§ 55.1.c - Legge 17 ottobre 1950, n. 840.
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, e messa in liquidazione del "Fondo per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:17/10/1950
Numero:840


Sommario
Art. 1.      Sono ratificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. [...]
Art. 2.      Il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è posto in liquidazione
Art. 3.      Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito dal presidente e di due membri ed è assistito da una Commissioni consultiva di sei esperti, di cui due [...]
Art. 4.      Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all'art. 3 i poteri, le facoltà, i diritti già attribuiti al Comitato deliberante ed all'istituto [...]
Art. 5.      In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, il Comitato potrà richiedere la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'impresa [...]
Art. 6.      Il Comitato presenterà, entro il 31 dicembre 1951 al Ministro per il tesoro ed a quello per l'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura
Art. 7.      Le quote di semestralità, il cui valore copre l'ammontare dei certificati di credito per il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M." emessi dal [...]
Art. 8.      Per il completamento del programma di riassestamento aziendale di cui all'art. 2, è autorizzata la concessione di una anticipazione di L. 10 miliardi, sul bilancio del [...]
Art. 9.      Il Comitato è soggetto alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e il commercio
Art. 10.      I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonchè i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 55.1.c - Legge 17 ottobre 1950, n. 840.

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, e messa in liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica".

(G.U. 27 ottobre 1950, n. 248).

 

 

     Art. 1.

     Sono ratificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325.

 

          Art. 2.

     Il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è posto in liquidazione.

     Un Comitato, composto come all'articolo seguente, entro il 31 dicembre 1951, deve compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M stesso.

     Ai detti fini il Comitato è autorizzato a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, ed atti in genere di amministrazione straordinaria, nonchè formulare proposte al Ministro per il tesoro per transazioni e riduzioni sui crediti ritenuti inesigibili.

 

          Art. 3.

     Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito dal presidente e di due membri ed è assistito da una Commissioni consultiva di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno all'organizzazione dei dirigenti di azienda.

     Il Comitato e la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il tesoro, e per l'industria e commercio.

 

          Art. 4.

     Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all'art. 3 i poteri, le facoltà, i diritti già attribuiti al Comitato deliberante ed all'istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, nonchè le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F.I.M. [1]

 

          Art. 5.

     In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, il Comitato potrà richiedere la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni di essa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese, con l'inizio della gestione commissariale, si considerano sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina verrà fatta di concerto fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su designazione del Comitato.

     Il commissario straordinario potrà richiedere l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione controllata di cui all'art. 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se non ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160 del decreto stesso.

     Il Comitato potrà richiedere la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

     In tal caso la liquidazione sarà disposta di concerto tra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, intendendosi attribuiti al Comitato tutti i poteri di vigilanza contemplati dal predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

          Art. 6.

     Il Comitato presenterà, entro il 31 dicembre 1951 al Ministro per il tesoro ed a quello per l'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura.

     Le attività esistenti alla cessazione delle operazioni del Comitato saranno versate al Tesoro dello Stato, sui capitoli del bilancio dell'entrata indicati dal Ministero del tesoro, dedotta, a copertura delle spese di liquidazione ed amministrazione, una aliquota che sarà determinata dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato.

 

          Art. 7.

     Le quote di semestralità, il cui valore copre l'ammontare dei certificati di credito per il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M." emessi dal Tesoro dello Stato, a' sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, sono parificate, agli effetti del secondo comma dell'art. 13 del decreto legislativo medesimo, alle annualità scontate.

 

          Art. 8.

     Per il completamento del programma di riassestamento aziendale di cui all'art. 2, è autorizzata la concessione di una anticipazione di L. 10 miliardi, sul bilancio del Tesoro, che sarà fronteggiata con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni per la emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

     Le anticipazioni fatte al F.I.M. successivamente al 25 maggio 1950, per inderogabili necessità riconosciute dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e commercio, saranno rimborsate dal Comitato agli istituti finanziatori con precedenza assoluta su altre operazioni, con i fondi di cui al primo comma del presente articolo, fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo.

 

          Art. 9.

     Il Comitato è soggetto alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e il commercio.

 

          Art. 10.

     I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonchè i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, devono essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 17 dicembre 1953, n. 915.