Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/12/1979 |
Numero: | 630 |
Sommario |
Art. 1. I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980 |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27588 - D.L. 15 dicembre 1979, n. 630 [1] .
Proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.
(G.U. 18 dicembre 1979, n. 343)
I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della