Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 13/05/1947 |
Numero: | 491 |
Sommario |
Art. 1. Agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, è sostituito il seguente |
Art. 2. La disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 339, si applica fino al 31 dicembre 1950 |
§ 52.1.15 – D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 491. [1]
Disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.
(G.U. 24 giugno 1947, n. 141).
Agli articoli 1 e 2 del
(Omissis).
La disposizione contenuta nell'art. 4 del
[1] Ratificato dall'art. unico della