§ 4.9.282 - D.M. 22 dicembre 2005, n. 299.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:22/12/2005
Numero:299


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche


§ 4.9.282 - D.M. 22 dicembre 2005, n. 299.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

(G.U. 14 febbraio 2006, n. 37)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

     Visto in particolare il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123;

     Vista la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica riguardante l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo di cassette in polipropilene ottenute da materiali di secondo impiego;

     Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 29 luglio 2002 ed 8 aprile 2004;

     Considerata la proposta dell'Istituto sopra indicato di estendere l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo anche di cassette in polietilene ad alta densità ottenute da materiali di secondo impiego;

     Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 luglio 2004;

     Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 21 ottobre 2004 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo 13-bis:

     «Art. 13-bis 1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 è consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densità a condizione che:

     a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;

     b) il materiale o le cassette di cui alla lettera a) non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.

     2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell'allegato V.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonchè della Turchia»;

     b) nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri, come modificato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego della sostanza Tris-(2,4-di-terz.butil-fenil)difosfito sono sostituite dalle seguenti: «Per gomma butadienica in quantità non superiore allo 0,4 per cento e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D»;

     c) nell'allegato IV, sezione 1, come sostituito dall'allegato III del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, al capo C «Determinazione della migrazione globale negli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D»:

     1) la voce «1,1,2-trisclorotrifluoroetano» è sostituita dalla voce «n-pentano»;

     2) al punto 4.2 è eliminata la dizione «per spettroscopia, reagente Merck o equivalente distillato a 47, 6oC»;

     d) dopo l'allegato IV è aggiunto, quale allegato V, l'allegato al presente decreto.

 

 

     Allegato

     (art. 1, comma 1, lettera a), punto 2)

 

     Aglio;

     ananas;

     anguria;

     anacardi con guscio;

     arachidi con guscio;

     banane;

     castagne;

     cipolle secche;

     cocco;

     fichi d'India;

     legumi freschi con tegumento;

     mandorle con guscio;

     melograni;

     meloni;

     nocciole con guscio;

     noci con guscio;

     pinoli con guscio;

     pistacchi con guscio.