§ 54.4.59 - D.L. 12 novembre 2002, n. 253.
Disposizioni urgenti in materia tributaria


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:12/11/2002
Numero:253


Sommario
Art. 1.  Monitoraggio delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Art. 2.  Disposizioni in tema di compensazione di crediti di imposta
Art. 3.  Sospensione di adempimenti
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 54.4.59 - D.L. 12 novembre 2002, n. 253.

Disposizioni urgenti in materia tributaria

(G.U. 13 novembre 2002, n. 266)

 

 

     Art. 1. Monitoraggio delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

     1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

     a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale è altresì approvato il modello di comunicazione e stabilito il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 31 gennaio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono la fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della predetta misura è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

     b) i soggetti che a decorrere dall'8 luglio 2002 hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a) e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi.

     2. All'onere conseguente alle disposizioni del comma 1 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

 

          Art. 2. Disposizioni in tema di compensazione di crediti di imposta

     1. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.

     2. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 1 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

 

          Art. 3. Sospensione di adempimenti

     1. Gli adempimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono sospesi fino alla definizione di un nuovo sistema per la determinazione del tasso di riferimento per la rinegoziazione dei mutui di cui al medesimo articolo 128 e comunque non oltre il 31 marzo 2003. Entro il medesimo termine è data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.