§ 56.6.160 - O.P.C.M. 2 settembre 2005, n. 3473.
Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:02/09/2005
Numero:3473


Sommario
Art. 1.      1. Il soggetto attuatore, designato con la nota del presidente della regione Lazio in data 19 luglio 2005, anche in deroga alle eventuali disposizioni normative che disciplinano, nell'ambito [...]
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza e di quelle citate in premessa, relativamente alla problematica della definitiva delocalizzazione dei sei centri di [...]
Art. 3.      1. Il soggetto attuatore per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale, ove ritenuto necessario, dei poteri di cui alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del [...]
Art. 4.      1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, [...]


§ 56.6.160 - O.P.C.M. 2 settembre 2005, n. 3473.

Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma.

(G.U. 10 novembre 2005, n. 262)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia» che all'art. 2, comma 1, lettera i), prevede che il commissario delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia», nonchè la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, nonchè interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Ritenuto che per l'espletamento di tale attività il commissario delegato debba provvedere sulla base dell'art. 11 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, utilizzando le risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale, nonchè quelle di cui al Piano triennale tutela ambiente 1994-1996;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea, nonchè il successivo provvedimento del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, che individua, come sede per lo svolgimento di importanti incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura militare denominata Comando unità mobili specializzate Carabinieri «Palidoro» e, stante la necessità di liberare immediatamente il territorio adiacente al complesso militare in cui insistevano sei centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza avrebbe comportato l'insorgenza di gravi situazioni di rischio, si è ritenuto necessario stralciare dalle competenze del presidente della regione Lazio, in materia di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione, quelle inerenti ai sei centri siti in via di Tor di Quinto;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'ordinanza n. 3283/2003 già attribuiti al Comandante provinciale dei Carabinieri - commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Vista la nota del presidente della regione Lazio del 14 aprile 2005 nella quale il presidente della regione Lazio ha rappresentato la disponibilità ad erogare l'importo di cui alla nota dipartimentale del 28 febbraio 2005, n. DPC/CG/11198, necessario per il completamento delle procedure relative a trasferimento dei sei centri attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa presso l'area di Osteria Nuova;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonchè la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», nonchè la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2005, n. 3447, recante «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale».

     Vista la nota del 19 luglio 2005 con la quale il commissario delegato ritiene indispensabile affidare la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma al soggetto attuatore avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, integrando il proprio ambito di intervento già conferito sulla base del decreto del Presidente della regione Lazio del 28 giugno 2005, n. 1, per l'emergenza ambientale in atto nel territorio del bacino del fiume Sacco;

     Considerata l'urgenza di provvedere, in via prioritaria in relazione alle risorse disponibili, alla conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri precedentemente siti in via di Tor di Quinto in località di Osteria Nuova;

     D'intesa con la regione Lazio sulla base della nota del 4 agosto 2005;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il soggetto attuatore, designato con la nota del presidente della regione Lazio in data 19 luglio 2005, anche in deroga alle eventuali disposizioni normative che disciplinano, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il conferimento di incarichi, provvede alla definizione di un programma di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma. Il soggetto attuatore provvede, in particolare, in via prioritaria ed urgente:

     a realizzare tutte le iniziative volte alla delocalizzazione dei sei centri di autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa, anche attraverso ulteriori espropri o costituzioni di servitù se indispensabili per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;

     ad avviare le iniziative finalizzate alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione presso l'area di Osteria Nuova occorrenti per consentire la realizzazione dei necessari impianti, con oneri a carico dei soggetti interessati;

     a ripristinare, ove ritenuto necessario, lo stato dei luoghi in via dell'Acqua Acetosa anche attraverso la programmazione delle attività di bonifica dei siti;

     al trasferimento degli impianti siti nell'area di via dell'Acqua Acetosa presso il sito definitivo.

     1-bis. Il Commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di competenza, provvede, su proposta del soggetto attuatore ed in deroga all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, all'approvazione dei progetti relativi alle attività di cui al comma 1, all'uopo predisposti [1].

     2. Il soggetto attuatore, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di due consulenti aventi specifica competenza in materia giuridica e urbanistico-ambientale designati dal medesimo soggetto attuatore, nonchè del necessario supporto logistico e strumentale da parte della regione Lazio [2].

     3. [Per garantire la necessaria assistenza e collaborazione al soggetto attuatore nello svolgimento delle attività di cui all'ordinanze citate in premessa, è istituita una apposita struttura di missione, composta complessivamente da cinque unità di personale cui conferire compiti di carattere tecnico-amministrativo e contabile messe a disposizione dalla regione Lazio in posizione di distacco ovvero, messe a disposizione, in relazione alle disponibilità finanziarie, in posizione di comando o fuori ruolo da amministrazioni, da enti pubblici, da società a totale capitale pubblico e, fino ad un massimo di tre unità, estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato di durata semestrale rinnovabile per tutta la durata dello stato di emergenza, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001] [3].

     4. L'utilizzazione dei dipendenti pubblici è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     5. Al consulente di cui al comma 2 è corrisposto un compenso mensile pari al 30% lordo del trattamento economico in godimento e, qualora non dipendenti pubblici, il commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito.

     6. [In favore del personale di cui al comma 3 è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di settanta ore mensili pro-capite] [4].

     7. Il soggetto attuatore può avvalersi, altresì, di personale avente specifiche professionalità, appartenente a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di carattere straordinario, nel limite massimo di due unità. In favore di tale personale viene corrisposta un'indennità nella misura pari a settanta ore di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.

     8. Al soggetto attuatore, che estende il proprio ambito di intervento rispetto all'incarico di cui all'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3441, non è corrisposto ulteriore compenso per tutta la durata dell'incarico di cui alla predetta ordinanza. Successivamente il commissario delegato - presidente della regione Lazio determina, con proprio provvedimento, l'indennità da corrispondere al predetto soggetto attuatore.

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza e di quelle citate in premessa, relativamente alla problematica della definitiva delocalizzazione dei sei centri di autodemolizione e rottamazione siti in via dell'Acqua Acetosa, quantificati in Euro 769.673,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie poste a disposizione della regione Lazio, sulla base di quanto determinato dalla stessa con la nota del 4 agosto 2005.

     2. Relativamente agli oneri connessi alla definizione di un programma di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma si provvede a carico dei fondi posti a disposizione, specificamente, allo scopo dalla regione Lazio.

     3. Ove necessario, il presidente della regione Lazio - commissario delegato può utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ulteriori risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio della regione Lazio.

     4. Le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2 destinate agli interventi di emergenza di cui in premessa, affluiscono su apposita contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'uopo si autorizza l'istituzione secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

     5. Il soggetto attuatore è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 3.

     1. Il soggetto attuatore per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale, ove ritenuto necessario, dei poteri di cui alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003.

 

     Art. 4.

     1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosa, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della O.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 3499.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17 della O.P.C.M. 24 maggio 2007, n. 3591.

[3] Comma abrogato dall'art. 17 della O.P.C.M. 24 maggio 2007, n. 3591.

[4] Comma abrogato dall'art. 17 della O.P.C.M. 24 maggio 2007, n. 3591.