Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 20/05/2010 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Differimento di termini |
Art. 2. Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 56.2.176 - D.L. 20 maggio 2010, n. 72. [1]
Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica [2].
(G.U. 21 maggio 2010, n. 117)
Art. 1. Differimento di termini
1. Le dichiarazioni di cui alla
2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della
Art. 2. Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica [5]
1. Per le installazioni sottoposte alla
2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione, per le attività stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione ambientale con riferimento all'anno 2009, di consentire la presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno 2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010, al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore già previsti dalla
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 a operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 - 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Differimento di termini
1. Le dichiarazioni di cui alla
2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della
Art. 2. Misure urgenti in materia di emissioni di CO2
1. Per le installazioni sottoposte alla
2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.