Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 14/02/2008 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «in conformità al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «in [...] |
§ 56.2.141 - D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33.
Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.
(G.U. 3 marzo 2008, n. 53)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. All'articolo 3, comma 4, del
2. All'articolo 5 del
«1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonchè la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del
3. All'articolo 5, comma 2, del
4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del
5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del
6. All'allegato I, paragrafo 1, lettera f), ed all'allegato II, tabella 1, lettera f), del
7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del
8. All'allegato II, tabella 2, lettera c), del
9. Dopo l'allegato III al
«"Allegato III-bis
TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI
1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli.
1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:
- il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);
- il tipo di attività (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura, ecc.).
1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle singole regioni.
1.3. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme.
1.4. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3.
1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti.
2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.2. I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.».