§ 57.4.37 – D.L. 21 giugno 1953, n. 451.
Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:21/06/1953
Numero:451


Sommario
Art. unico.      Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio [...]


§ 57.4.37 – D.L. 21 giugno 1953, n. 451. [1]

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53.

(G.U. 22 giugno 1953, n. 140).

 

     Art. unico.

     Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1952-53, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Nelle provincie di Bolzano e Gorizia i membri della Commissione per esami in lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purchè forniti di laurea".

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "E' data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali".

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 21 agosto 1953, n. 588.