§ 2.5.18 - Direttiva 16 novembre 2006, n. 111.
Direttiva n. 2006/111/CE della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.5 imprese pubbliche e monopoli nazionali
Data:16/11/2006
Numero:111


Sommario
Art. 1. 1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue
Art. 2. Ai fini della presente direttiva si intendono per
Art. 3. Le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e le imprese pubbliche la cui trasparenza è da assicurare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, sono in particolare
Art. 4. 1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata
Art. 5. 1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti seguenti
Art. 6. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di [...]
Art. 7. La Commissione è tenuta a non divulgare i dati di cui ha conoscenza in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, e che, per loro natura, sono coperti dal segreto professionale
Art. 8. 1. Gli Stati membri con imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero forniscono alla Commissione le informazioni di carattere finanziario di cui ai paragrafi 2 e 3 su base annua e nei termini [...]
Art. 9. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della presente direttiva
Art. 10. La direttiva n. 80/723/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato [...]
Art. 11. La presente direttiva entra in vigore il 20 dicembre 2006
Art. 12. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 2.5.18 - Direttiva 16 novembre 2006, n. 111.

Direttiva n. 2006/111/CE della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

(G.U.U.E. 17 novembre 2006, n. L 318)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

(Versione codificata)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l'articolo 86, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese [1], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [2]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

 

(2) Le imprese pubbliche assolvono un ruolo importante nell'economia nazionale di ciascuno Stato membro.

 

(3) Gli Stati membri concedono talvolta a determinate imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste imprese operano spesso anche in concorrenza con altre imprese.

 

(4) L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate discriminazioni tra imprese pubbliche e private nell'applicazione delle regole di concorrenza; la presente direttiva deve quindi applicarsi sia alle imprese pubbliche che alle imprese private.

 

(5) In virtù del trattato la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune.

 

(6) La complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali e imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito.

 

(7) Inoltre un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del trattato relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti.

 

(8) Peraltro, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico ed in quanto proprietario.

 

(9) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato impone obblighi agli Stati membri per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese alle quali essi riconoscono diritti speciali o esclusivi. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato si applica alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione di detto articolo e le fornisce i mezzi specifici necessari. Per garantire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni atte ad assicurare la trasparenza.

 

(10) È necessario precisare che cosa si intende per "poteri pubblici" e "imprese pubbliche".

 

(11) Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative diverse. La presente direttiva deve riguardare le autorità pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli Stati membri.

 

(12) I poteri pubblici possono esercitare un’influenza dominante sul comportamento delle imprese pubbliche, non solo nel caso in cui essi ne siano proprietari o detengano una partecipazione maggioritaria, ma anche in virtù del potere che detengono nei relativi organi di gestione o di sorveglianza, per via di disposizioni statutarie o per il fatto della ripartizione delle azioni.

 

(13) L'assegnazione di risorse pubbliche ad imprese pubbliche può farsi sia direttamente sia indirettamente; è pertanto opportuno che la trasparenza sia assicurata indipendentemente dalle modalità secondo cui dette assegnazioni di risorse pubbliche vengono effettuate. Occorre ugualmente, se del caso, assicurare una conoscenza adeguata delle motivazioni di dette assegnazioni e della loro utilizzazione effettiva.

 

(14) Situazioni complesse legate alla diversità delle forme di imprese, pubbliche e private, cui siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, nonché la varietà delle attività che possono essere esercitate da una singola impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del mercato nei vari Stati membri possono ostacolare l'applicazione delle regole di concorrenza e in particolare dell'articolo 86 del trattato. È pertanto indispensabile che gli Stati membri e la Commissione abbiano accesso ad informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria ed organizzativa interna di tali imprese, in particolare a dati contabili distinti ed attendibili in relazione alle diverse attività esercitate da una stessa impresa.

 

(15) Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività, individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la gestione di servizi d'interesse economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non appare infatti necessario prescrivere la contabilità separata nel settore dei servizi di interesse economico generale o in quello dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò non sia necessario per la ripartizione dei costi e ricavi tra tali servizi e prodotti e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse economico generale o dei diritti speciali o esclusivi.

 

(16) Chiedere agli Stati membri di provvedere affinché le imprese in oggetto tengano una contabilità distinta costituisce il modo più efficiente per garantire l'equa ed efficace applicazione delle regole di concorrenza alle imprese stesse. La Commissione ha adottato nel 1996 una comunicazione sui servizi di interesse generale in Europa [3], completata da una comunicazione del 2001 [4] nella quale si sottolinea la loro importanza. Va tenuto debitamente conto dell'importanza dei settori interessati che possono implicare la prestazione di servizi d'interesse generale, della forte posizione di mercato talvolta detenuta dalle imprese di cui trattasi e della fragilità della concorrenza emergente nei settori ove è in atto la liberalizzazione. In ottemperanza al principio di proporzionalità e ai fini dell'obiettivo essenziale della trasparenza, è necessario e adeguato introdurre la contabilità separata. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario a tal fine, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

 

(17) In determinati settori esistono già norme comunitarie che obbligano gli Stati membri e talune imprese a tenere una contabilità separata. È necessario assicurare la parità di trattamento di tutte le attività all'interno della Comunità ed estendere l'obbligo della contabilità separata a tutte le fattispecie analoghe. La presente direttiva non è intesa a modificare le norme specifiche stabilite allo stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non deve quindi applicarsi alle attività di imprese che rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni.

 

(18) Si devono prevedere delle esclusioni quantitative. Sono in effetti da escludere le imprese pubbliche la cui importanza economica ridotta non giustifichi oneri amministrativi che possono risultare dalle misure da prendere. Considerati i limitati effetti potenziali sugli scambi tra gli Stati membri, attualmente non è necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata per la prestazione di talune categorie di servizi.

 

(19) La presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione di altre disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, paragrafo 2, e degli articoli 88 e 296, nonché di tutte le altre norme concernenti la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione.

 

(20) Nei casi in cui il compenso per la prestazione di servizi d'interesse economico generale è stato determinato per un periodo appropriato nell'ambito di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria, non sembra necessario esigere che le imprese interessate tengano una contabilità separata.

 

(21) Trattandosi di imprese le cui attività si svolgono in concorrenza con quelle di altre imprese, è opportuno assicurare il segreto professionale relativamente alle informazioni raccolte.

 

(22) Un sistema di notifica basato sul controllo a posteriori dei flussi finanziari tra autorità e imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero consentirà alla Commissione di adempiere i suoi obblighi. Tale sistema dovrà includere specifiche informazioni a carattere finanziario.

 

(23) Per limitare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, tale sistema di notifica dovrà far ricorso sia a dati pubblicamente accessibili che a informazioni disponibili agli azionisti di maggioranza; è consentita la presentazione di relazioni consolidate. Gli aiuti di carattere incompatibile erogati alle grandi imprese attive nel settore manifatturiero avranno il massimo effetto di distorsione della concorrenza nel mercato comune; pertanto un tale sistema di notifica può essere attualmente limitato alle imprese con un fatturato annuale superiore a 250 milioni di EUR.

 

(24) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue:

 

a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;

 

b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche o enti finanziari;

 

c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.

 

2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati membri provvedono affinché la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente da tale contabilità, in modo che emerga chiaramente quanto segue:

 

a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività;

 

b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività.

 

     Art. 2.

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

 

a) "poteri pubblici", tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali;

 

b) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

 

L'influenza dominante è presunta, qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell’impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:

 

i) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; o

 

ii) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; o

 

iii) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

 

c) "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 % del fatturato annuo totale, rientri nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D — Attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev.1) [5];

 

d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività;

 

e) "attività distinte", da un lato, tutti i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero tutti i servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio distinto realizzato dall'impresa medesima;

 

f) "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività;

 

g) "diritti speciali", i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica:

 

i) limiti a due o più, senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione, il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività; o

 

ii) designi, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività; o

 

iii) conferisca ad una o più imprese, senza osservare detti criteri, determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti.

 

     Art. 3.

Le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e le imprese pubbliche la cui trasparenza è da assicurare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, sono in particolare:

 

a) il ripianamento di perdite di esercizio;

 

b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione;

 

c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate;

 

d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;

 

e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;

 

f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.

 

     Art. 4.

1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata:

 

a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati;

 

b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;

 

c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.

 

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle imprese in forza del trattato o di tali norme.

 

     Art. 5.

1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti seguenti:

 

a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;

 

b) le banche centrali;

 

c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato;

 

d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di EUR.

 

2. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti imprese:

 

a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;

 

b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia stato inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscano di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, o in cui siano incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di EUR;

 

c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, ove le compensazioni che ricevono in qualsivoglia forma siano state fissate per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

 

     Art. 6.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono.

 

3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti.

 

     Art. 7.

La Commissione è tenuta a non divulgare i dati di cui ha conoscenza in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, e che, per loro natura, sono coperti dal segreto professionale.

 

Le disposizioni del primo comma non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportino indicazioni individuali sulle imprese pubbliche di cui alla presente direttiva.

 

     Art. 8.

1. Gli Stati membri con imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero forniscono alla Commissione le informazioni di carattere finanziario di cui ai paragrafi 2 e 3 su base annua e nei termini di cui al paragrafo 5.

 

2. Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero, da fornire secondo le modalità specificate nel paragrafo 4, sono la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della direttiva 78/660/CEE del Consiglio [6]. I conti annuali e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori e alle relazioni settoriali e sull'attività. Sono inoltre incluse comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti.

 

Le relazioni sono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, nonché per la società holding o sub-holding che raggruppa varie imprese pubbliche, se le vendite consolidate di tale società inducono a classificarla nella categoria delle imprese "manifatturiere" sopra definita.

 

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, vengono forniti i seguenti dati più specifici, se e in quanto essi non siano stati inseriti nella relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche:

 

a) la disponibilità di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, specificando le forme in cui si configura tale disponibilità (azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili, nonché i relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione);

 

b) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni;

 

c) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti nonché anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonché l'eventuale garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria;

 

d) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti (specificando le condizioni e gli oneri a carico delle imprese per tali garanzie);

 

e) i dividendi versati e gli utili trattenuti;

 

f) le eventuali altre forme di intervento pubblico, in particolare la rinuncia alla percezione di somme dovute allo Stato da un'impresa pubblica, segnatamente per il rimborso di prestiti e sussidi, il pagamento di imposte sulle società, di oneri sociali o altri oneri analoghi.

 

Il capitale azionario di cui alla lettera a) comprende il capitale azionario proveniente direttamente dallo Stato e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche (compresi gli istituti finanziari), esterne o interne allo stesso gruppo, ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario.

 

4. Le informazioni richieste ai paragrafi 2 e 3 sono fornite per tutte le imprese pubbliche, il cui fatturato per l'anno finanziario più recente è risultato superiore a 250 milioni di EUR.

 

Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonché quelle svoltesi direttamente tra le imprese pubbliche e lo Stato.

 

Certe imprese pubbliche dividono le proprie attività tra varie società giuridicamente distinte: per esse la Commissione ammette un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovrà riflettere la realtà economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attività nello stesso settore o in settori strettamente collegati. Non saranno sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse società holding aventi natura puramente finanziaria.

 

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono fornite alla Commissione con periodicità annua.

 

Le informazioni vengono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa pubblica interessata. In ogni caso e specificamente per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste vanno presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa.

 

6. Per la determinazione del numero di società cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle società interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale elenco va aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

7. Gli Stati membri forniscono alla Commissione eventuali altre informazioni che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi.

 

     Art. 9.

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 10.

La direttiva n. 80/723/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

 

     Art. 11.

La presente direttiva entra in vigore il 20 dicembre 2006.

 

     Art. 12.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

 

[2] Cfr. allegato I, parte A.

 

[3] GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.

 

[4] GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

 

[5] GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

 

[6] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

 

DIRETTIVA ABROGATA E SUCCESSIVE MODIFICHE

 

(di cui all’articolo 10)

 

Direttiva 80/723/CEE della Commissione | (GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35) |

 

Direttiva 85/413/CEE della Commissione | (GU L 229 del 28.8.1985, pag. 20) |

 

Direttiva 93/84/CEE della Commissione | (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16) |

 

Direttiva 2000/52/CE della Commissione | (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75) |

 

Direttiva 2005/81/CE della Commissione | (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47) |

 

PARTE B

 

ELENCO DEI TERMINI DI ATTUAZIONE NEL DIRITTO NAZIONALE

 

(di cui all’articolo 10)

 

Direttiva

Termine di attuazione |

 

 

80/723/CEE

31 dicembre 1981 |

 

 

85/413/CEE

1 gennaio 1986 |

 

 

93/84/CEE

1 novembre 1993 |

 

 

2000/52/CE

31 luglio 2001 |

 

 

2005/81/CE

19 dicembre 2006 |

 

 

ALLEGATO II

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 80/723/CEE

Presente direttiva |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, alinea

Art. 2, alinea |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, lettera a)

Art. 2, lettera a) |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, lettera b)

Art. 2, lettera b), primo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, lettere da c) a f)

Art. 2, lettere da c) a f) |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, lettera g), alinea

Art. 2, lettera g), alinea |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, lettera g), primo trattino

Art. 2, lettera g), punto i) |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, lettera g), secondo trattino

Art. 2, lettera g), punto ii) |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, lettera g), terzo trattino

Art. 2, lettera g), punto iii) |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, alinea

Art. 2, lettera b), secondo comma, alinea |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, lettera a)

Art. 2, lettera b), secondo comma, punto i) |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, lettera b)

Art. 2, lettera b), secondo comma, punto ii) |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, lettera c)

Art. 2, lettera b), secondo comma, punto iii) |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 3 bis

Art. 4 |

 

 

Art. 4

Art. 5 |

 

 

Art. 5

Art. 6 |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 1

Art. 8, paragrafo 1 |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, primo comma, alinea

Art. 8, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, primo comma, punto i)

Art. 8, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Art. 8, paragrafo 3, primo comma, alinea |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, secondo comma, punto ii)

Art. 8, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, secondo comma, punto iii)

Art. 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b) |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, secondo comma, punto iv)

Art. 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c) |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, secondo comma, punto v)

Art. 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d) |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, secondo comma, punto vi)

Art. 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e) |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 2, secondo comma, punto vii)

Art. 8, paragrafo 3, primo comma, lettera f) |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 3, primo comma

Art. 8, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 3, secondo comma, prima frase

Art. 8, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase

Art. 8, paragrafo 3, secondo comma, prima frase |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 3, secondo comma, terza frase

Art. 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase

Art. 8, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 3, terzo comma

Art. 8, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 4, primo comma

Art. 8, paragrafo 5, primo comma |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 4, secondo comma

Art. 8, paragrafo 5, secondo comma |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 4, terzo comma

Art. 8, paragrafo 6 |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 5

— |

 

 

Art. 5 bis, paragrafo 6

Art. 8, paragrafo 7 |

 

 

Art. 6, paragrafo 1

Art. 7, primo comma |

 

 

Art. 6, paragrafo 2

Art. 7, secondo comma |

 

 

Art. 7

Art. 9 |

 

 

Art. 8

— |

 

 

Art. 10 |

 

 

Art. 11 |

 

 

Art. 9

Art. 12 |

 

 

Allegato I |

 

 

Allegato II |