Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.8 denominazioni di origine protetta e controllata |
Data: | 20/04/1994 |
Numero: | 348 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento. |
Art. 2. Presentazione della domanda per il riconoscimento. |
Art. 3. Documentazione prescritta per il riconoscimento. |
Art. 4. Procedure per il riconoscimento delle denominazioni d'origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione. |
Art. 5. Modifica e abrogazione di norme. |
Art. 6. Entrata in vigore del regolamento. |
§ 4.8.52 – D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348. [1]
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.
(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.).
Art. 1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 2. Presentazione della domanda per il riconoscimento.
1. La domanda di riconoscimento può essere presentata dai Consorzi volontari di tutela e dai Consigli interprofessionali rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20 della
2. La domanda deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata.
3. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è subordinata alle condizioni che la domanda sia rappresentativa:
a) di tanti produttori di vino che rappresentino non meno del 50% della produzione complessiva, quando si tratti di denominazione di origine riguardante vini spumanti o liquorosi;
b) di non meno del 35% di viticoltori che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva di vigneti iscritti nell'albo dei vigneti, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a).
4. I produttori ed i viticoltori di cui al comma 3, devono dichiarare di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono presentare domanda di riconoscimento al Comitato nazionale di cui all'art. 17 della
Art. 3. Documentazione prescritta per il riconoscimento.
1. La domanda di riconoscimento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione comprovante, anche nel caso di territori aggiuntivi a quello indicato dal nome geografico, l'uso generalizzato della denominazione di origine, ovvero l'uso tradizionale del nome geografico o le condizioni socio-economiche che hanno determinato la richiesta della indicazione geografica tipica. La relazione deve essere corredata da adeguata documentazione storico-commerciale e deve illustrare, altresì, le caratteristiche tecniche dei vigneti con particolare riguardo ai vitigni, alla densità di piantagione, alle forme di allevamento, ai sistemi di potatura e di irrigazione, alle produzioni medie e massime di uva ad ettaro ed a ceppo; le condizioni ambientali con particolare riguardo alla giacitura e alla sua ripartizione, all'altitudine, alle esposizioni ed al clima; le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino, nonchè le ragioni che, a causa della similitudine dei vitigni, del terreno, del clima, della tecnica vinicola e delle caratteristiche dei vini abbiano indotto ad includere nella denominazione di origine o nella indicazione geografica tipica, territori vicini a quelli indicati;
b) ove sia richiesta la denominazione di origine controllata il provvedimento che abbia eventualmente riconosciuto l'indicazione geografica o l'indicazione geografica tipica del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti sul piano tecnico-produttivo e commerciale nel precedente quinquennio;
c) ove sia richiesta la denominazione di origine controllata e garantita, il provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine controllata del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti in ordine all'uso di denominazione di origine controllata e della sussistenza dei requisiti di particolare pregio e di rinomanza nazionale ed internazionale dal prodotto stesso;
d) cartografia in scala di 1:25.000 della zona di origine di produzione delle uve da cui si ottiene il vino, con allegata una relazione illustrativa di confini, dell'origine geologica e della composizione dei terreni nonchè dei criteri di inclusione dei terreni medesimi nella zona di produzione ovvero dei criteri di esclusione degli stessi;
e) schema dei disciplinari di produzione della o delle tipologie di vino proposte nell'ambito della denominazione;
f) elenco, sottoscritto dai produttori che intendono usufruire della denominazione di origine controllata e garantita o della denominazione dell'origine controllata, con l'indicazione dell'entità complessiva della produzione che essi rappresentano.
Art. 4. Procedure per il riconoscimento delle denominazioni d'origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione.
1. La sezione amministrativa del Comitato, dopo aver notificato all'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'inizio del procedimento e il relativo responsabile, trasmette la domanda stessa alla sezione interprofessionale del Comitato che provvede, entro sessanta giorni, all'istruttoria.
2. Verificata, nei termini di cui al comma precedente, la sussistenza dei requisiti soggettivi e la rispondenza dei disciplinari di produzione alle norme della
Art. 5. Modifica e abrogazione di norme.
1. L'art. 17, quinto comma, lettera e), della
"e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della
2. Qualora il comitato di cui all'art. 17, comma 6, della
3. Sono abrogati, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della
Art. 6. Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogato dall'art. 32 del