§ 53.1.35 - D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272.
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:27/07/1999
Numero:272


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Documento di sicurezza.
Art. 5.  Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.
Art. 6.  Formazione dei lavoratori.
Art. 7.  Comitato di igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 8.  Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave.
Art. 9.  Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave.
Art. 10.  Spazio libero per l'accesso alle stive.
Art. 11.  Boccaporti.
Art. 12.  Locali chiusi a bordo delle navi.
Art. 13.  Lavoro in stiva.
Art. 14.  Registro degli apparecchi e degli accessori.
Art. 15.  Controllo degli accessori degli apparecchi di sollevamento a terra.
Art. 16.  Manovra degli apparecchi di sollevamento di bordo.
Art. 17.  Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive.
Art. 18.  Uso dei trasportatori meccanici continui.
Art. 19.  Uso dei trasportatori pneumatici.
Art. 20.  Operazioni sui vagoni ferroviari.
Art. 21.  Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose.
Art. 22.  Sosta nelle aree portuali di merci pericolose.
Art. 23.  Sostanze radioattive.
Art. 24.  Utilizzazione delle pallets.
Art. 25.  Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose.
Art. 26.  Utilizzo di benne.
Art. 27.  Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate.
Art. 28.  Merce in colli e in contenitori.
Art. 29.  Movimentazione dei contenitori.
Art. 30.  Contenitori appilati e su pianali.
Art. 31.  Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla movimentazione dei contenitori.
Art. 32.  Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori.
Art. 33.  Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate.
Art. 34.  Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale.
Art. 35.  Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale.
Art. 36.  Livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale.
Art. 37.  Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori.
Art. 38.  Documento di sicurezza.
Art. 39.  Accesso alla nave, posti di lavoro e di passaggio.
Art. 40.  Parapetti dei bacini galleggianti.
Art. 41.  Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione.
Art. 42.  Impianti elettrici della nave.
Art. 43.  Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti.
Art. 44.  Illuminazione di sicurezza.
Art. 45.  Illuminazione di emergenza.
Art. 46.  Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio.
Art. 47.  Operazioni di saldatura elettrica.
Art. 48.  Lavori in locali chiusi e angusti.
Art. 49.  Lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili.
Art. 50.  Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori.
Art. 51.  Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless).
Art. 52.  Operazioni di coibentazione.
Art. 53.  Documento di sicurezza.
Art. 54.  Equipaggio e personale tecnico imbarcato.
Art. 55.  Dimostrazioni al personale imbarcato.
Art. 56.  Norma generale.
Art. 57.  Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.
Art. 58.  Contravvenzioni del titolare dell'impresa capo-commessa.
Art. 59.  Sanzioni amministrative.
Art. 60.  Misure accessorie.
Art. 61.  Estinzione delle contravvenzioni.


§ 53.1.35 - D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272.

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

(G.U. 9 agosto 1999, n. 185 - S.O. n. 151).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO INERENTI

LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in modo da:

     a) assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;

     b) determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di lavoro, dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici;

     c) definire i criteri relativi all'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro;

     d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

     e) adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

     f) assicurare la formazione e l'informazione del personale addetto alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

     2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

     2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

 

     Art. 3. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale;

     b) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale;

     c) datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;

     d) merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.);

     e) accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto 4.1.1. dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

     f) luoghi di lavoro a terra: aree di carico, scarico e trasbordo delle merci e relativi accessi;

     g) luoghi di lavoro a bordo: luoghi ove si svolgono operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;

     h) locali chiusi e angusti: ambienti di lavoro chiusi a bordo di nave, di dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale;

     i) Autorità: l'Autorità portuale o, ove non istituita, l'Autorità marittima;

     l) ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale.

 

     Art. 4. Documento di sicurezza.

     1. Il datore di lavoro elabora il documento di cui articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, di seguito denominato documento di sicurezza, contenente anche:

     a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale;

     b) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;

     c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro;

     d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;

     e) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;

     f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;

     g) per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area.

     2. Il documento di sicurezza deve essere custodito presso la sede dell'impresa portuale e copia dello stesso deve essere trasmessa all'Autorità e all'Azienda unità sanitaria locale competente.

     3. Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.

     4. Il datore di lavoro comunica all'Autorità gli eventi di cui al comma 3.

 

     Art. 5. Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.

     1. Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve:

     a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo nautico o idoneo mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia l'evacuazione dei lavoratori sia l'eventuale trasporto di infortunati;

     b) avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale", di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, in tutti i casi previsti dall'Autorità in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale dei vigili dei fuoco, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

     Art. 6. Formazione dei lavoratori.

     1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione promuove corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con onere a carico dei datori di lavoro.

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese datoriali e dei lavoratori, sono stabiliti contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, nonché criteri per il rilascio delle relative certificazioni.

 

     Art. 7. Comitato di igiene e sicurezza del lavoro.

     1. In sede locale l'Autorità può istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorità stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale competente, e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI INERENTI LE

OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI

 

     Art. 8. Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave.

     1. Il datore di lavoro mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le seguenti caratteristiche:

     a) larghezza minima di 0,55 m.;

     b) corrimano ai lati o barriere di protezione laterali di altezza netta minima non inferiore a 0,80 m.;

     c) listelli antisdrucciolo e di tipo fisso;

     d) sistemi di illuminazione;

     e) rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.

 

     Art. 9. Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave.

     1. Nella nave il cui fondo è situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie terminali, il datore di lavoro mette a disposizione scale di accesso alle stive aventi le seguenti caratteristiche:

     a) per i piedi un appoggio sicuro la cui profondità, aumentata dello spazio retrostante alla scala, sia di almeno 115 mm. per una larghezza di almeno 250 mm., e per le mani un appoggio robusto;

     b) non ubicate internamente sotto il ponte più di quanto sia necessario per non ostruire il boccaporto;

     c) poste sulla stessa linea dei dispositivi, che la continuano attraverso i battenti o mastre dei boccaporti, fissati ai battenti o alle mastre stesse e che offrano sostegno ai piedi e alle mani come indicato alla lettera a);

     d) munite di ganci di trattenuta da ancorare ad elementi fissi e aventi una lunghezza tale che almeno un montante superi di 1 metro il piano di calpestio superiore, qualora le scale impiegate siano di tipo non fisso.

     2. Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della nave o al tipo di merce trasportata, utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purché soddisfino le condizioni di sicurezza; è, comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscagline.

 

     Art. 10. Spazio libero per l'accesso alle stive.

     1. Il datore di lavoro deve:

     a) in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi lasciare libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive;

     b) per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.

 

     Art. 11. Boccaporti.

     1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

     a) durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di dispositivi di chiusura, azionati da forza motrice, come porte a murata, rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate in modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei lavoratori;

     b) i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza netta di almeno 75 cm. da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati per le operazioni; nel caso in cui tali boccaporti siano aperti, ma coperti da tendoni o da cagnari, siano opportunamente protetti e segnalati.

     2. Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di riposo ed altre interruzioni di lavoro.

 

     Art. 12. Locali chiusi a bordo delle navi.

     1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso, deve:

     a) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato;

     b) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare esalazioni tossiche e nocive per la salute del lavoratore stesso.

     2. Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore che per primo accede ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.

 

     Art. 13. Lavoro in stiva.

     1. Il datore di lavoro non può far lavorare nella stessa stiva più di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e sempreché non sussista la possibilità di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Non può, altresì, impiegare nella medesima stiva più di due squadre dislocate a livelli diversi, ma sovrastanti.

 

     Art. 14. Registro degli apparecchi e degli accessori.

     1. E' istituito, secondo un modello da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un registro in cui siano indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori e, limitatamente alla nave, a quei mezzi non fissi in dotazione della nave, che deve essere custodito dal datore di lavoro.

     2. Il registro, comprensivo di certificati ovvero verbali rilasciati ai sensi della vigente normativa in occasione di verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli accessori da parte dei competenti organi, deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità, che può richiederne l'esibizione.

 

     Art. 15. Controllo degli accessori degli apparecchi di sollevamento a terra.

     1. Il datore di lavoro deve sottoporre a controllo integrale almeno una volta all'anno ogni tipo di accessorio e verificare, prima di ogni movimentazione, le braghe nei carichi pre-imbragati.

 

     Art. 16. Manovra degli apparecchi di sollevamento di bordo.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) il carico sia sollevato solo dopo essere stato imbracato o altrimenti fissato in modo sicuro all'apparecchio di sollevamento dal segnalatore;

     b) non sia superata in alcun caso la portata massima indicata sugli apparecchi di sollevamento e, qualora gli stessi abbiano più di una portata massima di utilizzo, siano dotati di efficaci dispositivi che permettano al manovratore di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo, informandone l'impresa portuale.

 

     Art. 17. Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) i magazzini o le stive, nei quali si opera con carrelli, siano convenientemente aerati;

     b) sia apposta ben chiara, nei piani superiori, l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico del carrello impiegabile.

 

     Art. 18. Uso dei trasportatori meccanici continui.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) i trasportatori meccanici continui, nei punti di carico e scarico, alla testa motrice e a quella di rinvio, nonché in altri punti, siano dotati di appropriati dispositivi per il rapido arresto dell'apparecchio;

     b) i comandi per la manovra di due o più trasportatori meccanici continui che lavorano in serie, consentano che il movimento s'interrompa, anche quando uno di essi si arresta;

     c) ogni inizio e ripresa del movimento, quando i trasportatori si prolungano fuori del campo visivo dei posti di comando, sia preceduto da un segnale convenuto, ottico od acustico;

     d) i trasportatori meccanici continui siano dotati di dispositivi atti ad evitare l'accumulo e la fuoriuscita del materiale e siano facilmente individuabili e raggiungibili senza pericolo i punti di lubrificazione ed ingrassaggio.

 

     Art. 19. Uso dei trasportatori pneumatici.

     1. Il datore di lavoro, per l'uso dei trasportatori pneumatici, provvede affinché:

     a) le aperture d'entrata dell'aria delle soffiere e dei ventilatori aspiranti siano protette con robusti graticci o griglie metalliche;

     b) ogni mezzo di aspirazione sia dotato di un idoneo strumento di misura della depressione che dia all'operatore un'indicazione visiva in qualunque momento dello stato della depressione;

     c) ogni mezzo di aspirazione sia in grado di emettere un segnale acustico a qualsiasi persona che lavori nelle vicinanze quando la depressione scende all'80% o meno del valore di regime stabilito o nella eventualità che una pompa di aspirazione cessi di funzionare;

     d) il dispositivo di aspirazione sia usato solamente sul tipo di merce particolarmente adatta ad essere trattenuta o aspirata con la depressione o, altrimenti, su carichi che abbiano una superficie idonea per la presa a "ventosa";

     e) durante le operazioni di aspirazione, nessuna persona possa accedere nella stiva o in qualsiasi altro luogo dove possa esservi un cedimento del carico o parte di esso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

 

     Art. 20. Operazioni sui vagoni ferroviari.

     1. Il datore di lavoro deve:

     a) vietare, durante le manovre di carico e scarico di merci alla rinfusa e di carico di tronchi sui vagoni, la presenza dei lavoratori sui vagoni stessi;

     b) fornire ai lavoratori scale o altri mezzi idonei, qualora esigenze operative impongano la verifica delle merci o la copertura dei carri scoperti;

     c) far utilizzare, per il carico e lo scarico di merci in colli, appositi piani caricatori mobili ausiliari del tipo piattaforme, plancher, sui quali i lavoratori possano trovare collocazione esterna al campo di azione dei mezzi di sollevamento;

     d) provvedere affinché i piani caricatori siano completi di indicazione di massimo carico espresso in kg per mq di superficie e protetti sui lati da parapetti o difese equivalenti qualora la loro altezza da terra superi 1,50 metri.

 

     Art. 21. Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose.

     1. Il datore di lavoro, in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata dall'Autorità marittima, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.

 

     Art. 22. Sosta nelle aree portuali di merci pericolose.

     1. L'Autorità, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.

 

     Art. 23. Sostanze radioattive.

     1. Il datore di lavoro deve assicurarsi che la movimentazione o la manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive siano effettuati per il tempo strettamente necessario secondo le modalità individuate dall'Autorità sentita l'Azienda unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 24. Utilizzazione delle pallets.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché le pallets, comprese quelle "a perdere", siano:

     a) di buona e di adeguata resistenza allo scopo per cui sono impiegate;

     b) mantenute in buono stato di conservazione;

     c) impiegate in modo appropriato.

     2. Il datore di lavoro provvede, altresì, affinché:

     a) nell'alzata il carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non danneggino il carico e le stesse pallets;

     b) per l'accatastamento, con non più di quattro pallets cariche, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra le precedenti pallets;

     c) i forcali dei carrelli per la movimentazione penetrino nelle pallets per una profondità pari al 75% della sua larghezza parallelamente ad essa;

     d) le pallets a perdere non siano reimpiegate; qualora esse siano reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente e sistemate con ordine.

 

     Art. 25. Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose.

     1. Il datore di lavoro deve:

     a) qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente provvedere, tramite un consulente chimico di porto, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza; comunicandole all'Autorità, che può disporre controlli;

     b) qualora durante le operazioni relative a merci alla rinfusa i lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interponti, mettere a disposizione dei lavoratori scale fisse, o mobili pronte all'uso, atte ad assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico franante;

     c) nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti, assicurarsi che i lavoratori, addetti ad operazioni da effettuarsi in stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza.

 

     Art. 26. Utilizzo di benne.

     1. Il datore di lavoro deve, quando lo scarico viene eseguito per mezzo della "benna" o altri mezzi simili, provvedere affinché non sia effettuato il cosiddetto "lancio della benna", teso a raccogliere la merce in punti della stiva difficilmente accessibili all'attrezzo.

 

     Art. 27. Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero cessino prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato;

     b) quando all'interno della stiva o locale o contenitore frigorifero la temperatura è inferiore a -14 c, il tempo di impiego dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute;

     c) non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o cella frigorifera è inferiore a -22 c.

 

     Art. 28. Merce in colli e in contenitori.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) l'accesso dei lavoratori al piano superiore di merci in colli che non superino i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati su due ordini sia consentito con l'uso di scale portatili, purché queste siano di lunghezza tale da garantire un sicuro ed agevole accesso alla zona di lavoro;

     b) ai piani superiori delle merci in colli oltre i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati su tre o più ordini i lavoratori accedano:

     1) a mezzo di piattaforme di lavoro elevabili,

     2) a mezzo di gabbia, movimentata da portainer, solidale con lo spreader ovvero a mezzo di spreader dotato di vano con adeguato parapetto e che la movimentazione della gabbia avvenga lentamente ed il mezzo di sollevamento non effettui più di un movimento per volta;

     c) i lavoratori, che operano oltre i 5 metri di altezza o sul tetto di contenitori oltre il secondo ordine, od ove si presenti comunque il rischio di caduta, indossino una cintura di sicurezza e siano agganciati all'apparecchio che li ha trasportati sulla postazione di lavoro o ad altro apparecchio equivalente.

 

     Art. 29. Movimentazione dei contenitori.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) nelle operazioni di imbarco o sbarco, il sollevamento dei contenitori pieni sia effettuato facendo uso degli appositi spreaders e il manovratore non proceda a virare il contenitore prima di aver ottenuto la sicurezza della chiusura dei twist-locks, attraverso l'indicazione delle apposite alette o delle apparecchiature automatiche di controllo; nel caso di sollevamento da camion a mezzo gru, l'autista posizioni il contenitore nel punto di aggancio sotto lo spreader solo dopo essersi assicurato che il contenitore sia libero dai twist. Nel caso di utilizzo di spreaders a chiusura manuale, al manovratore sia comunicato che la chiusura dei twist- locks è stata effettuata; qualora non siano disponibili spreaders, la manovra dei contenitori sia effettuata mediante imbragatura che assicuri la verticalità dei calanti d'angolo;

     b) i contenitori siano movimentati uno per volta, a meno che non siano disponibili spreaders od idonei congegni predisposti per operazioni multiple;

     c) i contenitori siano movimentati anche con carrelli elevatori equipaggiati con idonee forche, solo nel caso in cui siano forniti delle apposite tasche di presa.

     2. Il datore di lavoro può derogare alle prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), per la movimentazione dei contenitori vuoti, purché siano adottate cautele volte ad assicurare la corretta esecuzione delle operazioni ed a garantire l'incolumità dei lavoratori.

 

     Art. 30. Contenitori appilati e su pianali.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) i contenitori appilati su più ordini siano sistemati in modo che i blocchi d'angolo combacino fra di loro, per garantire stabilità a tutto l'appilaggio e che il massimo strapiombo rispetto alla verticale non superi l'1,5%;

     b) i contenitori caricati su pianale siano ad esso assicurati mediante serraggio dei rispettivi twist-locks, a meno che il pianale non sia fornito di apposite guide laterali e d'angolo di invito e contenimento.

 

     Art. 31. Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla movimentazione dei contenitori.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) la parte retrostante della cabina di guida dei trattori e delle automotrici addetti alla movimentazione dei contenitori nei terminali sia dotata di strutture idonee a proteggere il conducente da contatti violenti in direzione orizzontale, salvo l'utilizzo di rimorchi specializzati;

     b) i mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione dei contenitori siano dotati di fanaleria di circolazione di efficacia almeno pari a quella prevista per le macchine operatrici in genere; siano inoltre equipaggiati con fanali atti a realizzare condizioni di illuminazione di massima sicurezza nell'area operativa, oltre che con dispositivo acustico, con luce gialla lampeggiante ed ogni altro dispositivo che le condizioni di esercizio locali facciano presumere utile per la sicurezza degli addetti;

     c) ogni mezzo, oltre ai normali freni di esercizio, sia dotato di freno di soccorso da azionarsi in caso di pericolo.

     2. Il datore di lavoro provvede, altresì, che all'interno del terminale nessun mezzo, compresi gli autoveicoli, superi la velocità di 30 Km/h.

 

     Art. 32. Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) la circolazione dei mezzi operativi lungo la viabilità sia eseguita con l'ausilio di segnalatori a terra ogni qual volta il conducente del mezzo non sia in grado di controllare visivamente, in tutto o in parte, il percorso da seguire;

     b) il segnalatore ed i lavoratori presenti nelle aree operative indossino indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti.

 

     Art. 33. Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) non siano utilizzate macchine movimentatrici a portale del tipo transcontainers, ponti mobili su rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle carriers e simili;

     b) la velocità di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h.

 

     Art. 34. Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) non vengano imbarcati veicoli merci il cui carico risulti superiore alla portata indicata nel documento di circolazione;

     b) la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a bordo solamente il conducente.

 

     Art. 35. Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da imbarcare;

     b) i veicoli siano rizzati in modo sicuro;

     c) i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm;

     d) siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezzi antincendio;

     e) siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici;

     f) siano tenute spente le luci esterne ed interne;

     g) non siano chiuse a chiave le porte;

     h) durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui sono sistemati;

     i) il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.

 

     Art. 36. Livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) durante le operazioni di imbarco e sbarco il limite di inquinamento dell'aria da ossido di carbonio sia contenuto al di sotto di 50 ppm; se tale limite è superato, siano utilizzate idonee misure protettive individuali; se la concentrazione di ossido di carbonio raggiunge 75 ppm le operazioni siano sospese e le persone presenti nel locale siano allontanate;

     b) qualora il livello di rumorosità superi gli 85 decibels siano utilizzate idonee misure protettive individuali.

 

     Art. 37. Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di movimentazione all'interno della nave, il conducente del veicolo sia assistito da un segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti;

     b) siano predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi simili, volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilità di accesso, quando la piattaforma mobile non è presente.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI INERENTI LE OPERAZIONI DI

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE

 

     Art. 38. Documento di sicurezza.

     1. Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa.

     2. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, contenente anche:

     a) l'individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori;

     b) l'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo;

     c) la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;

     d) le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;

     e) la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio;

     f) l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.

     3. Il titolare dell'impresa capo-commessa consegna copia del documento di cui al comma 2 alle imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori.

     4. Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse.

     5. Il titolare dell'impresa capo-commessa è tenuto a conservare copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonché a consegnarne copia all'Autorità ed all'Azienda unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 39. Accesso alla nave, posti di lavoro e di passaggio.

     1. Il datore di lavoro, tenendo conto del numero dei lavoratori presenti a bordo e delle operazioni in corso, provvede affinché:

     a) siano messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione della nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza, poste in banchina, in zone sgombre per facilitare il transito delle persone;

     b) le vie di fuga dai vari locali siano segnalate con apposite "frecce" fluorescenti, ed illuminate con impianto di luce di emergenza.

 

     Art. 40. Parapetti dei bacini galleggianti.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) i bacini galleggianti siano provvisti di piani percorribili di sommità di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto;

     b) il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o in uscita;

     c) le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano, altresì, fornite di parapetto.

 

     Art. 41. Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti;

     b) i ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.

 

     Art. 42. Impianti elettrici della nave.

     1. Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede affinché:

     a) tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza;

     b) tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di accertarne l'idoneità a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di sicurezza;

     c) se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.

 

     Art. 43. Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti.

     1. Il datore di lavoro provvede che ogni impianto elettrico, posizionato sulla platea del bacino galleggiante, necessario all'esecuzione dei lavori, sia a tensione di sicurezza non superiore a 50 V o munito di idonea protezione differenziale.

 

     Art. 44. Illuminazione di sicurezza.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) le zone interessate alla lavorazione ed al transito delle persone siano dotate di un impianto per l'illuminazione di sicurezza alimentato da batterie di accumulatori, provviste di dispositivi di ricarica, ovvero da gruppi elettrogeni indipendenti con dispositivo automatico di avviamento, ovvero ancora da lampade di emergenza fisse con batteria incorporata;

     b) le vie di sfuggita siano segnalate anche in condizione di illuminazione ordinaria.

 

     Art. 45. Illuminazione di emergenza.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) l'impianto di illuminazione di emergenza per transito con esodo sia indipendente dall'impianto di normale illuminazione della nave e sia adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei lavoratori, assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di sicurezza;

     b) l'alimentazione dell'impianto di emergenza sia effettuata tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire la normale energia di distribuzione dello stabilimento e, in caso di emergenza, un'alternativa;

     c) le lampade dell'impianto di illuminazione di emergenza siano tenute sempre accese.

 

     Art. 46. Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio.

     1. In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonché in caso di operazioni di ossitaglio, il datore di lavoro deve presentare domanda, corredata dal certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorità marittima affinché la stessa, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e sentita l'Azienda unità sanitaria locale competente, rilasci il nulla-osta all'uso della fiamma.

     2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

     a) natura e durata del lavoro;

     b) descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi;

     c) denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;

     d) nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione.

     3. L'Autorità marittima rilascia il nulla-osta di cui al comma 1 indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza e si riserva la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.

     4. L'Autorità marittima provvede a trasmettere copia dei nulla-osta di cui al comma 1 all'Azienda unità sanitaria locale competente ai fini della vigilanza.

     5. E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità o improrogabili.

     6. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.

 

     Art. 47. Operazioni di saldatura elettrica.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonché un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;

     b) la zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.

     2. Per operazioni di saldatura da effettuare in ambienti con presenza di gas inerte o in atmosfera protetta, il datore di lavoro è tenuto a:

     a) munire i lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente di adeguati sistemi di ventilazione, di adeguati respiratori isolanti;

     b) munire, inoltre, i lavoratori di idonea cuffia protettiva per le radiazioni U.V. e di casco con visiera dotato di vetro inattinico;

     c) schermare, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la zona interessata all'operazione in modo adeguato per evitare che altri lavoratori possano essere colpiti dalle radiazioni U.V. riflesse sulla lamiera.

 

     Art. 48. Lavori in locali chiusi e angusti.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isolati avvenga soltanto con assistenza esterna;

     b) sia prevista idonea ventilazione forzata ed adeguata illuminazione;

     c) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute, esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale, anche nei locali adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che accerti, preventivamente, le condizioni di respirabilità o di infiammabilità dell'aria presente nell'ambiente;

     d) nei lavori che implicano l'uso di cannelli ossiacetilenici, di pinze per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi siano gas in concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni;

     e) per le lavorazioni a fuoco sia predisposta idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Una persona addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio assista all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto da membri dell'equipaggio, l'assistenza sia prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati dall'Autorità.

 

     Art. 49. Lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili.

     1. Il datore di lavoro deve impedire che i lavoratori effettuino lavori all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini, o altri locali interni, comunque pericolosi, delle navi, delle macchine o delle apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla degasificazione degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata.

     2. Quando debbono effettuarsi eccezionalmente sopralluoghi o lavori di breve durata in cisterne di petroliere od in grandi depositi con accesso dall'alto, se la presenza di gas, vapori nocivi e temperature molto elevate non possono evitarsi con sufficiente sicurezza, il datore di lavoro deve munirsi dei nulla osta dell'Autorità marittima di cui all'articolo 46 e deve, comunque, provvedere affinché:

     a) i lavoratori siano muniti di cintura di sicurezza, e, ove necessario, di idonei apparecchi atti a consentire la normale respirazione; e che essi siano assistiti da un operaio presso l'accesso dei predetti locali, pronto ad intervenire in caso di necessità;

     b) le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione coi suddetti locali siano chiusi e bloccati, i tratti di tubazione eventualmente liberi siano intercettati mediante flange cieche o mezzi equivalenti e che sia applicato sui dispositivi di chiusura o di isolamento un avviso con l'indicazione del divieto di manovra.

 

     Art. 50. Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori.

     1. Il datore di lavoro vieta nei lavori di sabbiatura "a secco" l'uso della sabbia silicea e di materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri contenenti silice libera, assicurando l'utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice.

     2. Tali lavori devono essere effettuati con modalità che non interferiscano con altri lavori ed in orari differiti.

     3. Il datore di lavoro deve:

     a) dotare i lavoratori addetti all'operazione di sabbiatura dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

     1) cappuccio o casco con visiera, con idonei protettori oculari, dotato di regolatore di flusso d'aria;

     2) scarpe antiscivolo;

     3) idonea tuta protettiva;

     4) guanti;

     5) protettori auricolari;

     6) respiratore a presa d'aria esterna;

     b) controllare i filtri di depurazione dell'aria di alimentazione al casco proveniente dal compressore;

     c) assicurare un sistema per l'interruzione automatica del getto che entri in azione allo sganciamento accidentale della spingarda;

     d) predisporre per le operazioni di sabbiatura nei locali interni:

     1) adeguata illuminazione;

     2) sufficiente ventilazione di diluizione, garantendo il controllo visivo o sonoro e l'assistenza da parte di un operatore esterno, ovvero attraverso l'adozione dei doppi controlli e dei doppi comandi alla spingarda ed all'esterno;

     e) assicurare periodiche pulizie delle zone di lavoro, utilizzando anche idonee apparecchiature meccaniche, al termine del turno di lavoro e, comunque, al termine della lavorazione;

     f) predisporre un idoneo sistema per la raccolta del materiale di risulta, da smaltire nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

     4. Le operazioni di sabbiatura al fasciame esterno delle navi, all'interno dei bacini galleggianti e ad accosti ben definiti e, comunque, lontani dalle zone dove si compiono operazioni commerciali, sono autorizzate dall'Autorità su conforme parere dell'Azienda unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 51. Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless).

     1. Il datore di lavoro, per le operazioni di pitturazione a spruzzo di tipo airless, che nel corso della lavorazione e nella successiva fase di essiccazione possono produrre atmosfere tossiche od esplosioni, deve provvedere a:

     a) togliere nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti tutto quanto possa innescare incendi od esplosioni;

     b) interrompere l'alimentazione elettrica, ad esclusione delle utenze antideflagranti;

     c) rimuovere gli oggetti metallici, che cadendo possono provocare scintille;

     d) verificare che nessuno porti con sè fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed ogni altro elemento che cadendo o sfregando possa provocare scintille;

     e) segnalare con idonei cartelli la zona interessata alla pitturazione;

     f) ventilare l'ambiente con estrattori, di idonea portata e di tipo "a sicurezza", che garantiscano l'allontanamento dei vapori di solventi;

     g) preparare e miscelare pitture nello stesso ambiente di lavoro, purché idoneo, controllato e ventilato ai sensi della lettera f);

     h) disporre che nei locali interessati non si svolgano altre lavorazioni;

     i) predisporre un impianto elettrico di illuminazione del tipo "a sicurezza";

     l) disporre che i contenitori di pittura e di solvente, non usati, siano chiusi e separati da fonti di calore, compresi i raggi del sole;

     m) munirsi di pittura in quantità necessaria al tipo di lavoro;

     n) conservare, al termine dei lavori, ogni quantità residua di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con l'indicazione in ordine al contenuto;

     o) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun'altra lavorazione, se non dopo una valutazione ambientale eseguita dall'organo tecnico in ordine alla situazione dell'ambiente di lavoro;

     p) effettuare la pitturazione delle parti esterne della nave con modalità tali da evitare interferenze con altre eventuali lavorazioni, o in orari differiti;

     q) dotare il personale addetto alla pitturazione di indumenti antistatici, scarpe con suola senza chiodatura e prive di rifiniture metalliche, respiratore isolante a presa d'aria esterna o maschera a filtro in modo che il sistema di areazione in funzione garantisca una concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%.

     2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate in condizioni meteorologiche idonee secondo le prescrizioni dettate dall'Autorità sentita l'Azienda unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 52. Operazioni di coibentazione.

     1. Il datore di lavoro non deve consentire, sia in fase di nuove applicazioni sia in fase di ripristino di coibentazioni, l'uso di materiali contenenti amianto, né aria compressa per pulizie di qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione.

     2. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) il materiale costituito da fibre minerali artificiali (MMMF), quali fibra di vetro, lana di vetro e di roccia, fibre ceramiche o altro, che si può presentare sotto forma di materassini, di cordolo, di coppella preformata, di foglio, di pannello, ed altro, non sia accumulato nei locali di lavoro in quantità superiore a quella necessaria per la lavorazione e protetto in idonee condizioni;

     b) nelle operazioni di taglio, sagomatura e adeguamento dimensionale del materiale di cui alla lettera a), per la successiva applicazione, in caso di formazione di polveri di qualunque specie, siano adottate misure volte a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri derivanti;

     c) i locali di lavoro siano puliti mediante aspiratori a fine turno e non contemporaneamente all'applicazione o installazione dei materiali;

     d) i locali in cui sono eseguite operazioni di coibentazione di consistente entità e durata o interventi con materiali che possano disperdere fibre siano isolati dai locali in cui si eseguono altre lavorazioni;

     e) le operazioni di taglio ed incollaggio di pannelli in poliuretano e l'applicazione di schiume poliuretaniche siano effettuate usando idonei sistemi di aspirazione alla fonte, e gli addetti alla lavorazione siano dotati di tute monouso e idonei respiratori a filtro.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVE A MARE

DI NUOVE COSTRUZIONI E DI OPERE

DI GRANDE TRASFORMAZIONE NAVALE

 

     Art. 53. Documento di sicurezza.

     1. Il datore di lavoro deve, con congruo anticipo rispetto al momento di inizio delle prove, elaborare il documento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, contenente anche:

     a) l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i relativi piani predisposti;

     b) la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei servizi igienico-assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave.

 

     Art. 54. Equipaggio e personale tecnico imbarcato.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, del decreto del presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione, il datore di lavoro provvede affinché:

     a) sia assegnato un equipaggio, in conformità alla tabella di armamento determinata dall'Autorità marittima, addestrato secondo la tipologia e le caratteristiche della costruzione o nave oggetto delle prove;

     b) l'equipaggio riceva adeguata formazione relativamente alle caratteristiche degli impianti di bordo e della loro utilizzazione, con chiamata a bordo in congruo anticipo, in modo da garantire che lo stesso sia in grado di fronteggiare situazioni di emergenza come l'abbandono della nave, l'incendio grave, la collisione, l'incaglio, la falla, il pronto intervento, l'uomo a mare, il pronto soccorso;

     c) nel corso delle ore notturne il personale che rimane a bordo, abbia adeguata sistemazione logistica;

     d) sia garantita la presenza a bordo di un medico e di un infermiere, di dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate in relazione alla tipologia ed alla durata delle prove, nonché al numero del personale imbarcato, secondo la vigente normativa;

     e) prima dell'imbarco la verifica dell'integrità e dell'efficienza degli impianti e dei mezzi di sicurezza di bordo e di quelli imbarcati per lo svolgimento delle prove e l'applicazione di tutte le norme previste dal documento di sicurezza di cui all'articolo 53 ed un controllo accurato dei mezzi di salvataggio;

     f) a tutto il personale imbarcato sia consegnato un vademecum contenente le informazioni di sicurezza e le norme di comportamento a bordo, e che tale personale, prima dell'inizio delle prove, sia formato sulle materie contenute nel vademecum.

 

     Art. 55. Dimostrazioni al personale imbarcato.

     1. Il datore di lavoro, prima dell'uscita in mare della costruzione o della nave in prove di navigazione, provvede affinché sia effettuata una dimostrazione pratica delle azioni di sicurezza, con particolare riguardo all'illustrazione dei segnali di pericolo ed ai mezzi di salvataggio.

 

TITOLO IV

SANZIONI

 

     Art. 56. Norma generale.

     1. I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente ed i lavoratori sono soggetti alle sanzioni previste nel Titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, salvo quanto previsto nel presente titolo.

 

     Art. 57. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.

     1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'articolo 5.

     2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per violazione dell'articolo 46, commi 1 e 6, ovvero per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e di cui all'articolo 22.

     3. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti:

     a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'articolo 4, comma 3;

     b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per violazione dell'articolo 21;

     c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per le violazioni degli articoli da 8 a 13; da 15 a 20; da 23 a 37; da 39 a 45; 46, comma 5; da 47 a 52; 54.

 

     Art. 58. Contravvenzioni del titolare dell'impresa capo-commessa.

     1. Il titolare dell'impresa capo-commessa è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per violazione dell'articolo 38, comma 3.

 

     Art. 59. Sanzioni amministrative.

     1. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 14.

     2. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 4, comma 4.

 

     Art. 60. Misure accessorie.

     1. Nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni previste e sanzionate dagli articoli 56, 57, 58 e 59, che comportino concreto pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Autorità può sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attività.

 

     Art. 61. Estinzione delle contravvenzioni.

     1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 57 e 58 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le aziende unità sanitarie locali sono l'organo di vigilanza competente per il procedimento diretto alla estinzione della contravvenzione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le autorità indicate all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.