Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 17/12/1953 |
Numero: | 915 |
Sommario |
Art. 1. Il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica -- F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già [...] |
Art. 2. E' soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840 |
Art. 3. La presente legge, avente effetto dal 1° luglio 1953, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 55.1.f - Legge 17 dicembre 1953, n. 915.
Proroga della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.".
(G.U. 19 dicembre 1953, n. 291).
Il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica -- F.I.M.", istituito con il
E' soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 4 della
La presente legge, avente effetto dal 1° luglio 1953, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.