Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 12/10/1944 |
Numero: | 339 |
Sommario |
Artt. 1 |
Art. 2. |
Art. 3. La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con [...] |
Art. 4. |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno |
§ 52.1.2 – D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 339.
Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.
(G.U. 2 dicembre 1944, n. 89).
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato fino al 31 dicembre 1950, a disporre l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche e di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, secondo quanto è stabilito dal successivo art. 3 [2].
La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.
L'art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[1] Gli originari articoli 1 e 2 sono stati sostituiti con l’attuale art. 1 per effetto dell’art. 1 del
[2] Il termine del 31 dicembre 1950 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1952 dalla
[3] Gli originari articoli 1 e 2 sono stati sostituiti con l’attuale art. 1 per effetto dell’art. 1 del
[4] Per una limitazione nell’applicazione del presente articolo, vedi l'art. 2 del