Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.5 inquinamento idrico |
Data: | 16/03/2009 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee |
Art. 4. Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee |
Art. 5. Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza |
Art. 6. Stato quantitativo delle acque sotterranee |
Art. 7. Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee |
Art. 8. Modifica degli Allegati |
Art. 9. Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni |
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 11. Disposizioni finanziarie |
§ 56.5.50 - D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.
Attuazione della direttiva n. 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
(G.U. 4 aprile 2009, n. 79)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione e finalità
1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del
a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del
a) standard di qualità delle acque sotterranee: uno standard di qualità ambientale, definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;
b) valore soglia: lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo;
c) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;
d) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;
e) tendenza significativa e duratura all'aumento dell'inquinamento: qualsiasi aumento significativo, dal punto di vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità all'articolo 5;
f) scarico nelle acque sotterranee: lo scarico definito all'articolo 74, comma 1, lettera ff), del
g) immissione indiretta nelle acque sotterranee: l'immissione, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo;
h) concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche o alla presenza di alterazioni estremamente limitate rispetto a condizioni inalterate;
i) livello di base: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati ai sensi del punto B.4 dell'Allegato 1, della Parte Terza del
l) corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui condizioni qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il raggiungimento ovvero il mantenimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del
m) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee.
Art. 3. Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee
1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni adottano gli standard di qualità ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3.
2. I valori soglia e gli standard di qualità di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli indicatori di inquinamento che, a seguito dell'attività di caratterizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato 1, Parte B, risultino determinare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del
3. I valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono definiti a livello nazionale secondo i criteri riportati allo stesso Allegato 3, Parte A.2. La fissazione di detti valori, necessaria all'identificazione del buono stato chimico per alcune sostanze, tiene conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e acque superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche.
4. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, restano valide le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3, del
5. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o più Stati membri della Unione europea ovvero uno o più Paesi non appartenenti all'Unione europea, la fissazione dei valori soglia è soggetta a un coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni interessate e gli Stati confinanti.
6. Le autorità competenti ai sensi del
7. Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese nell'Allegato 3, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li definisce sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA).
Art. 4. Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell'ambito delle attività di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalità riportate all'Allegato 4, punto 4.1.
2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni :
a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella 1;
b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei;
c) lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o più sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformità all'Allegato 5 conferma che:
1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualità o i valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato;
2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in conformità al punto 4 dell'Allegato 5;
3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m3/giorno o servono più di 50 persone, sono assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento della loro qualità o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualità di cui al
4) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee.
4. Le autorità competenti ai sensi del
5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono stato chimico in conformità al comma 2, lettera c), al fine di proteggere gli ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui è stato superato lo standard di qualità o il valore soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate alla Parte Terza del
Art. 5. Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza
1. Le autorità di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, individuano, conformemente all'Allegato 6, Parte A, le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio e determinano:
a) i punti di partenza per le inversioni di tendenza come una percentuale del livello degli standard di qualità e dei valori soglia delle acque sotterranee indicati all'Allegato 3, in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'Allegato 6, Parte B, punto 1;
b) le priorità di intervento.
2. Sulla base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento, di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee e di invertire le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, individuano ed applicano, ove necessario, misure più restrittive di quelle indicate alla Parte Terza del
3. Le autorità competenti ai sensi del
a) la metodologia utilizzata per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei sulla base della quale gli stessi corpi idrici sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o ad un'inversione di tale tendenza;
b) i criteri su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza di cui al comma 1.
4. Le regioni, qualora necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei che possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 del
Art. 6. Stato quantitativo delle acque sotterranee
1. Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B, tabella 4.
2. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o più Stati membri dell'Unione europea ovvero uno o più Paesi non appartenenti all'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate avviano un coordinamento con gli Stati confinanti ai fini della valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e dell'individuazione delle misure necessarie alla tutela quantitativa degli stessi.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato quantitativo delle acque sotterranee.
4. Le autorità competenti ai sensi del
Art. 7. Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del
a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del
b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose.
3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono:
a) considerate essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;
b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;
c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi;
d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attività, che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità alla normativa vigente, purchè dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del
4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 solo se è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.
5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il comma 3 dell'articolo 104 del
«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».
Art. 8. Modifica degli Allegati
1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto al fine di recepire modifiche relative a modalità esecutive e a caratteristiche di ordine tecnico intervenute a livello comunitario.
2. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del
3. Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono recepite dalle autorità competenti ai sensi del
Art. 9. Modifiche alla Parte terza del
1. Alla Parte Terza del
a) le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo 74 sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d) dell'articolo 2 del presente decreto;
b) il punto 1.2 dell'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 1, Parte A, al presente decreto;
c) la lettera B del punto 2 dell'Allegato 1 è sostituita dagli Allegati 3 e 4 al presente decreto;
d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato 3 sono sostituiti dall'Allegato 1, Parte B al presente decreto.
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
1. Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del
2. Le regioni trasmettono le informazioni relative all'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'elenco delle sostanze di cui al comma 6 dell'articolo 3, secondo tempi e modalità individuati dalla specifica normativa vigente.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 3, del
Art. 11. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Allegato 2
(articolo 7, comma 2)
Elenco indicativo delle sostanze pericolose.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si riporta di seguito un elenco indicativo minimo di sostanze individuate come pericolose ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/105/CE.
Tabella 1 - Sostanze pericolose
Cloroalcani, C10-13
Antracene
Cadmio e composti
Endosulfan
Esaclorobenzene
Esaclorobutadiene
Esaclorocicloesano
Mercurio e composti
Nonilfenolo
4-nonilfenolo
Pentabromodifenil etere
Pentaclorobenzene
(Benzo(a)pirene)
(Benzo(b)fluorantene)
(benzo(g,h,i)perilene)
(Benzo(k)fluorantene)
(Indeno(1,2,3-cd)pirene)
Tributilstagno (composti)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
DDT Totale
P-P DDT
Allegato 5
(articolo 4, comma 2)
Valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
1. La procedura di valutazione intesa a determinare lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei.
2. Nell'avviare le indagini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), le regioni tengono conto dei seguenti elementi:
a) le informazioni raccolte come parte della caratterizzazione da effettuare ai sensi dell'articolo 3;
b) i risultati della rete di monitoraggio delle acque sotterranee ottenuti conformemente all'Allegato 4;
c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un raffronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un sito di monitoraggio e gli standard di qualità e valori soglia delle acque sotterranee definiti nell'Allegato 3.
3. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concementi il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), punti i) e iv), le regioni, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di adeguate aggregazioni dei risultati del monitoraggio, suffragate, se necessario, da stime di concentrazione basate su un modello concettuale del corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, valutano l'entità come percentuale in volume o area della parte di corpo idrico sotterraneo avente, per un determinato inquinante, una concentrazione aritmetica media su base annua superiore ad uno standard di qualità o ad un valore soglia delle acque sotterranee.
4. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), punti 2) e 3), le regioni, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di pertinenti risultati del monitoraggio e di un idoneo modello concettuale del corpo idrico sotterraneo, valutano:
a) gli effetti dell'inquinamento nel corpo idrico sotterraneo;
b) la quantità e le concentrazioni degli inquinanti che sono o che è probabile siano trasferiti dal corpo idrico sotterraneo alle acque superficiali connesse o agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;
c) l'impatto probabile delle quantità e concentrazioni degli inquinanti trasferiti alle acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;
d) l'entità delle eventuali intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo;
e) il rischio che la presenza di inquinanti nel corpo idrico sotterraneo rappresenta per la qualità delle acque captate o che si intende captare dal corpo idrico sotterraneo per il consumo umano.
Allegato 6
(articolo 5, comma 1)
Identificazione e inversione di tendenze significative e durature all'aumento
Parte A - Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento
Le autorità di bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le tendenze significative e durature all'aumento in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio in base all'Allegato 1, Parte B, tenendo conto dei seguenti requisiti:
1. in conformità al punto 4.2 dell'Allegato 4, il programma di monitoraggio deve essere concepito in modo da rilevare le tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti individuate ai sensi dell'articolo 5;
2. la procedura per individuare le tendenze significative e durature all'aumento è la seguente:
a) le frequenze di monitoraggio e i siti di monitoraggio sono selezionati in modo che siano sufficienti a:
1) fornire le informazioni necessarie per assicurare che siffatte tendenze all'aumento possano essere distinte da una variazione naturale con un adeguato livello di attendibilità e precisione;
2) far sì che siffatte tendenze all'aumento siano identificate con un anticipo sufficiente a consentire l'attuazione di misure intese a prevenire, o quanto meno ridurre per quanto possibile, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente. Possibilmente tale individuazione viene effettuata per la prima volta entro il 2009, tenendo conto dei dati esistenti, nel quadro della relazione sull'individuazione delle tendenze redatta nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del decreto n. 152 del 2006, e successivamente almeno ogni sei anni;
3) tener conto delle caratteristiche temporali fisiche e chimiche del corpo idrico sotterraneo, inclusi le condizioni di scorrimento delle acque sotterranee, i tassi di ravvenamento e i tempi di percolazione attraverso il suolo o sottosuolo;
b) sono utilizzati metodi di monitoraggio e analisi conformi ai principi internazionali di controllo della qualità, inclusi, se pertinenti, i metodi standardizzati CEN o quelli nazionali, destinati a fornire dati di qualità scientifica e comparabilità equivalenti;
c) la valutazione è basata su un metodo statistico, quale l'analisi della regressione, per l'analisi delle tendenze per serie temporali di singoli siti di monitoraggio;
d) per evitare distorsioni nell'individuazione di tendenze, tutte le misure al di sotto del limite di quantificazione sono fissate a metà del valore del limite di quantificazione delle serie temporali più elevato, eccetto per il totale dei pesticidi.
3. l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di sostanze presenti sia in natura che a seguito di attività umana tiene conto dei livelli di base e, se disponibili, dei dati raccolti prima dell'inizio del programma di monitoraggio al fine di riferire in merito all'individuazione delle tendenze nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del
Parte B - Punti di partenza per l'inversione di tendenza
Al fine di invertire le tendenze significative e durature all'aumento, in ottemperanza all'articolo 5, le autorità di bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza, tenendo conto dei seguenti requisiti:
1. Il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici degli standard di qualità o dei valori soglia delle acque sotterranee di cui all'Allegato 3 da valutare nel sito di monitoraggio, a meno che:
a) sia necessario un punto di partenza più tempestivo per far sì che le misure atte a determinare l'inversione di tendenza evitino, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente o quanto meno li riducano per quanto possibile;
b) un diverso punto di partenza sia giustificato qualora il limite di rilevazione non consenta di stabilire la presenza di una tendenza al 75 % dei valori parametrici; o
c) il tasso di aumento e la reversibilità della tendenza siano tali che un punto di partenza successivo per le misure atte a determinare l'inversione di tendenza consente ancora a tali misure di evitare, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente, o quanto meno di ridurli per quanto possibile. Questo successivo punto di partenza può non portare a ritardi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Per le attività che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92 del decreto n. 152 del 2006, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito in conformità con detto articolo e con la Parte Terza e più specificamente conformemente agli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto.
2. Una volta stabilito per un corpo idrico sotterraneo caratterizzato come a rischio il punto di partenza, ai sensi del punto 1, questo non viene cambiato nel corso del ciclo di validità di sei anni del piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del
3. Le inversioni di tendenza sono comprovate, tenendo conto delle pertinenti disposizioni relative al monitoraggio di cui alla Parte A, punto 2.