§ 2.5.16 - Direttiva 28 novembre 2005, n. 81.
Direttiva n. 2005/81/CE della Commissione che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.5 imprese pubbliche e monopoli nazionali
Data:28/11/2005
Numero:81


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 2.5.16 - Direttiva 28 novembre 2005, n. 81.

Direttiva n. 2005/81/CE della Commissione che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 29 novembre 2005, n. L 312).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione, fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché all'interno di talune imprese. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono le imprese che fruiscano di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro, a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, ovvero le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che, in relazione a tali servizi, ricevano aiuti di Stato in qualsiasi forma e che esercitino anche altre attività.

      (2) Gli Stati membri hanno la possibilità di concedere compensazioni alle imprese incaricate della prestazione di servizi d’interesse economico generale per coprire i costi specifici di tali servizi. Queste compensazioni non devono tuttavia superare quanto necessario per il funzionamento dei servizi in questione e non devono essere utilizzate per il finanziamento di attività che esulino dal servizio d'interesse economico generale.

      (3) In applicazione della direttiva 80/723/CEE, la tenuta di contabilità separate è necessaria soltanto quando le imprese incaricate della fornitura di servizi d'interesse economico generale ricevano aiuti di Stato. Nella sentenza Altmark Trans GmbH, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che, a determinate condizioni, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

      (4) Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alla luce dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’obbligo di tenere contabilità separate deve incombere a tutte le imprese beneficiarie di dette compensazioni, le quali svolgano anche attività che esulano dal servizio d'interesse economico generale. Soltanto la tenuta di una contabilità separata permette, infatti, di identificare i costi imputabili al servizio d'interesse economico generale e di calcolare l'importo corretto della compensazione.

      (5) È pertanto necessario modificare la direttiva 80/723/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Nella direttiva n. 80/723/CEE, all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) “impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata”, ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività;».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2006 e trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra dette disposizioni e quelle della presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.