§ 57.2.22 – L. 6 marzo 1958, n. 184.
Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:06/03/1958
Numero:184


Sommario
Art. 1.      Le norme sugli scrutini e gli esami anche scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. [...]
Art. 2.      Negli esami di maturità e di abilitazione il rinvio alla sessione di riparazione è ammesso in non più di tre materie
Art. 3.      Negli esami di cui al precedente articolo le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali
Art. 4.      Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute
Art. 5.      Al termine delle prove orali la Commissione plenaria si aduna, senza l'intervento dei commissari aggregati, e delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi [...]
Art. 6.      Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore, i programmi degli esami di maturità e di abilitazione. Tali [...]


§ 57.2.22 – L. 6 marzo 1958, n. 184. [1]

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche.

(G.U. 24 marzo 1958, n. 72).

 

     Art. 1.

     Le norme sugli scrutini e gli esami anche scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore.

 

          Art. 2.

     Negli esami di maturità e di abilitazione il rinvio alla sessione di riparazione è ammesso in non più di tre materie.

     Agli effetti di cui al precedente comma i gruppi di discipline classificati con voto unico sono considerati come una materia e non sono computate la prova di educazione fisica e quelle che vertono su materie facoltative.

 

          Art. 3.

     Negli esami di cui al precedente articolo le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

     Negli esami di maturità scientifica la prova di versione in latino è soppressa.

     Al termine della revisione degli elaborati e prima dell'inizio delle prove orali, la Commissione plenaria procede alla ratifica dei giudizi espressi dalla competente Sottocommissione e risolve gli eventuali casi di dissenso.

 

          Art. 4.

     Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

     Ogni giorno, al termine delle prove orali, la Commissione si riunisce, con l'intervento dei commissari aggregati e, presa cognizione dell'andamento delle prove stesse, accerta che i giudizi espressi sul valore di ciascuna di esse siano sufficientemente motivati e, ove occorra, ne cura l'integrazione, risolve eventualmente casi di dissenso registrati nel verbale di ciascuna Sottocommissione e procede a una prima valutazione delle prove, senza pregiudizio delle deliberazioni da adottarsi in sede di scrutinio finale.

 

          Art. 5.

     Al termine delle prove orali la Commissione plenaria si aduna, senza l'intervento dei commissari aggregati, e delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi dalle Sottocommissioni, se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato o se, invece, possa essere ammesso alla sessione autunnale. Nel primo caso la Commissione assegna i singoli voti, nessuno dei quali può essere inferiore a sei decimi; nel secondo determina le materie sulle quali deve cadere l'esame. Qualora la deliberazione sia negativa così sul primo come sul secondo quesito, il candidato è dichiarato respinto.

     Ove la Commissione, per casi particolari, lo ritenta opportuno, il presidente può convocare e consultare i commissari aggregati.

     Nella sessione autunnale la Commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli espressi sulle prove sostenute nella sessione di riparazione e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato.

     Qualora la deliberazione sia affermativa, assegna i voti nel modo previsto nel primo comma; altrimenti il candidato è dichiarato respinto.

     Non si fa luogo all'assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione.

     Le deliberazioni concernenti la dichiarazione di maturità o di abilitazione o il rinvio alla sessione autunnale sono adottate con il voto favorevole di almeno cinque commissari.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore, i programmi degli esami di maturità e di abilitazione. Tali programmi avranno effetto a partire dalle sessioni dell'anno scolastico successivo alla pubblicazione del decreto stesso.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.