Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.1 disciplina generale |
Data: | 19/11/2007 |
Numero: | 226 |
Sommario |
Art. 1. Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata |
§ 54.1.56 - D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 226.
Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonchè fra determinate imprese.
(G.U. 10 dicembre 2007, n. 286)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata
1. All'articolo 2, comma 1, del
"d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attività;".
Allegato