Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 31/10/1963 |
Numero: | 1529 |
Sommario |
Art. 1. Il rilascio delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, è gratuito. |
Art. 2. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari, parificate e sussidiate e gli alunni delle scuole medie, pareggiate e legalmente riconosciute. |
Art. 3. Le pagelle e i diplomi saranno stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato a spese del Provveditorato generale dello Stato. |
Art. 4. Le pagelle, i diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo. |
Art. 5. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con suo decreto i modelli delle pagelle e dei diplomi, nonchè le norme per il servizio di distribuzione. |
Art. 6. Le presenti norme entreranno in vigore dall'anno scolastico 1963-64 per la scuola elementare e per la prima classe della scuola media; dagli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, rispettivamente, [...] |
Art. 7. Restano ferme tutte le disposizioni non in contrasto con la presente legge. |
Art. 8. Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di [...] |
Art. 9. Agli oneri per la stampa delle pagelle, per la distribuzione delle stesse, nonchè per le minori entrate, conseguenti all'applicazione dell'art. 4, previsti per l'esercizio finanziario 1963-64 [...] |
§ 57.1.14 - Legge 31 ottobre 1963, n. 1529.
Rilascio gratuito delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni soggetti all'obbligo scolastico.
(G.U. 27 novembre 1963, n. 308).
Il rilascio delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, è gratuito.
Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari, parificate e sussidiate e gli alunni delle scuole medie, pareggiate e legalmente riconosciute.
Ai candidati, che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal precedente comma, il rilascio della pagella, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, è, del pari, gratuito.
Le pagelle e i diplomi saranno stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato a spese del Provveditorato generale dello Stato.
Le pagelle, i diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con suo decreto i modelli delle pagelle e dei diplomi, nonchè le norme per il servizio di distribuzione.
Le presenti norme entreranno in vigore dall'anno scolastico 1963-64 per la scuola elementare e per la prima classe della scuola media; dagli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, rispettivamente, per la seconda e terza classe della scuola media.
Restano ferme tutte le disposizioni non in contrasto con la presente legge.
Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della
Agli oneri per la stampa delle pagelle, per la distribuzione delle stesse, nonchè per le minori entrate, conseguenti all'applicazione dell'art. 4, previsti per l'esercizio finanziario 1963-64 rispettivamente in lire 40 milioni, lire 23 milioni e lire 137 milioni, si provvede con le disponibilità di cui all'art. 8.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.