Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.8 denominazioni di origine protetta e controllata |
Data: | 04/11/1950 |
Numero: | 1068 |
Sommario |
Art. 1. La denominazione di "Moscato passito di Pantelleria" è riservata esclusivamente al vino ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta [...] |
Art. 2. Il moscato di cui all'articolo precedente può essere di tipo normale e di tipo extra o superiore |
Art. 3. Chiunque pone in vendita o mette, comunque, in commercio vino moscato passito, di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di "Moscato passito di [...] |
§ 4.8.2 – L. 4 novembre 1950, n. 1068. [1]
Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria".
(G.U. 11 gennaio 1951, n. 8).
La denominazione di "Moscato passito di Pantelleria" è riservata esclusivamente al vino ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta nel territorio dell'Isola di Pantelleria e preparato nello stesso territorio con la sola aggiunta di alcool etilico.
Il vino suddetto deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 14 per cento in volume, un contenuto zuccherino non inferiore all'11 per cento (analisi col liquore di Fehling), colore ambrato, gusto dolce gradevole, aroma delicato di moscato e brillantezza assoluta.
Il moscato di cui all'articolo precedente può essere di tipo normale e di tipo extra o superiore.
Il tipo normale deve avere le caratteristiche minime specificate nell'art. 1, mentre il tipo extra, da vendere in bottiglie originali, deve avere come minimo 15,5 per cento di alcool in volume e 14 per cento di zucchero (analisi col liquore di Fehling) e caratteri organolettici aromatici e raffinati.
Chiunque pone in vendita o mette, comunque, in commercio vino moscato passito, di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di "Moscato passito di Pantelleria", oppure produce nella zona tipica e commercia o pone in vendita vino "Moscato passito di Pantelleria", che non abbia le specifiche caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è punito con le sanzioni stabilite dagli articoli 51, 55 e 57 del regio
[1] Abrogata dall'art. 24 del