§ 57.4.29 – D.L. 24 giugno 1952, n. 649.
Disposizioni sull'esame di maturità e di abilitazione a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:24/06/1952
Numero:649


Sommario
Art. 1.      Gli esami di maturità e di abilitazione, alla conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori, si svolgono, per l'anno scolastico 1951-52, secondo le modalità [...]
Art. 2.      Le Commissioni giudicatrici degli esami, indicati nell'articolo precedente, sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte del presidente e di sei [...]
Art. 3.      Il presidente è scelto nelle seguenti categorie
Art. 4.      Gli altri membri della Commissione sono scelti
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Il presidente e tutti i membri della Commissione sono estranei alla scuola frequentata dagli alunni da esaminare, tranne uno che appartiene a detta scuola, purchè [...]
Art. 8.      Ad ogni Commissione, di regola, sono assegnati non meno di 80 e non più di 100 candidati
Art. 9.      Gli esami vertono su un programma che costituisca mezzo efficace per la valutazione della maturità e delle capacità del candidato
Art. 10.      Possono essere sedi degli esami di cui al presente decreto le scuole secondarie superiori sia statali sia pareggiate o legalmente riconosciute
Art. 11.      E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto
Art. 12.      Salvo quanto stabilito dal presente decreto per gli esami indicati nell'art. 1, il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che per gli scrutini ed esami [...]
Art. 13.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 57.4.29 – D.L. 24 giugno 1952, n. 649. [1]

Disposizioni sull'esame di maturità e di abilitazione a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

(G.U. 24 giugno 1952, n. 144).

 

     Art. 1.

     Gli esami di maturità e di abilitazione, alla conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori, si svolgono, per l'anno scolastico 1951-52, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Le Commissioni giudicatrici degli esami, indicati nell'articolo precedente, sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte del presidente e di sei membri, ad uno dei quali è affidata, dalla Commissione, la funzione di vice presidente.

 

          Art. 3.

     Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

     a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo, o a riposo;

     b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;

     c) liberi docenti che siano aiuti o assistenti universitari di materie attinenti all'esame;

     d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo, preferibilmente provenienti dall'insegnamento;

     e) presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo.

     In caso di assoluta necessità, il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri limitativi previsti nella lettera c) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle Commissioni giudicatrici.

     Per le Commissioni di maturità artistica il presidente è scelto nella prima e nella terza delle categorie indicate nel comma precedente.

 

          Art. 4.

     Gli altri membri della Commissione sono scelti:

     a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

     b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte l'esame; il numero di coloro che sono forniti di questo solo titolo non può superare la metà dei membri della Commissione.

     Nelle Commissioni di maturità artistica, i commissari per le materie artistiche sono scelti, oltre che tra i professori di ruolo dei licei artistici, anche tra quelli delle accademie di belle arti; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori delle stesse materie nei licei artistici e nelle scuole secondarie superiori, secondo le disposizioni generali del presente decreto.

     Nelle Commissioni per l'abilitazione tecnica non oltre due dei commissari possono essere scelti tra estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente.

 

          Art. 5. [2]

     Nelle provincie di Bolzano e Gorizia i membri della Commissione per esami in lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purchè forniti di laurea.

 

          Art. 6. [3]

     E' data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali.

 

          Art. 7.

     Il presidente e tutti i membri della Commissione sono estranei alla scuola frequentata dagli alunni da esaminare, tranne uno che appartiene a detta scuola, purchè statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

     Quest'ultimo, diverso per ogni scuola, è il preside, o un professore della scuola stessa, da lui delegato, che sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 4. Egli, oltre alle normali funzioni di commissario, ha anche il compito di fornire alla Commissione elementi integrativi del suo giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

     Prima di procedere allo scrutinio per ogni singolo candidato, la Commissione giudicatrice deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici.

 

          Art. 8.

     Ad ogni Commissione, di regola, sono assegnati non meno di 80 e non più di 100 candidati.

     Quando occorra, possono essere nominate nella stessa sede più Commissioni.

 

          Art. 9.

     Gli esami vertono su un programma che costituisca mezzo efficace per la valutazione della maturità e delle capacità del candidato.

     Tale programma è fissato nella ordinanza degli esami.

 

          Art. 10.

     Possono essere sedi degli esami di cui al presente decreto le scuole secondarie superiori sia statali sia pareggiate o legalmente riconosciute.

 

          Art. 11.

     E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

 

          Art. 12.

     Salvo quanto stabilito dal presente decreto per gli esami indicati nell'art. 1, il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che per gli scrutini ed esami dell'anno scolastico 1951-52 si osservino, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le modalità che ne hanno regolato lo svolgimento negli ultimi cinque anni scolastici.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 25 luglio 1952, n. 1059. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.L. 21 giugno 1953, n. 451.

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.L. 21 giugno 1953, n. 451.