§ 56.2.141 - D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33.
Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:14/02/2008
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «in conformità al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «in [...]


§ 56.2.141 - D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33.

Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.

(G.U. 3 marzo 2008, n. 53)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

     Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 5;

     Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE;

     Vista la decisione 2007/205/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale ed in particolare l'articolo 275;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

     Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «in conformità al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonchè la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.».

     3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti «e del mare, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE,».

     4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola opaca» sono sostituite dalle seguenti: «pellicola coprente».

     5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola trasparente o semiopaca» sono sostituite dalle seguenti: «pellicola trasparente o semitrasparente».

     6. All'allegato I, paragrafo 1, lettera f), ed all'allegato II, tabella 1, lettera f), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «impregnanti non filmogeni per legno» sono sostituite dalle seguenti: «impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo».

     7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «sigillanti per carrozzeria» sono sostituite dalle seguenti: «sigillanti sottoscocca».

     8. All'allegato II, tabella 2, lettera c), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «printer» è sostituita dalla seguente: «primer».

     9. Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è aggiunto il seguente:

     «"Allegato III-bis

     TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI

     1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli.

     1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:

     - il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);

     - il tipo di attività (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura, ecc.).

     1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle singole regioni.

     1.3. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme.

     1.4. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3.

     1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti.

     2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.

     2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.

     2.2. I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.».