§ 52.1.56 – L. 29 settembre 1967, n. 955.
Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:29/09/1967
Numero:955


Sommario
Art. 1.      Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che [...]
Art. 2.      Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi a risarcimento purchè non siano già regolati da altre [...]
Art. 3.      L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta [...]
Art. 4.      In parziale deroga al quarto comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli [...]
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti
Art. 6.      Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968
Art. 7.      Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente
Art. 8.      Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei [...]
Art. 9.      In mancanza della documentazione prescritta del secondo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e [...]
Art. 10.      Il terzo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'ultimo comma dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti
Art. 13.      L'art. 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente
Art. 14.      I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio [...]
Art. 15.      L'ultimo comma dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente
Art. 17.      Il secondo comma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Il penultimo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Il primo comma dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente
Art. 20.      Il secondo comma dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito del seguente
Art. 21.      Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subìto danni o [...]
Art. 22.      All'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto infine il seguente comma
Art. 23.      All'art. 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 24.      Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante [...]
Art. 25.      Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non [...]
Art. 26.      Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un [...]
Art. 27.      Limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denuncie con richiesta di [...]
Art. 28.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968


§ 52.1.56 – L. 29 settembre 1967, n. 955.

Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(G.U. 28 ottobre 1967, n. 270).

 

     Art. 1.

     Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

 

          Art. 2.

     Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi a risarcimento purchè non siano già regolati da altre leggi, anche i danni verificatisi in dipendenza:

     a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

     b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purchè comprovate da atti formali, verificatisi, in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;

     c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

     d) di requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purchè le domande risultino presentate entro i termini dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

     e) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

 

          Art. 3.

     L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.

     Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, l'indennizzo o il contributo è concesso al cedente, salvo patto contrario.

     Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, o della legge 25 giugno 1949, n. 409, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'art. 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

 

          Art. 4.

     In parziale deroga al quarto comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler optare per il contributo.

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

 

          Art. 7.

     Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, assicurati contro i detti rischi, nonchè alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

 

          Art. 9.

     In mancanza della documentazione prescritta del secondo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, può essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

 

          Art. 10.

     Il terzo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'ultimo comma dell'art. 17 della stessa legge è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 12.

     L'ultimo comma dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     L'art. 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 14.

     I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

     Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

     I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91.

     I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 15.

     L'ultimo comma dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'ultimo comma dello stesso art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 17.

     Il secondo comma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'art. 25 e al primo comma dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943".

 

          Art. 18.

     Il penultimo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 19.

     Il primo comma dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 20.

     Il secondo comma dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito del seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 21.

     Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subìto danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'art. 42 della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provvisoria effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, detraendo dal relativo importo quanto già corrisposto.

 

          Art. 22.

     All'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto infine il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 23.

     All'art. 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 24.

     Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni è posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nei limiti previsti dalla legge medesima.

     Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

     Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sarà recuperata con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

 

          Art. 25.

     Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società.

     I contributi e gli indennizzi di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

     La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dall'art. 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.

 

          Art. 26.

     Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la legge 23 novembre 1961, n. 1324, può essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministero del tesoro, fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denuncie per danni di guerra in carico ad un'intendenza di finanza superano il numero di 20.000.

 

          Art. 27.

     Limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denuncie con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denuncie.

     I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Si procederà a nuova liquidazione o integrazione su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17 e 19.

     Sono valide, ai fini dell'applicazione dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le domande presentate ai Consolati italiani o al Ministero del tesoro entro la data di entrata in vigore della presente legge da cittadini italiani che a tale data siano residenti e domiciliati in Italia ed abbiano acquisito la qualifica di profughi da territori esteri ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni. Le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza in Italia al 16 gennaio 1954 saranno riprese in esame su domanda degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ai profughi provenienti dalla Tunisia è data facoltà di optare tra i benefici dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'indennizzo previsto dalla legge 15 giugno 1965, n. 718.

     Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore. E' accordata sanatoria per tutte le liquidazioni ed integrazioni effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge con detrazioni per vetustà non conformi ai criteri di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

 

          Art. 28.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.


[1] Comma abrogato dall' art. 9 della L. 22 ottobre 1981, n. 593.

[2] Comma abrogato dall' art. 9 della L. 22 ottobre 1981, n. 593.

[3] Comma abrogato dall' art. 9 della L. 22 ottobre 1981, n. 593.