§ 95.2.11 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 98 .
Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:27/06/1946
Numero:98


Sommario
Art. unico.      A decorrere dal 1° gennaio 1947 è concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario per i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 [...]


§ 95.2.11 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 98 [1].

Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani

(G.U. 20 settembre 1946, n. 213)

 

 

     Art. unico.

     A decorrere dal 1° gennaio 1947 è concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario per i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare. La stessa esenzione è concessa anche per i terreni rappresentati da particelle catastali o sezionali o denominazioni equivalenti che si trovino soltanto in parte alla predetta altitudine [2] .

     Allo sgravio di dette imposte provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, salvo che il territorio comunale sia posto soltanto in parte ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, nel qual caso l'esenzione stessa dev'essere chiesta dagli interessati o per essi globalmente dal Comune, con domanda documentata da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli. Le domande prodotte oltre tale termine hanno effetto dalla data di presentazione [3] .

     Resta ferma l'applicazione delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sul reddito agrario a norma delle vigenti disposizioni.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4437. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 12.

[3]  Comma inserito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 12.