§ 17.3.1B - Legge 30 marzo 1981, n. 104.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:30/03/1981
Numero:104


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, [...]


§ 17.3.1B - Legge 30 marzo 1981, n. 104.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

(G.U. 31 marzo 1981, n. 90)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

     Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione".

     All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

     dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     "Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelli indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario".