Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.5 tutela della salute |
Data: | 22/03/2007 |
Numero: | 205 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini della preparazione della relazione che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE e riguardante il periodo compreso tra il 1° gennaio [...] |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 6.5.141 - Decisione 22 marzo 2007, n. 205.
Decisione n. 2007/205/CE della Commissione che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili [notificata con il numero C(2007) 1236]
(G.U.U.E. 31 marzo 2007, n. L 91)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma della
(2) A norma dell’articolo 7 della
(3) Occorre pertanto predisporre un formato comune per la redazione della prima relazione che abbracci il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12, paragrafo 2, della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Ai fini della preparazione della relazione che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 7 della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
FORMATO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2007
1. Informazioni generali e disposizioni amministrative
1.1. Autorità responsabile della relazione:
Nome
Indirizzo
Referente
Telefono
1.2. Nel contesto dell’attuazione della
della direttiva e incaricate di:
1) istituire, coordinare e gestire il programma di monitoraggio (a livello nazionale);
2) svolgere le ispezioni e i controlli nel settore (a livello regionale e/o locale);
3) far applicare le disposizioni della direttiva in caso di violazioni.
2. Programma di monitoraggio (articolo 6 della
2.1. Se è disponibile una versione scritta del programma nazionale di monitoraggio, fornirne una copia in allegato.
2.2. Descrivere brevemente il programma predisposto per monitorare e verificare la conformità alla direttiva
2004/42/CE, in particolare rispetto ai seguenti elementi:
1) valori limite dei COV definiti nell’allegato II della direttiva;
2) disposizioni in materia di etichettatura fissate all’articolo 4 della direttiva.
2.3. Indicare se sono state effettuate ispezioni ai seguenti operatori:
1) fabbricanti dei prodotti contemplati dalla
2) importatori dei prodotti contemplati dalla
3) grossisti, rivenditori, utilizzatori finali professionali dei prodotti disciplinati o altri operatori, compresi, ad esempio, gli impianti di finitura dei veicoli che non rientrano più nella
Se tali ispezioni sono avvenute, descrivere sinteticamente:
1) il tipo di ispezioni effettuate (visite sul posto, campionamenti e analisi dei prodotti, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell’etichettatura e altro);
2) frequenza delle ispezioni (ispezioni sistematiche a scadenza annua, ispezioni limitate ai produttori/importatori
principali, ispezioni casuali o altro).
2.4. Indicare il numero di imprese coinvolte nella produzione e nella distribuzione dei prodotti ispezionati nel 2007 e, se possibile, il numero di ispezioni programmate per il 2008; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella che segue.
Se disponibile, indicare anche una stima del numero complessivo di soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione dei prodotti e i quantitativi totali di prodotti interessati (fabbricati e distribuiti nel 2007 nello Stato membro):
Operatori |
Numero complessivo di operatori esistenti |
Numero di operatori soggetti a ispezione nel 2007 |
Quantitativi totali di prodotti contemplati dalla |
Ispezioni programmate per il 2008 |
Fabbricanti |
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Importatori |
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Altro |
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2.5. Descrivere in che modo le autorità competenti si accertano che il rispetto delle disposizioni applicabili è stato verificato utilizzando i metodi di misura di riferimento contenuti nell’allegato III della
2.6. Nel caso in cui più di una autorità sia coinvolta nell’attuazione della
2.7. Indicare le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 10 della
2.8. Se possibile, indicare una stima del numero complessivo di persone implicate nel monitoraggio e nel controllo, descriverne le qualifiche e precisare i costi annui stimati di monitoraggio espressi in EUR (costi di personale, campionamento e analisi, controlli dell’etichettatura, rispetto dell’applicazione e altri costi).
3. Risultati principali del programma di monitoraggio messo in atto nel 2007 (articolo 7 della direttiva
2004/42/CE)
3.1. Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata conformità ai valori limite per i COV fissati nell’allegato II della
1) le categorie dei prodotti interessati in base alla classificazione fornita nell’allegato;
2) i quantitativi di prodotti risultati non conformi a tali valori limite.
3.2. Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata conformità agli obblighi di etichettatura stabiliti nell’articolo 4 della
1) prodotti non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura e contenuto di COV;
2) prodotti conformi alle disposizioni riguardanti il contenuto di COV ma non agli obblighi di etichettatura.
3.3. In caso di mancata conformità specificare le azioni prese successivamente per garantire la conformità alla
4. Deroghe concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della
4.1. Indicare se è stato istituito il regime di deroghe proposto all’articolo 3, paragrafo 2, della
4.2. Precisare che tipo di sistema di controllo è stato istituito per garantire che i prodotti soggetti alla deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della
4.3. Se disponibile, fornire una stima del quantitativo di prodotti che nel 2007 hanno beneficiato della deroga (seguire la classificazione indicata nell’allegato I della
5. Singole autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della
5.1. Indicare se lo Stato membro ha sfruttato la possibilità di concedere singole autorizzazioni come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.
5.2. In caso affermativo, descrivere succintamente come funziona il sistema istituito per la concessione di singole autorizzazioni.
1) Indicare le autorità incaricate di rilasciare le singole autorizzazioni.
2) Indicare le autorità incaricate di designare gli edifici e/o i veicoli d’epoca aventi particolare valore storico e culturale.
3) Precisare i criteri in base ai quali è stato definito il valore storico e culturale.
4) Se possibile, fornire una stima del numero di edifici e/o di veicoli d’epoca che le autorità competenti hanno designato per il loro particolare valore storico e culturale.
5) Precisare come si garantisce che i prodotti in questione siano:
a) venduti solo in quantità «rigorosamente limitate»;
b) utilizzati solo a fini di restauro e manutenzione degli edifici e/o dei veicoli designati.
6) Indicare le categorie e le quantità di prodotti autorizzati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della
Categorie |
Corrispondenza con l’allegato I della |
Quantità (in kg) di prodotti «pronti per l’uso» ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione |
Categoria 1 |
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Categoria 2, ecc. |
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6. Altre informazioni utili
6.1. Descrivere le principali difficoltà incontrate nella definizione e nell’applicazione del programma di monitoraggio, compresi i problemi connessi all’attuazione della direttiva o i problemi di ordine amministrativo incontrati nell’applicazione di un programma di monitoraggio concreto. Precisare come sono state risolte le difficoltà.
6.2. Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all’attuazione della