§ 4.6.49 - D.M. 9 luglio 1996, n. 524.
Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:09/07/1996
Numero:524


Sommario
Art. 1.  Impiego di alcole denaturato con denaturante generale.
Art. 2.  Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali.
Art. 3.  Impiego di alcole in esenzione d'accisa per la produzione di medicinali o prodotti alimentari.
Art. 4.  Registrazioni e documenti di circolazione.
Art. 5.  Comunicazione di impiego.
Art. 6.  Impiego di alcole nella produzione dell'aceto.
Art. 7.  Impiego di alcole negli usi di cui all'art. 27, comma 3 lettere e) ed i), del testo unico.
Art. 8.  Aromi e semilavorati per prodotti alimentari.
Art. 9.  Impiego di alcole per analisi, prove di produzione o fini scientifici.
Art. 10.  Restituzione dell'accisa sui prodotti alcolici impiegati in usi esenti o non più idonei al consumo umano.
Art. 11.  Disposizioni varie.
Art. 12.  Scritturazione e conservazione dei registri.
Art. 13.  Vigilanza e penalità.
Art. 14.  Periodo transitorio.


§ 4.6.49 - D.M. 9 luglio 1996, n. 524.

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

(G.U. 9 ottobre 1996, n. 237).

 

     Art. 1. Impiego di alcole denaturato con denaturante generale.

     1. L'alcole etilico destinato alla vendita per essere utilizzato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro, di una miscela, denominata "denaturante generale dell'alcole etilico", costituita dalle seguenti sostanze, preventivamente sciolte in litri 2 di metiletilchetone:

     a) tiofene: grammi 125;

     b) denatonium benzoato: grammi 0,8;

     c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3 di soluzione acquosa al 25 per cento in peso [1].

     2. La denaturazione di cui al comma 1 può essere anche effettuata aggiungendo, ad ogni ettolitro anidro di alcole etilico, una "miscela-madre" costituita dalle sostanze indicate nello stesso comma 1, portate al volume di ml 250 con alcole etilico, previamente addizionata a litri 2 di metiletilchetone. Tale "miscela-madre" viene preparata dal laboratorio denaturanti dello Stato ed è ceduta al prezzo di lire 16.000 al litro [2].

     3. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 12, l'alcole da sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla produzione, alcuna miscelazione con sostanze diverse, ad eccezione della eventuale diluizione con acqua; deve, inoltre, possedere un tenore effettivo in alcole etilico non inferiore al 90 per cento in volume. Tale tenore, che per gli alcoli aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, d'ora in avanti denominati "buon gusto", o per l'alcole "neutro" definito dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, o, più in generale, dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 1576/89 del 29 maggio 1989, si assume coincidente con la gradazione reale determinata con l'alcolometro, deve essere riportato sui documenti di accompagnamento, dai quali deve anche risultare la denominazione commerciale della merce, utilizzando, per gli alcoli diversi da quelli sopra indicati, a seconda dei casi, le dizioni "alcoli greggi", "teste e code" e simili. Per questi ultimi prodotti deve essere riportata anche la gradazione rilevata con l'alcolometro, se diversa dal tenore in alcole etilico. L'esercente dell'impianto di denaturazione deve contabilizzare l'alcole "buon gusto" e l'alcole "neutro" distintamente dagli altri alcoli, per i quali deve riportare, oltre al volume idrato ed al volume effettivo in alcole etilico, anche quello riferito alla gradazione determinata con l'alcolometro, se diverso dal precedente; deve pure effettuare la registrazione dei quantitativi passati alla denaturazione. Indicazioni analoghe, per quanto concerne gli alcoli "greggi" e simili, a qualsiasi uso destinati, devono essere riportate anche nelle contabilizzazioni effettuate presso gli impianti di produzione nonché di deposito in regime sospensivo, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria [3].

     4. Le operazioni di denaturazione devono essere effettuate presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica, i depositi doganali ed i magazzini di commerciante all'ingrosso di alcole etilico, fatto salvo quanto previsto nel comma 12. Chiunque intende istituire un opificio di denaturazione deve farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF", competente per territorio, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attività. La denuncia, in duplice esemplare, deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche delle attrezzature che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni nonché dei serbatoi per la custodia, del prodotto da denaturare e denaturato; alla relazione devono essere allegate la planimetria degli impianti e le tabelle di taratura dei serbatoi. Ricevuta la denuncia, l'UTF verifica gli impianti controllandone la conformità alle prescrizioni impartite al riguardo dall'amministrazione finanziaria; redige, poi, apposito verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali, vistato dal dirigente dell'ufficio e contenente l'autorizzazione all'inizio dell'attività, è consegnato al rappresentante medesimo unitamente al primo esemplare della denuncia, mentre il secondo viene conservato agli atti, insieme all'altro esemplare della denuncia. Qualsiasi modifica alla situazione in atto deve essere preventivamente denunciata all'UTF. Se l'impianto di denaturazione è ubicato in un deposito assoggettato al controllo della dogana, la denuncia deve essere presentata in tre esemplari, uno dei quali, unitamente ad una copia del verbale di verifica, è trasmesso dall'UTF alla competente circoscrizione doganale.

     5. Almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione, deve essere presentata all'UTF od alla dogana, a seconda della competenza, apposita dichiarazione in doppio esemplare, riportante la quantità, che non può essere inferiore a 10 ettolitri per ogni singola operazione, e la gradazione dello spirito da adulterare, nonché il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni, che saranno effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dall'amministrazione finanziaria. Il movimento dell'alcole denaturato deve essere contabilizzato giornalmente su apposito registro di carico e scarico.

     6. Dopo la denaturazione e prima della vendita non è consentita alcuna operazione di diluizione o di miscelazione dell'alcole con sostanze estranee ad eccezione dell'aggiunta di sostanze profumanti, preventivamente autorizzate dall'amministrazione finanziaria. Sui documenti di accompagnamento dell'alcole denaturato deve essere riportata la gradazione effettiva in alcole etilico dello spirito sottoposto alla denaturazione nonché quella dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro [4].

     7. Per gli impieghi di cui al comma 1 può essere utilizzato anche alcole, proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo le formulazioni di cui al regolamento CEE n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993. Non è consentita la miscelazione di alcoli denaturati secondo diverse formulazioni.

     8. Chiunque intende detenere in deposito l'alcole etilico denaturato di cui al presente articolo in quantità superiore a 300 litri deve farne denuncia al competente UTF, chiedendo il rilascio della licenza di esercizio, soggetta al diritto annuale previsto dall'art. 63, comma 2, lettera d), del testo unico e tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate, giornalmente, le partite introdotte e quelle estratte, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. Per i depositi per uso privato o industriale, gli scarichi sul registro di carico e scarico vengono effettuati con cadenza decadale. Fermo restando l'obbligo della denuncia e del rilascio della licenza di esercizio, le ditte che detengono nei propri locali di vendita il prodotto suddetto, in quantità superiore a 300 litri, già confezionato, in recipienti delle capacità nominali di cc 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 e 5.000, chiusi in modo ermetico e tale che non sia possibile l'apertura senza lasciare tracce visibili di effrazione, sono esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

     a) i suddetti recipienti devono recare all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione della ditta confezionatrice, il luogo dove è situato l'opificio di confezionamento, il numero della relativa licenza UTF, per i prodotti nazionali, l'indicazione che trattasi di alcole denaturato con denaturante generale, il quantitativo idrato e quello anidro;

     b) le indicazioni del numero della licenza e della sigla della provincia dove ha sede l'UTF che la ha rilasciata devono essere riportate direttamente sul contenitore e sul relativo tappo di chiusura, incise o in rilievo, mentre le altre indicazioni possono essere riportate anche utilizzando apposita etichetta, aderente per tutta la sua superficie al contenitore. In ogni caso sull'etichetta deve essere riportato anche il numero della licenza e la sigla della provincia sede dell'UTF;

     c) l'alcole denaturato deve essere detenuto nei locali di vendita o magazzini di deposito in quantità non superiore a litri 10.000 ed esitato nelle confezioni originali nella minuta vendita.

     9. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato di cui al presente articolo è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento semplificato comunitario, di cui al regolamento CEE n. 3649/92, della Commissione del 17 dicembre 1992; il trasferimento fra impianti o depositi nazionali viene effettuato con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "Vale per la circolazione interna". Se il destinatario non è soggetto alla denuncia di deposito, il documento per la circolazione interna viene emesso solo per quantitativi di prodotto superiori a 50 litri.

     10. I documenti di circolazione di cui al comma 9 devono restare allegati ai registri di carico e scarico. Nel caso in cui il titolare del deposito non fosse obbligato alla tenuta del suddetto registro, i documenti devono essere custoditi presso il medesimo per una durata di cinque anni. Se il destinatario non è tenuto alla denuncia di deposito, i documenti devono essere custoditi per il medesimo tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti.

     11. Le dizioni "alcole etilico denaturato con denaturante generale" e simili possono essere utilizzate solo nella denominazione di tale prodotto e non già in quelle di prodotti ottenuti con l'impiego del medesimo.

     12. I reflui provenienti da lavorazioni industriali, contenenti alcole etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti ad impianti di incenerimento, anche con recupero di calore, o di trattamento rifiuti, per il riutilizzo, la rigenerazione od il recupero dei vari componenti, devono essere scortati dal documento di cui al comma 9 da cui risulti la natura del prodotto, il suo tenore effettivo in alcole etilico, la sua gradazione rilevata con l'alcolometro e la tipologia dell'impianto di destinazione. Qualora i reflui siano destinati ad impianti di incenerimento, devono essere denaturati a norma con denaturante generale, senza alcun limite di tenore alcolico effettivo. La medesima procedura si applica per gli scarti di distillazione avviati alla distruzione; si prescinde dalla denaturazione, qualora i suddetti scarti siano bruciati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, nelle caldaie degli impianti di produzione. Gli impianti di trattamento devono tenere un registro di lavorazione, dove devono essere riportate le partite di reflui pervenute, con riferimento ai relativi documenti, i quantitativi passati alla lavorazione ed i prodotti ottenuti. L'alcole ottenuto dai suddetti impianti, eventualmente riportato ad un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore al 70 per cento e ad una gradazione rilevata con l'alcolometro non inferiore a 90 gradi, denaturato a norma con il denaturante generale deve essere destinato esclusivamente, senza preconfezionamento, ad impieghi industriali e la sua movimentazione viene effettuata con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 9, contenente le indicazioni soprariportate. L'alcole recuperato può essere anche sottoposto a denaturazione con denaturanti speciali ai sensi dell'art. 2, seguendo la disciplina prevista dallo stesso. Il passaggio alla denaturazione e la movimentazione dell'alcole denaturato devono essere contabilizzati in apposito registro. Analoga procedura si applica per la destinazione ad impieghi industriali di scarti di distillazione [5].

 

          Art. 2. Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali.

     1. L'alcole etilico impiegato in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b), del testo unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare deve essere denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4. La denaturazione può essere effettuata, oltre che presso gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono dotarsi delle idonee attrezzature, nonché negli impianti di cui al comma 12 dello stesso art. 1, per gli alcoli recuperati nei medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione, per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.

     2. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro di alcole, delle seguenti sostanze:

a)

- denatonium benzoato: grammi 0,8;

 

- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

b)

- dietil ftalato: grammi 500;

 

- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

c)

- alcool isopropilico: grammi 5.000;

 

- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

d)

- muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;

 

- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

e)

- timolo: grammi 500.

     3. Le formulazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche, quella della lettera c) per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera d) per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle e quella della lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle sopra specificate; analogamente, può essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell'Unione europea [6].

     4. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei detersivi liquidi e in pasta per bucato, per stoviglie e per superfici dure (NC 3402), dei lucidi per scarpe liquidi in confezione autolucidante (NC 3405), dei deodoranti ambientali in forma liquida, aerosol e spray (NC 3307), degli insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC 3808) deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze:

     a) 4.000 grammi di isopropanolo;

     b) 500 grammi di metiletilchetone;

     c) 2 grammi di bitrex [7].

     5. Su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti di cui al comma 4 l'amministrazione finanziaria può consentire che la denaturazione venga effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4 le dizioni "alcole denaturato" e simili possono risultare solo fra i componenti.

     6. Chiunque intenda utilizzare l'alcole denaturato di cui al presente articolo deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente UTF, illustrando il processo di lavorazione ed indicando il denaturante ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei prodotti che intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della licenza fiscale prevista per la specifica attività da svolgere, corrispondendone il relativo diritto, e l'attribuzione della qualifica di operatore registrato, di cui all'art. 8 del testo unico. L'UTF, accertato che sussistono le condizioni, dal punto di vista fiscale, per l'esercizio della particolare attività, rilascia la licenza, comunica il codice d'accisa e può procedere ad eventuali esperimenti per la determinazione dei parametri d'impiego. L'utilizzatore è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico dell'alcole denaturato, riportando giornalmente le partite pervenute, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e decadalmente quelle passate alla lavorazione nonché i prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.

     7. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato con denaturante speciale è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche; i trasferimenti interni dagli impianti di denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "vale per la circolazione interna dell'alcole denaturato con denaturante speciale", senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei suddetti documenti deve essere indicata la formula di denaturazione e l'impiego cui l'alcole è destinato. In caso di denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono essere indicati gli estremi di quest'ultima; può invece omettersi, per motivi di riservatezza, la formula di denaturazione. I documenti sopracitati devono restare allegati al registro di carico e scarico dell'alcole denaturato.

     8. La vigente disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche è, per quanto riguarda le profumerie prodotte con alcole denaturato, così modificata:

     a) i fabbricanti ed i confezionatori devono presentare la denuncia di attivazione entro i termini di cui al comma 6 e non sono soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione di lavoro;

     b) le indicazioni da apporre sulle confezioni sono quelle previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici;

     c) la disciplina della circolazione prevista per la profumeria confezionata si applica anche ai prodotti allo stato sfuso nonché ai prodotti intermedi contenenti alcole denaturato destinati alla produzione di profumerie. I documenti di accompagnamento devono essere emessi da una distinta serie speciale; in quelli relativi ai prodotti sfusi e intermedi deve essere fatto riferimento alle tipologie di cui al comma 3 e devono essere indicati il quantitativo di alcole presente e la sua materia prima d'origine, la formula di denaturazione e lo stabilimento d'impiego. Alla custodia dei documenti di accompagnamento si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 10;

     d) la circolazione intracomunitaria è effettuata secondo le modalità previste dagli Stati comunitari mittenti; in caso di spedizioni dal territorio nazionale, il prodotto deve essere scortato da documenti commerciali dai quali risulti possibile l'identificazione del destinatario;

     e) il deposito dei prodotti sfusi e di quelli intermedi è soggetto alla denuncia all'UTF ed alla tenuta del registro di carico e scarico, obbligatoria per qualsiasi quantitativo.

     9. E' esonerato dall'accisa l'alcole denaturato contenuto in prodotti, provenienti da Paesi non comunitari, non destinati al consumo umano alimentare. L'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814 e diversi dai prodotti cosmetici allo stato liquido è considerato denaturato a norma se è presente nei suddetti prodotti in una percentuale massima in volume non superiore al 30 per cento. Resta ferma la facoltà, per l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per il controllo della gradazione alcolica. Per percentuali superiori a quella sopraindicata, per i prodotti non preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC 3814 e per i cosmetici allo stato liquido, la dogana provvede al prelievo di campioni per accertare se l'alcole possa essere ritenuto denaturato, anche se con formula diversa da quella di cui ai precedenti commi, in maniera tale da impedirne un illecito uso. Per i cosmetici dichiarati prodotti con alcole denaturato conformemente alle disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati comunitari, scortati da certificazione rilasciata dall'autorità statale del Paese da cui avviene l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione, il prelievo dei campioni è effettuato a scandaglio. In caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia possibile la rimessa a norma del prodotto, sull'alcole contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa [8].

     10. L'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato denaturato a norma; resta anche in questo caso salva la facoltà dell'amministrazione di procedere al prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche della denaturazione e dei prodotti, anche ai fini dell'eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992.

 

          Art. 3. Impiego di alcole in esenzione d'accisa per la produzione di medicinali o prodotti alimentari.

     1. L'impiego dell'alcole etilico o delle bevande alcoliche, in esenzione d'accisa, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettere d) e g), del testo unico viene effettuato senza preventiva denaturazione. Agli effetti della predetta lettera d), per impiego nella fabbricazione di medicinali si intende quello in cui l'alcole rimane nel medicinale medesimo.

     2. E' esonerato dall'accisa l'alcole contenuto nei medicinali, provenienti dall'estero, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, lettera d), del testo unico, nonché nei prodotti alimentari, nei limiti previsti dalla successiva lettera g) della medesima norma, anch'essi provenienti dall'estero. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di sottoporre ad analisi campioni di tali prodotti, per il controllo dell'osservanza delle suddette condizioni.

     3. Chiunque intende utilizzare alcole etilico o bevande alcoliche, in esenzione d'imposta, negli impieghi di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 1, deve farne denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto, nonché il relativo numero di telefono e di fax. Deve, inoltre, essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi l'alcole etilico o le bevande alcoliche, riportante le seguenti ulteriori informazioni:

     a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

     b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto;

     c) modalità d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione, con l'indicazione del relativo grado alcolico;

     d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno.

     4. La denuncia di cui al comma 3 deve, altresì, contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato di cui all'art. 8 del testo unico. Le ditte che impiegano, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettera g), del testo unico, quantità di alcole o di bevande alcoliche in misura non superiore ai 2.000 litri idrati per anno non sono tenute alla presentazione delle tabelle di taratura dei serbatoi di custodia dei suddetti prodotti.

     5. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti alcolici esenti; determina, se necessario con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato; prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti; provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, previa corresponsione del relativo diritto, la licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici esenti. Per le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4, il controllo della capacità dei serbatoi e dei parametri d'impiego può essere effettuato nell'ambito dei controlli successivi ed eventuali, ed in nessun caso viene prescritta l'installazione di apparecchiature e strumenti.

     6. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

     7. Le modifiche alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

 

          Art. 4. Registrazioni e documenti di circolazione.

     1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti alcolici agevolati di cui all'art. 3sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente, nella parte del carico, le quantità dei suddetti prodotti introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di prodotti ottenuti.

     2. I prodotti alcolici agevolati di provenienza nazionale possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da Paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. In quest'ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dalla dogana su stampato fornito dagli interessati. L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana, che lo allega alla bolletta d'importazione, entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario. I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo, il cui esemplare n. 3 viene restituito munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico [9] .

     3. La ditta utilizzatrice è tenuta a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le singole partite di prodotti alcolici agevolati introdotte, con gli estremi dei documenti di accompagnamento, i quantitativi complessivamente utilizzati ed i prodotti ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferiscono.

     4. Le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3effettuano lo scarico previsto nel comma 1 del presente articolo mensilmente anziché giornalmente e compilano il prospetto di cui al comma 3 annualmente anziché mensilmente, provvedendo alla sua trasmissione all'UTF entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

 

          Art. 5. Comunicazione di impiego.

     1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti alcolici agevolati negli impieghi di cui all'art. 3, l'esercente deve presentare all'UTF apposita comunicazione, nella quale deve indicare il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entità delle operazioni da effettuare. Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 1 dell'art. 4. La comunicazione non è effettuata dalle ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.

     2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante l'effettuazione del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.

 

          Art. 6. Impiego di alcole nella produzione dell'aceto.

     1. L'alcole etilico impiegato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del testo unico, nella produzione dell'aceto deve essere denaturato mediante l'aggiunta di una percentuale dell'1,50 per cento di acido acetico glaciale.

     2. Per la denaturazione, la circolazione e l'impiego dell'alcole agevolato per la produzione dell'aceto si seguono, in quanto applicabili, le modalità di cui all'art. 2.

 

          Art. 7. Impiego di alcole negli usi di cui all'art. 27, comma 3 lettere e) ed i), del testo unico.

     1. L'alcole etilico impiegato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera e), del testo unico, nel processo di fabbricazione di un prodotto che non lo contiene, deve essere denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. La denaturazione con denaturante speciale, la circolazione dell'alcole denaturato con denaturante speciale e la sua utilizzazione sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 2.

     2. Qualora, per comprovati motivi igienico-sanitari riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, non fosse possibile la denaturazione, l'impiego dell'alcole negli usi di cui al precedente comma 1 viene effettuato con modalità analoghe a quelle stabilite dagli articoli 3, 4 e 5.

     3. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche all'alcole etilico impiegato, in esenzione d'imposta, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera i), del testo unico, nella fabbricazione di componenti non soggetti ad accisa ai sensi del decreto-legge medesimo, intendendosi tale fabbricazione come la trasformazione chimica dell'alcole in un altro composto. La produzione dell'aceto rimane assoggettata alla procedura di cui all'art. 6.

 

          Art. 8. Aromi e semilavorati per prodotti alimentari.

     1. L'impiego dell'alcole etilico, in esenzione d'accisa, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera f), del testo unico, nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume, deve essere effettuato in regime di deposito fiscale. Alla stessa condizione è sottoposto l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche per l'ottenimento di prodotti semilavorati destinati alle utilizzazioni di cui alla lettera g) del comma 3 del citato art. 27. Beneficiano dell'esonero dall'accisa l'alcole e le bevande alcoliche contenuti negli aromi e nei semilavorati provenienti dall'estero, se destinati agli impieghi agevolati di cui alle lettere f) e g) del comma 3 del medesimo art. 27.

     2. Per la circolazione degli aromi di cui al codice NC 3302, non diretti a depositi fiscali e dichiarati destinati ad usi esenti, non è prescritto il documento di cui al comma 2 dell'art. 4 e gli utilizzatori di tali prodotti non sono sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 5; i suddetti utilizzatori devono però presentare, preventivamente e "una tantum", apposita dichiarazione d'impiego all'UTF competente sui propri impianti; dichiarazione analoga deve essere presentata ai propri fornitori, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma. Resta ferma la facoltà dell'UTF di controllare, mediante sopralluogo, l'effettiva utilizzazione degli aromi. I destinatari, per usi tassati, degli aromi sopracitati provenienti da Paesi membri senza la scorta del documento di accompagnamento comunitario per merce in regime sospensivo devono comunicare al competente UTF la ricezione di ciascuna partita, entro il primo giorno non festivo successivo a quello dell'arrivo del prodotto.

     3. Gli utilizzatori in usi esenti degli aromi del codice NC 2106 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 5.

 

          Art. 9. Impiego di alcole per analisi, prove di produzione o fini scientifici. [10]

     1. Sono esenti da accisa, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera h), del testo unico, gli spiriti e le altre bevande alcoliche destinati da depositari autorizzati, sulla base di programmi preventivamente comunicati all'UTF od alla dogana competenti, ad essere utilizzati come campioni per analisi da parte di laboratori chimici, propri o di terzi. Tali quantitativi possono essere ridotti dai suddetti uffici, qualora, sentito il competente laboratorio chimico compartimentale, dovessero risultare eccedenti le effettive necessità analitiche. I quantitativi destinati alle analisi vengono scaricati dai registri del depositario autorizzato, sui quali deve essere riportata l'indicazione dei laboratori dove vengono utilizzati, con gli estremi del documento di accompagnamento emesso, obbligatorio per qualsiasi quantità, recante la stampigliatura "Valido per prodotti per analisi". La suddetta bolletta deve essere conservata dal destinatario per un periodo di tre anni.

     2. Chiunque intende impiegare alcole in esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera h), del testo unico, per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici deve farne richiesta, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle suddette attività, al competente UTF, indicando le caratteristiche dell'utilizzazione, i quantitativi che intende impiegare nonché il nominativo del fornitore. L'UTF, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito, qualora necessario, il laboratorio chimico compartimentale, rilascia nulla osta per il quantitativo ritenuto necessario all'impianto fornitore, che deve allegarlo alle proprie contabilità e trascriverne gli estremi, in luogo del codice d'accisa, sul documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo che scorta il prodotto, reso valido per la circolazione in territorio nazionale mediante la stampigliatura: "Valido per la circolazione interna". Nel caso in cui il fornitore si trovi in un Paese comunitario, il nulla osta viene inviato all'utilizzatore, che provvede a trasmetterne gli estremi al fornitore, ai fini della compilazione dell'apposita casella del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo. In entrambi i casi copia del nulla osta deve essere allegata al documento di accompagnamento del prodotto, ai fini del rispetto della procedura prevista, per gli operatori non registrati, dall'art. 8, comma 3, del testo unico, eccezion fatta per il pagamento dell'accisa.

 

          Art. 10. Restituzione dell'accisa sui prodotti alcolici impiegati in usi esenti o non più idonei al consumo umano.

     1. Nel caso in cui è previsto l'impiego, in esenzione d'accisa, di alcole non denaturato o di bevande alcoliche, possono essere anche utilizzati prodotti ad imposta assolta, purché non condizionati in recipienti contrassegnati. In tale evenienza, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa a norma dell'art. 27, comma 4, del testo unico, deve essere seguita la procedura di cui agli articoli 3, 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita richiesta al competente UTF.

     2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione, presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i suddetti depositi o altri impianti, sempreché dotati di attrezzature riconosciute idonee allo scopo dalle autorità competenti. La presa in carico, presso i depositi fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere deve essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale, o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto, su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto previsto, per la birra, dal comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992. La domanda di restituzione deve essere presentata all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio accerta, eventualmente anche a mezzo analisi, l'inidoneità, dei prodotti al consumo umano e assiste alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo apposito verbale, copia del quale viene consegnata al proprietario della merce ed altro al titolare dell'impianto, che deve custodirla per tre anni. Devono sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle relative etichette.

 

          Art. 11. Disposizioni varie.

     1. L'alcole etilico denaturato utilizzato, da solo o in miscela, come carburante è soggetto alla disciplina fiscale prevista dall'art. 21, comma 5, del testo unico.

     2. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni previste e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

     3. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.

 

          Art. 12. Scritturazione e conservazione dei registri.

     1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. E' fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

     2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.

     3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

     4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

 

          Art. 13. Vigilanza e penalità.

     1. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano l'alcole e le bevande alcoliche agevolate, per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

     2. Sulle deficienze di prodotti alcolici agevolati riscontrate presso gli opifici d'impiego di cui al presente regolamento in misura superiore ai cali previsti. dall'art. 4, comma 3, del testo unico, sulle perdite eccedenti quelle corrispondenti ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantità di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente è dovuta l'accisa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di cali.

     3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

 

          Art. 14. Periodo transitorio.

     1. E' autorizzato l'impiego, fino ad esaurimento, dell'alcole denaturato con denaturante generale prodotto secondo la precedente formulazione.

     2. In luogo dei documenti di accompagnamento per la circolazione interna di cui all'art. 1, comma 9, ed all'art. 2, comma 7, è consentita l'utilizzazione, fino ad esaurimento, rispettivamente, delle bollette di legittimazione mod. C 39 e delle bollette di cauzione mod. C 21, emesse direttamente dalle ditte utilizzatrici e munite, a seconda dei casi della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall'art. 1, comma 9, (ovvero dall'art. 2, comma 7) del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524". E' consentita del pari l'utilizzazione, fino al termine del corrente anno finanziario, dei registri fiscali in uso.

     3. Le giacenze di alcoli "greggi" e simili che si trovino in regime sospensivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono riassunte in carico in base al tenore effettivo di alcole etilico, apportando a tal fine le necessarie correzioni alle contabilizzazioni in atto.

     4. Restano valide le licenze o le autorizzazioni alla denaturazione, al deposito ed all'impiego di alcole denaturato in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Eventuali adeguamenti alla nuova procedura devono essere effettuati entro centoventi giorni dalla data suddetta, integrando a tal fine la documentazione già presentata.

     5. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati autorizzati dagli UTF ad approvvigionarsi di alcole etilico non denaturato o di bevande alcoliche per utilizzarli negli usi previsti dal presente regolamento, si adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo entro centoventi giorni dalla suddetta data, integrando a tal fine la documentazione già presentata.


[1] Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1997, n. 2.

[2] Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1997, n. 2.

[3] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1997, n. 2.

[4] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1997, n. 2.

[5] Comma così modificato con avviso di rettifica con pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1997, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 26 luglio 2001, n. 340, con effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 26 luglio 2001, n. 340, con effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[8] Comma rettificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1997, n. 2 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 26 luglio 2001, n. 340, con effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[9] Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1997, n. 2.

[10] Rubrica così modificata con errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1997, n. 2.