Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 05/06/1954 |
Numero: | 382 |
Sommario |
Art. unico. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1° luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e [...] |
§ 52.1.42 – L. 5 giugno 1954, n. 382. [1]
Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.
(G.U. 8 luglio 1954, n. 153).
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1° luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in base alle norme contenute nel
[1] Abrogata dall'art. 24 del