§ 52.1.15 – D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 491.
Disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:13/05/1947
Numero:491


Sommario
Art. 1.      Agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, è sostituito il seguente
Art. 2.      La disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 339, si applica fino al 31 dicembre 1950


§ 52.1.15 – D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 491. [1]

Disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

(G.U. 24 giugno 1947, n. 141).

 

     Art. 1.

     Agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     La disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 339, si applica fino al 31 dicembre 1950.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 luglio 1951, n. 594.