§ 4.8.52 – D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:20/04/1994
Numero:348


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento.
Art. 2.  Presentazione della domanda per il riconoscimento.
Art. 3.  Documentazione prescritta per il riconoscimento.
Art. 4.  Procedure per il riconoscimento delle denominazioni d'origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione.
Art. 5.  Modifica e abrogazione di norme.
Art. 6.  Entrata in vigore del regolamento.


§ 4.8.52 – D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348. [1]

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.).

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento.

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

          Art. 2. Presentazione della domanda per il riconoscimento.

     1. La domanda di riconoscimento può essere presentata dai Consorzi volontari di tutela e dai Consigli interprofessionali rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonchè dalle regioni e province autonome o da organizzazioni di categoria che rappresentino gli interessati.

     2. La domanda deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata.

     3. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è subordinata alle condizioni che la domanda sia rappresentativa:

     a) di tanti produttori di vino che rappresentino non meno del 50% della produzione complessiva, quando si tratti di denominazione di origine riguardante vini spumanti o liquorosi;

     b) di non meno del 35% di viticoltori che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva di vigneti iscritti nell'albo dei vigneti, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a).

     4. I produttori ed i viticoltori di cui al comma 3, devono dichiarare di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

     5. I soggetti di cui al comma 1 debbono presentare domanda di riconoscimento al Comitato nazionale di cui all'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, d'ora in avanti chiamato Comitato, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

          Art. 3. Documentazione prescritta per il riconoscimento.

     1. La domanda di riconoscimento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) relazione comprovante, anche nel caso di territori aggiuntivi a quello indicato dal nome geografico, l'uso generalizzato della denominazione di origine, ovvero l'uso tradizionale del nome geografico o le condizioni socio-economiche che hanno determinato la richiesta della indicazione geografica tipica. La relazione deve essere corredata da adeguata documentazione storico-commerciale e deve illustrare, altresì, le caratteristiche tecniche dei vigneti con particolare riguardo ai vitigni, alla densità di piantagione, alle forme di allevamento, ai sistemi di potatura e di irrigazione, alle produzioni medie e massime di uva ad ettaro ed a ceppo; le condizioni ambientali con particolare riguardo alla giacitura e alla sua ripartizione, all'altitudine, alle esposizioni ed al clima; le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino, nonchè le ragioni che, a causa della similitudine dei vitigni, del terreno, del clima, della tecnica vinicola e delle caratteristiche dei vini abbiano indotto ad includere nella denominazione di origine o nella indicazione geografica tipica, territori vicini a quelli indicati;

     b) ove sia richiesta la denominazione di origine controllata il provvedimento che abbia eventualmente riconosciuto l'indicazione geografica o l'indicazione geografica tipica del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti sul piano tecnico-produttivo e commerciale nel precedente quinquennio;

     c) ove sia richiesta la denominazione di origine controllata e garantita, il provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine controllata del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti in ordine all'uso di denominazione di origine controllata e della sussistenza dei requisiti di particolare pregio e di rinomanza nazionale ed internazionale dal prodotto stesso;

     d) cartografia in scala di 1:25.000 della zona di origine di produzione delle uve da cui si ottiene il vino, con allegata una relazione illustrativa di confini, dell'origine geologica e della composizione dei terreni nonchè dei criteri di inclusione dei terreni medesimi nella zona di produzione ovvero dei criteri di esclusione degli stessi;

     e) schema dei disciplinari di produzione della o delle tipologie di vino proposte nell'ambito della denominazione;

     f) elenco, sottoscritto dai produttori che intendono usufruire della denominazione di origine controllata e garantita o della denominazione dell'origine controllata, con l'indicazione dell'entità complessiva della produzione che essi rappresentano.

 

          Art. 4. Procedure per il riconoscimento delle denominazioni d'origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione.

     1. La sezione amministrativa del Comitato, dopo aver notificato all'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'inizio del procedimento e il relativo responsabile, trasmette la domanda stessa alla sezione interprofessionale del Comitato che provvede, entro sessanta giorni, all'istruttoria.

     2. Verificata, nei termini di cui al comma precedente, la sussistenza dei requisiti soggettivi e la rispondenza dei disciplinari di produzione alle norme della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il Comitato provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento con decreto del dirigente responsabile del procedimento.

 

          Art. 5. Modifica e abrogazione di norme.

     1. L'art. 17, quinto comma, lettera e), della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è così modificato:

     "e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;".

     2. Qualora il comitato di cui all'art. 17, comma 6, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, tratti questioni attinenti ad una denominazione d'origine ovvero ad una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.

     3. Sono abrogati, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, così come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302 e l'art. 17, comma 6, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

 

          Art. 6. Entrata in vigore del regolamento.

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, fatto salvo quanto ivi previsto.