§ 6.5.141 - Decisione 22 marzo 2007, n. 205.
Decisione n. 2007/205/CE della Commissione che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:22/03/2007
Numero:205


Sommario
Art. 1.      Ai fini della preparazione della relazione che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE e riguardante il periodo compreso tra il 1° gennaio [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.5.141 - Decisione 22 marzo 2007, n. 205.

Decisione n. 2007/205/CE della Commissione che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili [notificata con il numero C(2007) 1236]

(G.U.U.E. 31 marzo 2007, n. L 91)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE, in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri sono tenuti a istituire programmi di monitoraggio per verificare la conformità alle disposizioni della direttiva e a riferire i risultati dei rispettivi programmi di monitoraggio nonché le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, secondo un formato comune predisposto dalla Commissione.

(2) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE, in combinato disposto con l’allegato I della stessa, gli Stati membri devono predisporre e presentare alla Commissione la prima relazione sull’attuazione della direttiva entro il 30 giugno 2008.

(3) Occorre pertanto predisporre un formato comune per la redazione della prima relazione che abbracci il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Ai fini della preparazione della relazione che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE e riguardante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, gli Stati membri utilizzano il formato di cui all’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

FORMATO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2007

 

1. Informazioni generali e disposizioni amministrative

1.1. Autorità responsabile della relazione:

Nome

Indirizzo

Referente

E-mail

Telefono

1.2. Nel contesto dell’attuazione della direttiva 2004/42/CE, indicare la o le autorità designate a norma dell’articolo 5

della direttiva e incaricate di:

1) istituire, coordinare e gestire il programma di monitoraggio (a livello nazionale);

2) svolgere le ispezioni e i controlli nel settore (a livello regionale e/o locale);

3) far applicare le disposizioni della direttiva in caso di violazioni.

2. Programma di monitoraggio (articolo 6 della direttiva 2004/42/CE)

2.1. Se è disponibile una versione scritta del programma nazionale di monitoraggio, fornirne una copia in allegato.

2.2. Descrivere brevemente il programma predisposto per monitorare e verificare la conformità alla direttiva

2004/42/CE, in particolare rispetto ai seguenti elementi:

1) valori limite dei COV definiti nell’allegato II della direttiva;

2) disposizioni in materia di etichettatura fissate all’articolo 4 della direttiva.

2.3. Indicare se sono state effettuate ispezioni ai seguenti operatori:

1) fabbricanti dei prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE;

2) importatori dei prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE;

3) grossisti, rivenditori, utilizzatori finali professionali dei prodotti disciplinati o altri operatori, compresi, ad esempio, gli impianti di finitura dei veicoli che non rientrano più nella direttiva 1999/13/CE del Consiglio.

Se tali ispezioni sono avvenute, descrivere sinteticamente:

1) il tipo di ispezioni effettuate (visite sul posto, campionamenti e analisi dei prodotti, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell’etichettatura e altro);

2) frequenza delle ispezioni (ispezioni sistematiche a scadenza annua, ispezioni limitate ai produttori/importatori

principali, ispezioni casuali o altro).

2.4. Indicare il numero di imprese coinvolte nella produzione e nella distribuzione dei prodotti ispezionati nel 2007 e, se possibile, il numero di ispezioni programmate per il 2008; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella che segue.

Se disponibile, indicare anche una stima del numero complessivo di soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione dei prodotti e i quantitativi totali di prodotti interessati (fabbricati e distribuiti nel 2007 nello Stato membro):

 

Operatori

Numero complessivo di operatori esistenti

Numero di operatori soggetti a ispezione nel 2007

Quantitativi totali di prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE (kg)

Ispezioni programmate per il 2008

Fabbricanti

 

 

 

 

Importatori

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

2.5. Descrivere in che modo le autorità competenti si accertano che il rispetto delle disposizioni applicabili è stato verificato utilizzando i metodi di misura di riferimento contenuti nell’allegato III della direttiva 2004/42/CE.

2.6. Nel caso in cui più di una autorità sia coinvolta nell’attuazione della direttiva 2004/42/CE (cfr. punto 1.2), indicare i provvedimenti adottati per garantire l’attuazione più omogenea possibile della direttiva in tutto il territorio nazionale.

2.7. Indicare le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/42/CE.

2.8. Se possibile, indicare una stima del numero complessivo di persone implicate nel monitoraggio e nel controllo, descriverne le qualifiche e precisare i costi annui stimati di monitoraggio espressi in EUR (costi di personale, campionamento e analisi, controlli dell’etichettatura, rispetto dell’applicazione e altri costi).

3. Risultati principali del programma di monitoraggio messo in atto nel 2007 (articolo 7 della direttiva

2004/42/CE)

3.1. Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata conformità ai valori limite per i COV fissati nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE verificatisi nel 2007. Se possibile, specificare:

1) le categorie dei prodotti interessati in base alla classificazione fornita nell’allegato;

2) i quantitativi di prodotti risultati non conformi a tali valori limite.

3.2. Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata conformità agli obblighi di etichettatura stabiliti nell’articolo 4 della direttiva 2004/42/CE verificatisi nel 2007. Se possibile, distinguere tra le seguenti categorie:

1) prodotti non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura e contenuto di COV;

2) prodotti conformi alle disposizioni riguardanti il contenuto di COV ma non agli obblighi di etichettatura.

3.3. In caso di mancata conformità specificare le azioni prese successivamente per garantire la conformità alla direttiva 2004/42/CE.

4. Deroghe concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE

4.1. Indicare se è stato istituito il regime di deroghe proposto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE.

4.2. Precisare che tipo di sistema di controllo è stato istituito per garantire che i prodotti soggetti alla deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE non siano venduti e né utilizzati dagli impianti che non risultano registrati o autorizzati a norma degli articoli 3 o 4 della direttiva 1999/13/CE.

4.3. Se disponibile, fornire una stima del quantitativo di prodotti che nel 2007 hanno beneficiato della deroga (seguire la classificazione indicata nell’allegato I della direttiva 2004/42/CE).

5. Singole autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE

5.1. Indicare se lo Stato membro ha sfruttato la possibilità di concedere singole autorizzazioni come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.

5.2. In caso affermativo, descrivere succintamente come funziona il sistema istituito per la concessione di singole autorizzazioni.

1) Indicare le autorità incaricate di rilasciare le singole autorizzazioni.

2) Indicare le autorità incaricate di designare gli edifici e/o i veicoli d’epoca aventi particolare valore storico e culturale.

3) Precisare i criteri in base ai quali è stato definito il valore storico e culturale.

4) Se possibile, fornire una stima del numero di edifici e/o di veicoli d’epoca che le autorità competenti hanno designato per il loro particolare valore storico e culturale.

5) Precisare come si garantisce che i prodotti in questione siano:

a) venduti solo in quantità «rigorosamente limitate»;

b) utilizzati solo a fini di restauro e manutenzione degli edifici e/o dei veicoli designati.

6) Indicare le categorie e le quantità di prodotti autorizzati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella seguente:

 

Categorie

Corrispondenza con l’allegato I della direttiva 2004/42/CE

Quantità (in kg) di prodotti «pronti per l’uso» ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione

Categoria 1

 

 

Categoria 2, ecc.

 

 

 

6. Altre informazioni utili

6.1. Descrivere le principali difficoltà incontrate nella definizione e nell’applicazione del programma di monitoraggio, compresi i problemi connessi all’attuazione della direttiva o i problemi di ordine amministrativo incontrati nell’applicazione di un programma di monitoraggio concreto. Precisare come sono state risolte le difficoltà.

6.2. Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all’attuazione della direttiva 2004/42/CE.