Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 29/09/1967 |
Numero: | 955 |
Sommario |
Art. 1. Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che [...] |
Art. 2. Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi a risarcimento purchè non siano già regolati da altre [...] |
Art. 3. L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta [...] |
Art. 4. In parziale deroga al quarto comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli [...] |
Art. 5. Il primo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti |
Art. 6. Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 |
Art. 7. Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente |
Art. 8. Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei [...] |
Art. 9. In mancanza della documentazione prescritta del secondo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e [...] |
Art. 10. Il terzo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito dal seguente |
Art. 11. L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente |
Art. 12. L'ultimo comma dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti |
Art. 13. L'art. 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente |
Art. 14. I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio [...] |
Art. 15. L'ultimo comma dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti |
Art. 16. Il primo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente |
Art. 17. Il secondo comma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente |
Art. 18. Il penultimo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente |
Art. 19. Il primo comma dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente |
Art. 20. Il secondo comma dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito del seguente |
Art. 21. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subìto danni o [...] |
Art. 22. All'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto infine il seguente comma |
Art. 23. All'art. 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 24. Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante [...] |
Art. 25. Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non [...] |
Art. 26. Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un [...] |
Art. 27. Limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denuncie con richiesta di [...] |
Art. 28. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 |
§ 52.1.56 – L. 29 settembre 1967, n. 955.
Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.
(G.U. 28 ottobre 1967, n. 270).
Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della
Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall'art. 3 della
a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;
b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purchè comprovate da atti formali, verificatisi, in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;
c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'art. 5 del
d) di requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del
e) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.
L'indennizzo o il contributo previsto dalla
Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del
Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del
In parziale deroga al quarto comma dell'art. 7 della
Il primo comma dell'art. 8 della
(Omissis).
Ai fini della
Dopo il secondo comma dell'art. 9 della
(Omissis).
Le disposizioni della
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.
In mancanza della documentazione prescritta del secondo comma dell'art. 10 della
Il terzo comma dell'art. 10 della
(Omissis).
L'ultimo comma dell'art. 16 della
(Omissis).
L'ultimo comma dell'art. 17 della stessa legge è sostituito dai seguenti:
(Omissis).
L'ultimo comma dall'art. 18 della
(Omissis).
L'art. 20 della
(Omissis).
I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della
Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 7 della
I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla
I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.
L'ultimo comma dell'art. 19 della
(Omissis).
Il primo comma dell'art. 21 della
(Omissis).
L'ultimo comma dello stesso art. 21 della
(Omissis).
Il secondo comma dell'art. 25 della
(Omissis).
La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'art. 25 e al primo comma dell'art. 51 della
Il penultimo comma dell'art. 27 della
(Omissis).
Il primo comma dell'art. 28 della
(Omissis).
Il secondo comma dell'art. 30 della
(Omissis).
Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della
All'art. 37 della
(Omissis).
All'art. 38 della
(Omissis).
Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni è posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall'art. 27 della
Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.
Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sarà recuperata con le modalità stabilite dal
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 55 della
Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società.
I contributi e gli indennizzi di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.
La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dall'art. 9, secondo comma, della
Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la
Limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denuncie con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denuncie.
I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Si procederà a nuova liquidazione o integrazione su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17 e 19.
Sono valide, ai fini dell'applicazione dell'art. 52 della
Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore. E' accordata sanatoria per tutte le liquidazioni ed integrazioni effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge con detrazioni per vetustà non conformi ai criteri di cui all'art. 25 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla
[1] Comma abrogato dall' art. 9 della
[2] Comma abrogato dall' art. 9 della
[3] Comma abrogato dall' art. 9 della