Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.5 giustizia tributaria |
Data: | 22/12/1980 |
Numero: | 882 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 [...] |
Art. 2. 1. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nel [...] |
Art. 3. 1. Sono considerate valide |
Art. 4. 1. Non si applicano le pene pecuniarie previste |
Art. 5. 1. Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 del [...] |
Art. 6. 1. Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione [...] |
Art. 7. 1. La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente [...] |
Art. 8. 1. Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al [...] |
Art. 9. 1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...] |
Art. 10. 1. Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della [...] |
Art. 11. 1. I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi |
Art. 12. 1. Ai conferimenti indicati nell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 [...] |
Art. 13. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 51.5.13 – L. 22 dicembre 1980, n. 882.
Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria.
(G.U. 27 dicembre 1980, n. 353).
1. Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980.
2. Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, né delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.
1. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'art. 55 del
2. Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
1. Sono considerate valide:
1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
2) le dichiarazioni di cui al titolo I del
3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all'art. 3, primo comma, del
2. Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.
3. L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'art. 43, primo comma, del
4. Sono altresì considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 31 agosto 1980:
a) la deduzione degli oneri di cui all'art. 10 del
b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorché manchi l'attestazione prevista dal quarto comma dell'art. 15 del
5. Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all'art. 3-bis del
1. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall'art. 46, primo comma e dall'art. 47, primo comma, del
2) dagli artt. 46, ultimo comma e 47, ultimo comma, del
3) dall'art. 53, primo comma, del
4) dall'art. 13, secondo comma, del
5) dagli artt. 93 e 94 del
6) dall'art. 26 del
a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'art. 26 del
b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, già previsti dall'art. 2, terzo comma, del
c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte dell'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;
d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;
e) tardiva trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;
f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'art. 93 del
g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 94 del
h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria a norma dell'art. 26, secondo comma, del
1. Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal
2. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall'art. 43, commi primo e quinto, del
2) dall'art. 43, secondo comma, del
3. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 48 del
4. Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.
5. L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'art. 57, primo comma, del
1. Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 7 del
2. La pena pecuniaria prevista dall'art. 7, primo comma, del
3. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 7 del
La pena pecuniaria prevista dall'art. 7, primo comma, del
Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del
Il quinto comma dell'art. 7 del
1. La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 13 del
2. Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto art. 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare l'omissione o l'inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'art. 12, secondo comma e nell'art. 21, ultimo comma, del
3. I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.
1. Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'art. 74 del
1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 44 del
2. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.
3. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
1. Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al
1. I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.
2. Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'art. 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.
3. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
1. Ai conferimenti indicati nell'art. 10 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.