§ 57.4.82 – D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362.
Norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:14/05/1966
Numero:362


Sommario
Art. 1.  Calendario delle prove scritte, grafiche e pratiche dell'esame di licenza della scuola media.
Art. 2.  Ammissione agli esami dei candidati interni - Ammissione alla prova integrativa di latino.
Art. 3.  Ammissione agli esami dei candidati esterni e documentazione richiesta.
Art. 4.  Scuole presso le quali possono sostenere l'esame i candidati esterni.
Art. 5.  Candidati esterni provenienti dall'estero.
Art. 6.  Prove suppletive.
Art. 7.  Sedi di esame - Composizione della Commissione esaminatrice.
Art. 8.  Attribuzioni del presidente.
Art. 9.  Prove d'esame.
Art. 10.  Riunione preliminare della Commissione.
Art. 11.  Valutazione dei risultati degli esami e decisioni conseguenti.
Art. 12.  Diploma di licenza - Certificati integrativi o sostitutivi.
Art. 13.  Trattamento economico dei componenti le Commissioni e del personale non insegnante.
Art. 14.  Norme finali e di rinvio.


§ 57.4.82 – D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362.

Norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media.

(G.U. 10 giugno 1966, n. 141).

 

     Art. 1. Calendario delle prove scritte, grafiche e pratiche dell'esame di licenza della scuola media. [1]

     La data di inizio dell'esame di licenza della scuola media e il diario delle relative prove scritte, grafiche e pratiche sono stabiliti annualmente con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 2. Ammissione agli esami dei candidati interni - Ammissione alla prova integrativa di latino. [2]

     Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli alunni della terza classe, sulla base dei giudizi analitici espressi per le singole materie di esame di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, formula un giudizio complessivo e attribuisce i voti in decimi relativi a ciascuna delle materie anzidette. Dichiara, quindi, l'alunno ammesso agli esami di licenza a meno che non riscontri una insufficienza notevolmente grave di formazione e di sviluppo della personalità. In tal caso il consiglio di classe dichiara l'alunno non ammesso agli esami di licenza. Del pari è dichiarato non ammesso l'alunno che non riporti almeno sei decimi in condotta.

     Il consiglio di classe, infine, esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame.

     Non partecipano alle deliberazioni di cui al precedente comma gli insegnanti di materie facoltative o obbligatorie, ogni volta che si tratti di allievi che, usufruendo dei diritti stabiliti dalla legislazione vigente, non abbiano seguito le loro lezioni.

     Ai fini del giudizio complessivo e della dichiarazione di ammissione prevista dal primo comma del presente articolo, i giudizi ed i conseguenti voti riportati nelle materie facoltative saranno computati soltanto se favorevoli all'alunno. Quest'ultimo potrà sostenere la prova facoltativa di latino qualora il consiglio di classe non riscontri una grave insufficienza. Tale disposizione si applica anche per le prove di applicazione tecniche nelle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte, nonchè per le prove di educazione musicale e di applicazioni tecniche nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica.

     L'ammissione all'esame ai sensi dei precedenti commi è disposta d'ufficio.

     La prova di latino può essere sostenuta anche dagli alunni ammessi agli esami di licenza che non abbiano seguito il predetto insegnamento. Tali alunni, per essere ammessi alla prova di latino, devono presentare apposita istanza al preside, controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.

     Coloro i quali intendono integrare il diploma di licenza con il superamento della prova di latino in anno scolastico successivo a quello in cui abbiano conseguito il diploma medesimo, devono presentare al preside della scuola presso la quale desiderano sostenere l'esame apposita istanza con le modalità suindicate, nei termini che saranno stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 3. Ammissione agli esami dei candidati esterni e documentazione richiesta.

     I candidati esterni che, trovandosi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, intendono essere ammessi a sostenere l'esame di licenza nella scuola media, devono presentare domanda in carta libera nella quale sia indicato l'indirizzo dell'abitazione, al preside della scuola media statale o pareggiata più vicina alla propria abitazione, entro il 15 maggio, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 4.

     Nella domanda, controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci oltre l'eventuale indicazione circa la prova di latino di cui al quinto comma del precedente art. 2, devono essere trascritti i nomi dei professori che abbiano privatamente curato la preparazione del candidato e le scuole presso le quali essi prestano servizio; quest'ultima dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

     La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     1) certificato di nascita, o in sua vece, documento rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1959, n. 678, contenente nome e cognome del candidato e l'indicazione della data e del luogo di nascita;

     2) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo;

     3) carta di identità o altro documento di identificazione personale;

     4) programma svolto per le singole materie controfirmato dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore.

     (Omissis) [3].

 

          Art. 4. Scuole presso le quali possono sostenere l'esame i candidati esterni.

     I candidati esterni sostengono l'esame di licenza presso le scuole medie statali o pareggiate, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

     In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi, procede ad una ripartizione di tali candidati tra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni.

     Il preside, quando rilevi dalla domanda presentata da un candidato esterno che questi sia stato preparato da uno o più insegnanti della scuola, trasmette detta domanda e la relativa documentazione al provveditore agli studi, perchè disponga l'assegnazione del candidato ad altra Commissione di esami della stessa sede o di sede viciniore.

 

          Art. 5. Candidati esterni provenienti dall'estero.

     I candidati esterni che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14° anno di età e che abbiano seguito studi all'estero per almeno 5 anni con risultato favorevole presso scuole riconosciute legalmente dallo stato estero sono ammessi all'esame di licenza della scuola media; a tal fine essi devono presentare, in luogo del titolo di studio di cui al n. 2 del terzo comma del precedente art. 3, una attestazione rilasciata dal Console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di cinque anni, il risultato favorevole e il suindicato riconoscimento legale.

 

          Art. 6. Prove suppletive. [4]

     Il presidente della commissione può consentire prove suppletive d'esame per i candidati assenti per gravissimi motivi alle prove effettuate secondo il calendario dell'esame. In tal caso le prove suppletive e le conseguenti operazioni della commissione devono concludersi entro dieci giorni dal termine delle normali operazioni.

 

          Art. 7. Sedi di esame - Composizione della Commissione esaminatrice.

     Sono sede di esame di licenza le scuole medie statali e pareggiate e le scuole medie non statali che abbiano ottenuto per le terze classi il riconoscimento legale.

     In ognuna delle predette scuole e costituita una Commissione per l'esame di licenza, composta, oltre che dal presidente, da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino materie previste dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come materie di esame.

     I presidenti di Commissione sono nominati con decreto del provveditore agli studi, il quale li sceglie, di regola, nell'ambito della Provincia, fra:

     a) i presidi di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi;

     b) i professori di ruolo incaricati della presidenza di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi.

     In caso di indisponibilità del personale indicato nelle anzidette lettere a) e b) ovvero di impossibilità di scegliere il presidente nelle medesime categorie, il provveditore lo sceglie, secondo l'opportunità, tra:

     a) i professori di ruolo di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, che preferibilmente insegnino in classi di collegamento o del biennio delle scuole anzidette;

     b) i professori di ruolo di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente non impegnati nell'insegnamento nelle terze classi, purchè muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario;

     c) i provveditori agli studi provenienti dall'insegnamento, a riposo e i presidi di scuola media statale o pareggiata a riposo;

     d) gli ispettori centrali per l'insegnamento medio a riposo;

     e) i presidi di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di primo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni.

     Al presidente della Commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della Commissione di altra scuola, del medesimo o diverso Comune vicino, sempre che le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

     Nelle scuole medie aventi più di una terza classe la Commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi: di ogni sottocommissione fanno parte i professori che insegnano materie d'esame nella rispettiva terza classe.

     Il presidente distribuisce, a suo giudizio, tra le sottocommissioni i candidati esterni.

     (Omissis) [5].

     Per i candidati provenienti dalle terze classi differenziali di cui all'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si costituisce una apposita Commissione composta dei soli professori che insegnino nelle predette terze classi le materie previste dall'art. 6 della legge suindicata come materie d'esame, e presieduta dallo stesso presidente della Commissione costituita per le altre terze classi della medesima scuola.

     I presidenti delle commissioni di esame di licenza delle scuole medie annesse ai conservatori di musica statali ed agli istituti musicali pareggiati nonchè agli istituti e scuole d'arte statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, sono nominati con decreto del provveditore agli studi, che li sceglie tra le categorie di personale direttivo o insegnante di primo, secondo e terzo ruolo appartenenti rispettivamente ai ruoli dei conservatori di musica statali e istituti musicali pareggiati ovvero degli istituti e scuole statali o pareggiate d'arte e dei licei artistici statali o pareggiati, corrispondenti alle categorie indicate nel terzo comma del presente articolo [6].

 

          Art. 8. Attribuzioni del presidente.

     Il presidente della Commissione ha il compito di dirigere e coordinare le operazioni di esame, di assicurarne la regolarità e di curare ogni altro adempimento a lui affidato dalle disposizioni in vigore.

     Il presidente può avvalersi presso ciascuna sottocommissione dell'opera di un vice presidente scegliendolo tra i componenti della sottocommissione e, preferibilmente, tra i professori di ruolo.

     Il presidente della Commissione provvede, altresì, ove occorra, alla nomina dei commissari aggregati per i candidati privatisti che chiedano di sostenere l'esame di una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola.

     Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della Commissione provvede, se necessario, il presidente, che affiderà l'incarico, per tutta la durata della sessione, preferibilmente ad un professore della materia in servizio nella scuola [7].

 

          Art. 9. Prove d'esame. [8]

     I candidati sostengono le prove d'esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati.

     Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali.

 

          Art. 10. Riunione preliminare della Commissione.

     Il presidente convoca il giorno precedente quello dell'inizio della sessione tutti i componenti della Commissione per predisporre gli adempimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza ministeriale [9].

     Nella stessa riunione sono esaminati, sulla base di apposite relazioni redatte dai singoli Consigli di classe, i programmi effettivamente svolti ed i criteri didattici seguiti, anche in relazione all'ambiente in cui la scuola si è trovata ad operare, al fine di adeguare all'azione svolta nel triennio i contenuti delle varie prove di esame e di concordare i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati; vengono, inoltre, esaminati i programmi presentati dai candidati esterni [10].

 

          Art. 11. Valutazione dei risultati degli esami e decisioni conseguenti. [11]

     La sottocommissione, sulla base delle risultanze dell'esame degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul grado di formazione e di sviluppo della personalità raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo con la dichiarazione di "non licenziato". In relazione ai risultati conseguiti nelle prove facoltative, la sottocommissione, inoltre, esprime i medesimi giudizi sintetici, se detti risultati sono positivi; in caso contrario dichiara "non idoneo" il candidato in tali prove. La sottocommissione verifica, e, se necessario, integra, infine, il consiglio orientativo sulle scelte successive, motivandolo con un parere non vincolante sulle loro capacità ed attitudini. Per i candidati che abbiano sostenuto la prova facoltativa di latino e le prove appositamente previste per la scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e conservatori di musica, il consiglio orientativo dovrà fare espresso riferimento anche all'opportunità di insistere o meno nello studio di tali materie.

     Gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla commissione nelle scuole con una sola terza classe.

     La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni.

     Tutte le deliberazioni della commissione e delle sottocommissioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il giudizio complessivo ed il consiglio orientativo, di cui al primo comma del presente articolo, sono trascritti nel libretto scolastico istituito dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

 

          Art. 12. Diploma di licenza - Certificati integrativi o sostitutivi.

     Ai candidati dichiarati licenziati è rilasciato gratuitamente il diploma di licenza della scuola media, secondo un modello da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi della legge 31 ottobre 1963 n. 1529.

     Nel diploma viene trascritto il giudizio sintetico di cui al primo comma del precedente articolo. Il giudizio sintetico attribuito per la prova di latino e, per gli alunni delle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica, i giudizi attribuiti per le prove di applicazioni tecniche e di educazione musicale vengono trascritti sul diploma solo se positivi [12].

     Qualora la prova di latino sia stata superata in anni scolastici successivi, viene rilasciato apposito certificato che integra formalmente il diploma. Nei casi in cui disposizioni legislative o regolamentari facciano riferimento alla votazione in decimi, i giudizi sintetici di "sufficiente", "buono", "distinto" "ottimo" sono considerati corrispondenti rispettivamente alla votazione di 6, 7, 8 e 9-10 decimi [13].

     Il diploma e il certificato sono rilasciati dal presidente della Commissione esaminatrice.

     In caso di smarrimento o distruzione dei documenti indicati nei commi precedenti, l'interessato può chiedere al preside della scuola in cui ha conseguito la licenza un certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, dei documenti stessi.

 

          Art. 13. Trattamento economico dei componenti le Commissioni e del personale non insegnante.

     Per quanto riguarda il trattamento economico dei componenti le Commissioni e quello spettante durante il periodo degli esami di licenza al personale non insegnante, si applicano rispettivamente la legge 2 febbraio 1959, n. 30, e gli articoli 2 e 4 della legge 30 gennaio 1962, n. 14, e successive modificazioni.

     I presidi e i professori che siano chiamati a svolgere la loro attività presso le Commissioni di esame costituite in scuole di Comuni diversi da quelli in cui i medesimi sono in servizio hanno diritto all'ordinario trattamento di missione previsto dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, nei casi previsti da quest'ultima legge.

     Per incarichi effettuati entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze, spetterà, invece, al predetto personale, se incaricato della Presidenza, il trattamento previsto dalla legge 31 luglio 1952, n. 1083, da corrispondersi ai sensi dell'art. 24 della suindicata legge 15 aprile 1961, n. 291, in ragione di un quinto dell'indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489.

 

          Art. 14. Norme finali e di rinvio.

     Per quanto non è regolato dalle disposizioni del presente decreto si applicano le norme vigenti in materia di scrutini e di esami di licenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

     Restano ferme le particolari disposizioni che regolano gli esami di licenza nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

     Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[6] Comma così sostituito dal D.P.R. 24 dicembre 1986, n. 1110.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[12] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

[13] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.