Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.2 divieti |
Data: | 09/09/1999 |
Numero: | 312 |
Sommario |
Art. 1. 1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 2. 1. E' istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in [...] |
Art. 2 bis. |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 16.2.8 - D.L. 9 settembre 1999, n. 312. [1]
Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca.
(G.U. 10 settembre 1999, n. 213).
1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede:
a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla
b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [3];
c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del
1. E' istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della
2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.
3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla
1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia- Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.
3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.
4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla
[3] Lettera così sostituita dalla
[4] Articolo inserito dalla