§ 4.8.d - Legge 11 maggio 1966, n. 302.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:11/05/1966
Numero:302


Sommario
Art. 1.      All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "Nelle Regioni a Statuto [...]
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato è sostituito dal seguente


§ 4.8.d - Legge 11 maggio 1966, n. 302.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini.

(G.U. 26 maggio 1966, n. 128).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "Nelle Regioni a Statuto autonomo, il parere dovrà essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato è sostituito dal seguente:

     "La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione".