutui con la cassa depositi e prestiti, può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando gli enti che [...]
Art. 13.      In caso di soppressione di scuole o istituti, quando questi funzionino presso enti morali che abbiano per fine l'educazione e l'assistenza dei ciechi, tutto quanto costituisce il patrimonio e le [...]
Art. 14.      Il consiglio di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi è formato da due rappresentanti del ministero dell'educazione nazionale e da un rappresentante per ciascuno degli [...]
Art. 15.      La direzione didattica e disciplinare delle scuole di istruzione professionale per ciechi, non facenti parte degli istituti professionali per ciechi, è affidata a un direttore; quella degli [...]
Art. 16.      Il consiglio di amministrazione della scuola o istituto stabilirà le modalità necessarie per l'alienazione dei prodotti dei laboratori della scuola o istituto. I proventi relativi figureranno in [...]
Art. 17.      La presidenza o la direzione degli istituti e delle scuole per ciechi potrà essere conferita nei modi indicati dal primo comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, modificato con [...]
Art. 18.      Le cattedre per l'insegnamento delle materie di cultura generale verranno assegnate mediante pubblico concorso-esame di abilitazione, per titoli e per esame, riservato esclusivamente ai ciechi [...]
Art. 19.      Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme relative ai concorsi e agli esami di abilitazione all'insegnamento nelle regie scuole e regi istituti di istruzione professionale per [...]
Art. 20.      Gli insegnanti titolari sono tenuti ad impartire l'insegnamento per le materie o il gruppo di materie costituenti la cattedra. Possono altresì essere incaricati fino al limite massimo di 24 ore [...]
Art. 21.      Gli incarichi e le supplenze sono conferiti dal consiglio di amministrazione delle scuole e istituti secondo le norme vigenti, con preferenza ai ciechi e a coloro che sono forniti del diploma di [...]
Art. 22.      Agli insegnamenti dell'istituto di tiflologia professionale si provvederà mediante incarichi.
Art. 23.      L'insegnamento dell'educazione fisica ai ciechi, dato il suo speciale carattere, è di pertinenza delle scuole o istituti professionali per ciechi ed a carico del loro bilancio.
Art. 24.      Al termine del corso di tirocinio e dell'istituto di tiflologia professionale gli alunni sostengono un esame di licenza.
Art. 25.      Possono essere iscritti:
Art. 26.      Chi abbia superato l'esame di profitto al termine dell'ulteriore anno di perfezionamento della scuola tecnica consegue il titolo di tecnico specializzato nella relativa specializzazione.
Art. 27.      Chi abbia superato l'esame di licenza del corso di tirocinio consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento pratico della relativa lavorazione, limitatamente alle funzioni di istruttore [...]
Art. 28.      Chi abbia superato l'esame di licenza dell'istituto di tiflologia professionale consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi per la materia o gruppo di materie cui si [...]
Art. 29.      Chi abbia superato l'esame di compimento al termine del corso per maestranze o di un corso speciale consegue il titolo di operaio per la relativa lavorazione.
Art. 30.      Alle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore a un terzo del totale degli iscritti. I capi di istituto decidono [...]
Art. 31.      Nelle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi gli alunni non possono superare il numero di quindici per ciascuna classe.
Art. 32.      L'obbligo scolastico, che per effetto dell'art. 175 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928-VII, n. 577, è esteso ai ciechi e ai sordomuti, i quali non presentino altra [...]
Art. 33.      Per i corsi di cui ai numeri 6, 7 e 8 dell'art. 1 del presente decreto, la misura delle tasse scolastiche è stabilita dai consigli di amministrazione delle scuole o istituti professionali per [...]
Art. 34.      Il regio istituto d'istruzione professionale per ciechi, istituito in Firenze col regio decreto 1 luglio 1940-XVIII, n. 1378, viene ordinato in conformità delle disposizioni contenute nel [...]
Art. 35.      Il regio laboratorio-scuola annesso al patronato pro-ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, istituito con regio decreto 13 novembre 1924-III, n. 2950, è riordinato in regio istituto di istruzione [...]
Art. 36.      I posti di ruolo relativi agli istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli sono indicati nella tabella A annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine nostro, dal ministro [...]
Art. 37.      I contributi a carico dello Stato per i predetti istituti professionali per ciechi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine [...]
Art. 38.      Le eventuali modificazioni dell'ordinamento stabilito nei precedenti articoli per i regi istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli saranno disposte con decreto reale promosso dal [...]
Art. 39.      Il personale direttivo, insegnante e tecnico, attualmente in servizio presso le scuole e gli istituti riordinati in conformità del presente decreto, che sia in possesso del necessario titolo di [...]
Art. 40.      Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti per il personale amministrativo negli istituti di cui sopra, saranno assegnati mediante concorso interno riservato al personale che [...]


§ 57.6.6 - R.D. 29 agosto 1941, n. 1449.

Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

(G.U. 10 gennaio 1942, n. 7)

 

Capo I

DEI FINI DELL'ORDINAMENTO

DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER CIECHI

 

     Art. 1.

     L'istruzione professionale per ciechi ha per fine la educazione e la rieducazione dei ciechi al lavoro e viene impartita nelle seguenti scuole e corsi per ciechi:

     1) scuole e corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschili e femminili;

     2) scuole tecniche a indirizzo industriale;

     3) scuole professionali femminili;

     4) corsi di tirocinio all'insegnamento pratico;

     5) istituto di tiflologia professionale;

     6) corsi speciali per ciechi-sordomuti;

     7) corsi per maestranze;

     8) altri corsi speciali che sono di volta in volta autorizzati dal ministero dell'educazione nazionale.

     Gli istituti comprendenti almeno le scuole di cui ai numeri 1, 2, 4, 7, assumono la denominazione di istituti professionali per ciechi.

 

          Art. 2.

     All'istruzione professionale per ciechi si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica e successive modificazioni, e quelle della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro, e successive modificazioni, in quanto non contrastino con quelle contenute negli articoli seguenti.

 

          Art. 3.

     La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale è di tre anni e nei corsi secondari di avviamento professionale di due anni.

     Nella scuola tecnica è di due anni, ai quali può seguire un ulteriore anno di perfezionamento.

     Nella scuola professionale femminile è di tre anni.

     Nei corsi di tirocinio all'insegnamento pratico è di un anno.

     Nell'istituto di tiflologia professionale è di un anno.

     Nei corsi per maestranze e nei corsi speciali la durata è stabilita di volta in volta in relazione alle esigenze dell'insegnamento con decreto del ministro per l'educazione nazionale e su proposta del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4.

     Le scuole di avviamento, tecniche, professionali femminili e i corsi per maestranze saranno preceduti da un corso preparatorio per coloro che non hanno conoscenze dei metodi tiflologici e che necessitano di aggiornamento negli studi compiuti.

     La durata di tali corsi sarà determinata dalle singole direzioni.

 

          Art. 5.

     Le scuole ed i corsi secondari di avviamento professionale hanno lo scopo di fornire un primo insegnamento per la preparazione ai vari mestieri.

     Le scuole tecniche industriali hanno lo scopo di preparare i tecnici che esercitano l'artigianato libero o un'attività lavorativa qualificata alle dipendenze dell'ente nazionale di lavoro per i ciechi o presso altri enti o ditte private.

     L'anno ulteriore di perfezionamento ha lo scopo di preparare i tecnici specializzati per l'ente nazionale di lavoro per i ciechi e per altri enti e ditte private.

     Le scuole professionali femminili hanno lo scopo di preparare le giovani all'esercizio delle professioni proprie della donna ed al buon governo della casa.

     I corsi di tirocinio hanno lo scopo di abilitare gli alunni e le alunne agli insegnamenti pratici e tecnologici, limitatamente alle funzioni indicate nell'art. 27 del presente decreto.

     L'istituto di tiflologia professionale ha lo scopo di impartire le conoscenze di tiflologia e dei metodi di pedagogia professionale necessarie agli insegnanti delle scuole d'istruzione professionale per ciechi.

     Il corso speciale per ciechi-sordomuti ha lo scopo, oltre che di preparare detti alunni al lavoro, di dare ad essi la facoltà di potersi esprimere oralmente, di ricevere comunicazioni mediante alfabeti speciali e di dar loro nozioni d'istruzione elementare.

     I corsi per maestranze hanno lo scopo di dare, unitamente alla istruzione elementare ed agli insegnamenti delle lavorazioni, un concreto addestramento pratico.

 

          Art. 6.

     Con decreto reale, su proposta del ministero per l'educazione nazionale, saranno stabilite le materie di insegnamento per le scuole e l'istituto di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del precedente art. 1.

     Con decreto ministeriale saranno approvate le speciali lavorazioni, i programmi e gli orari di insegnamento relativi alle scuole e istituti di cui sopra.

     I programmi di insegnamento dei corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, dei corsi speciali per ciechi-sordomuti, dei corsi per maestranze, dei corsi speciali, di cui all'art. 8 del precedente art. 1, e dei corsi preparatori, di cui al precedente art. 4, saranno proposti all'approvazione del ministero per l'educazione nazionale dalla direzione delle singole scuole, tenuto conto delle condizioni degli alunni e delle particolari esigenze di ciascuna scuola.

 

          Art. 7.

     Alle lavorazioni che saranno indicate nei programmi di cui al precedente articolo, altre se ne potranno aggiungere, qualora se ne avverta la necessità, come potranno essere soppresse quelle che non si dimostrassero più opportune. Il relativo provvedimento viene disposto con decreto ministeriale su proposta del consiglio di amministrazione della scuola.

     L'istituzione di nuove lavorazioni, come l'istruzione dei corsi per maestranze e degli altri corpi speciali, prevista nei numeri 7 e 8 dell'art. 1, nonché dei corsi preparatori, prevista dall'art. 4 del presente decreto, quando importi aumento nel contributo statale corrisposto alle scuole e agli istituti aventi gestione autonoma, o richieda maggiore assegnazione di fondi al bilancio del ministero dell'educazione nazionale, avverrà di concerto con il ministero delle finanze.

 

          Art. 8.

     L'insegnamento tecnico e pratico nelle scuole miste, qualora il numero delle alunne sia superiore a cinque, potrà essere opportunamente differenziato in rapporto alla scolaresca, nei modi che verranno stabiliti col decreto ministeriale di approvazione dei programmi.

 

Capo II

ISTITUZIONE E MANTENIMENTO DELLE REGIE SCUOLE E

DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER CIECHI

 

          Art. 9.

     Gli istituti professionali per ciechi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa per tutte le scuole e corsi che di essi fanno parte.

 

          Art. 10.

     Si applicano alle scuole e ai corsi per ciechi, di cui ai numeri 1, 2, 3 e all'istituto di cui al n. 5 dell'art. 1 del presente decreto, le disposizioni riguardanti gli oneri in materia di scuole e istituti di istruzione media tecnica, specificati rispettivamente nell'art. 91, lettera f numeri 6, 7 e 9 e nell'art. 144 lettera e), n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

 

          Art. 11.

     Le provincie, i consigli provinciali delle corporazioni, i comuni, le casse di risparmio e i consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica e altri enti o privati possono concorrere all'incremento e al miglioramento dell'istruzione professionale per ciechi con sussidi, contributi, lasciti o donazioni.

 

          Art. 12.

     Lo Stato, oltre che nel caso di mutui con la cassa depositi e prestiti, può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando gli enti che contribuiscono al mantenimento delle scuole ed istituti e l'ente nazionale di lavoro per ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1844, contraggono mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'arredamento, all'ampliamento dei locali.

 

          Art. 13.

     In caso di soppressione di scuole o istituti, quando questi funzionino presso enti morali che abbiano per fine l'educazione e l'assistenza dei ciechi, tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola o istituto soppresso verrà assegnato agli enti stessi.

 

Capo III

DEL GOVERNO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E

DISCIPLINARE DELLE REGIE SCUOLE E DEI REGI

ISTITUTI D'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER CIECHI

 

          Art. 14.

     Il consiglio di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi è formato da due rappresentanti del ministero dell'educazione nazionale e da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle persone che contribuiscono nella misura di lire 10.000 annue o di lire 200.000 una volta tanto al mantenimento delle scuole o istituti.

     Qualora le scuole o istituti siano istituiti o funzionino presso altri enti morali, il consiglio di amministrazione è formato dagli stessi membri del consiglio degli enti, del quale dovranno far parte i rappresentanti del ministero dell'educazione nazionale e degli enti contribuenti ai sensi del comma precedente.

     Il presidente è nominato dal ministero per l'educazione nazionale su designazione di una terna di nomi, scelti dagli enti morali predetti fra gli stessi membri del consiglio.

     Del consiglio fa parte il preside o il direttore con voto deliberativo e funzioni di segretario.

 

          Art. 15.

     La direzione didattica e disciplinare delle scuole di istruzione professionale per ciechi, non facenti parte degli istituti professionali per ciechi, è affidata a un direttore; quella degli istituti professionali per ciechi è affidata a un preside.

     Al direttore o al preside è affidata anche la direzione dell'ente presso il quale la scuola o istituto eventualmente funzioni.

     I direttori e i presidi sono esonerati dall'insegnamento.

 

          Art. 16.

     Il consiglio di amministrazione della scuola o istituto stabilirà le modalità necessarie per l'alienazione dei prodotti dei laboratori della scuola o istituto. I proventi relativi figureranno in un apposito capitolo del bilancio.

 

Capo IV

PERSONALE DI RUOLO

 

          Art. 17.

     La presidenza o la direzione degli istituti e delle scuole per ciechi potrà essere conferita nei modi indicati dal primo comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, modificato con l'art. 5 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, ferma restando, a tale fine, l'equipollenza dei titoli di studio prevista dai regi decreti 26 settembre 1935-XIII, numeri 1834 e 1843.

     Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti del personale tecnico (assistenti, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratorio, sottomaestre).

 

          Art. 18.

     Le cattedre per l'insegnamento delle materie di cultura generale verranno assegnate mediante pubblico concorso-esame di abilitazione, per titoli e per esame, riservato esclusivamente ai ciechi forniti del regolare titolo di studio.

     Qualora non si possano nel modo suddetto coprire le cattedre vacanti, il personale insegnante potrà essere assunto mediante concorso per titoli fra gli insegnanti di ruolo delle scuole regie o pareggiate di corrispondente ordine e grado.

 

          Art. 19.

     Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme relative ai concorsi e agli esami di abilitazione all'insegnamento nelle regie scuole e regi istituti di istruzione professionale per ciechi.

 

          Art. 20.

     Gli insegnanti titolari sono tenuti ad impartire l'insegnamento per le materie o il gruppo di materie costituenti la cattedra. Possono altresì essere incaricati fino al limite massimo di 24 ore settimanali, in qualsiasi altro corso della scuola o istituto, per le stesse materie della cattedra o per materie affini.

 

Capo V

PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE

 

          Art. 21.

     Gli incarichi e le supplenze sono conferiti dal consiglio di amministrazione delle scuole e istituti secondo le norme vigenti, con preferenza ai ciechi e a coloro che sono forniti del diploma di istituto di tiflologia professionale.

 

          Art. 22.

     Agli insegnamenti dell'istituto di tiflologia professionale si provvederà mediante incarichi.

     Agli effetti delle retribuzioni il personale suddetto è considerato come personale insegnante del corso superiore di istituto tecnico.

 

          Art. 23.

     L'insegnamento dell'educazione fisica ai ciechi, dato il suo speciale carattere, è di pertinenza delle scuole o istituti professionali per ciechi ed a carico del loro bilancio.

     Su richiesta del consiglio di amministrazione la G.I.L. dovrà designare l'insegnante.

     Le regie scuole o regi istituti professionali per ciechi e i loro alunni sono esonerati dalle tasse dovute alla G.I.L.

     Il compenso agli insegnanti sarà corrisposto nella stessa misura prevista per le scuole di corrispondente ordine.

 

Capo VI

ALUNNI, ESAMI E TASSE

 

          Art. 24.

     Al termine del corso di tirocinio e dell'istituto di tiflologia professionale gli alunni sostengono un esame di licenza.

     Al termine del corso di perfezionamento della scuola tecnica gli alunni sostengono un esame di profitto.

     Al termine dei corsi per maestranze e corsi speciali gli alunni sostengono un esame di compimento.

     In deroga all'ultimo comma dell'art. 54 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, alle classi successive alla prima della scuola tecnica industriale per ciechi possono accedere mediante esame di idoneità anche candidati esterni, purché ciechi.

 

          Art. 25.

     Possono essere iscritti:

     1) alla prima classe delle scuole e corsi di avviamento i licenziati dalle scuole elementari e, previo esame di ammissione, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il decimo anno di età.

     Sono ammessi anche coloro che abbiano superato l'esame di ammissione a una scuola media di primo grado purché abbiano compiuto il decimo anno di età;

     2) alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:

     a) i licenziati dalle scuole di avviamento;

     b) coloro che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età e conseguita la licenza dalla scuola elementare o l'ammissione a una scuola media inferiore purché superino uno speciale esame di ammissione;

     3) al corso di tirocinio coloro che abbiano superato l'esame di profitto del corso di perfezionamento delle scuole tecniche e coloro che abbiano superato l'esame di licenza della scuola professionale femminile;

     4) all'istituto di tiflologia professionale coloro che siano forniti dei titoli che danno diritto all'insegnamento nelle scuole di istruzione professionale per ciechi o in qualsiasi scuola media;

     5) al corso per maestranze coloro che abbiano superato l'esame di ammissione e compiuto il sedicesimo anno di età.

 

          Art. 26.

     Chi abbia superato l'esame di profitto al termine dell'ulteriore anno di perfezionamento della scuola tecnica consegue il titolo di tecnico specializzato nella relativa specializzazione.

 

          Art. 27.

     Chi abbia superato l'esame di licenza del corso di tirocinio consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento pratico della relativa lavorazione, limitatamente alle funzioni di istruttore pratico nelle scuole e corsi di avviamento per ciechi, di sottocapo officina nelle scuole tecniche per ciechi, di sottomaestra nelle scuole professionali femminili per cieche.

 

          Art. 28.

     Chi abbia superato l'esame di licenza dell'istituto di tiflologia professionale consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi per la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i titoli in base ai quali fu concessa l'ammissione alla scuola.

 

          Art. 29.

     Chi abbia superato l'esame di compimento al termine del corso per maestranze o di un corso speciale consegue il titolo di operaio per la relativa lavorazione.

 

          Art. 30.

     Alle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore a un terzo del totale degli iscritti. I capi di istituto decidono sull'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni vedenti.

 

          Art. 31.

     Nelle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi gli alunni non possono superare il numero di quindici per ciascuna classe.

     Tale numero può essere superato nel solo istituto di tiflologia professionale.

 

          Art. 32.

     L'obbligo scolastico, che per effetto dell'art. 175 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928-VII, n. 577, è esteso ai ciechi e ai sordomuti, i quali non presentino altra anormalità che impedisca loro di ottemperarvi, è esteso anche, per quanto concerne i ciechi, alla loro istruzione professionale, oltre i limiti di età fissati per la istruzione elementare.

 

          Art. 33.

     Per i corsi di cui ai numeri 6, 7 e 8 dell'art. 1 del presente decreto, la misura delle tasse scolastiche è stabilita dai consigli di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi.

     Per i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico le tasse sono fissate nelle seguenti misure:

 

Frequenza per ciascuna classe

L.

50

Esame di licenza

"

75

Tassa di diploma

"

75

 

     Per l'istituto di tiflologia professionale le tasse sono fissate nelle seguenti misure:

 

Frequenza

L.

60

Esame di licenza

"

80

Tassa di diploma

"

50

 

     Le tasse di diploma saranno devolute all'erario.

     Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli enti pubblici o di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse. Tale esonero comprende la tassa di diploma.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

 

          Art. 34.

     Il regio istituto d'istruzione professionale per ciechi, istituito in Firenze col regio decreto 1 luglio 1940-XVIII, n. 1378, viene ordinato in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

     Esso comprende le seguenti scuole per ciechi:

     a) una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile o femminile;

     b) una scuola tecnica a indirizzo industriale;

     c) una scuola professionale femminile;

     d) corsi di tirocinio all'insegnamento pratico;

     e) un istituto di tiflologia professionale;

     f) corsi per maestranze.

 

          Art. 35.

     Il regio laboratorio-scuola annesso al patronato pro-ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, istituito con regio decreto 13 novembre 1924-III, n. 2950, è riordinato in regio istituto di istruzione professionale per ciechi in applicazione del presente decreto.

     Esso comprende le seguenti scuole per ciechi:

     a) una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;

     b) una scuola tecnica a indirizzo industriale;

     c) corsi di tirocinio per l'insegnamento pratico;

     d) corsi speciali per ciechi sordomuti;

     e) corsi per maestranze.

 

          Art. 36.

     I posti di ruolo relativi agli istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli sono indicati nella tabella A annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine nostro, dal ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

 

          Art. 37.

     I contributi a carico dello Stato per i predetti istituti professionali per ciechi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine nostro, dal ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

     Tutti gli altri oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie a carico di enti o privati per il mantenimento e funzionamento delle preesistenti scuole per ciechi passate a far parte degli istituti di cui ai precedenti articoli, restano consolidati a favore degli istituti stessi.

 

          Art. 38.

     Le eventuali modificazioni dell'ordinamento stabilito nei precedenti articoli per i regi istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli saranno disposte con decreto reale promosso dal ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 39.

     Il personale direttivo, insegnante e tecnico, attualmente in servizio presso le scuole e gli istituti riordinati in conformità del presente decreto, che sia in possesso del necessario titolo di studio ed abbia prestato almeno tre anni di servizi riconosciuto lodevole dal ministero dell'educazione nazionale, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle, con collocamento al grado iniziale del posto di ruolo relativo alle funzioni disimpegnate.

     Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio od abbia prestato meno di tre anni di lodevole servizio, è mantenuto in servizio con l'attuale trattamento giuridico ed economico. Fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo di cui detto personale disimpegna le funzioni.

     Il predetto personale potrà essere inquadrato ai sensi del comma primo, a giudizio insindacabile del ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio della scuola od istituto, qualora per l'attività svolta presso le scuole e gli istituti suindicati abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tiflologico.

 

          Art. 40.

     Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti per il personale amministrativo negli istituti di cui sopra, saranno assegnati mediante concorso interno riservato al personale che abbia prestato lodevole servizio da almeno tre anni e che sia fornito del titolo di studio richiesto.

 

 

     Tabella A

     (Omissis)

 

     Tabella B

     (Omissis)