Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/08/1996 |
Numero: | 441 |
Sommario |
Art. 1. Sezioni giurisdizionali |
Art. 2. Termini per l'esercizio del controllo |
Art. 3. Azione di responsabilità |
Art. 4. Sezioni riunite in sede non giurisdizionale |
Art. 5. Sezione controllo Stato |
Art. 6. Assegnazione di ufficio |
Art. 7. Referendari e primi referendari |
Art. 8. Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 98.1.29282 - D.L. 8 agosto 1996, n. 441 [1].
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
(G.U. 26 agosto 1996, n. 199)
Art. 1. Sezioni giurisdizionali
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del
« 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi deve essere depositata nella segreteria del giudice di appello la copia notificata dell'atto di appello unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della
5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è proposto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede non oltre la sua seconda udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.».
2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del
«8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.».
Art. 2. Termini per l'esercizio del controllo
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del
Art. 3. Azione di responsabilità
1. All'articolo 1 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.»;
c) dopo il comma 2-bis, introdotto dall'articolo 12 del
«2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 4. Sezioni riunite in sede non giurisdizionale
1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
Art. 5. Sezione controllo Stato
1. Il comma 10 dell'articolo 3 della
«10. La sezione del controllo in adunanza generale è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.».
Art. 6. Assegnazione di ufficio
1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del
Art. 7. Referendari e primi referendari
1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 8. Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,