§ 9.3.44 - Regolamento 11 settembre 1992, n. 2719.
Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:11/09/1992
Numero:2719


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Il documento amministrativo può essere sostituito da un documento commerciale che contenga le stesse informazioni richieste per il medesimo
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accise avviene in tubature fisse, gli Stati membri interessati possono autorizzare, con mutuo accordo, che le informazioni sul tipo e la quantità [...]
Art. 4.      Se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo richiedono il destinatario appone sulla copia del documento di accompagnamento lo stesso certificato di ricevimento apposto sulla [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993


§ 9.3.44 - Regolamento 11 settembre 1992, n. 2719. [1]

Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo.

(G.U.C.E. 19 settembre 1992, n. L 276).

 

Art. 1. [2]

     Il modulo riportato nell'allegato I deve essere utilizzato come documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo di prodotti soggetti ad accisa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, fatta salva la conformità alle disposizioni di esecuzione e di procedura di cui al riverso dell'esemplare n. 1 del documento.

 

     Art. 2.

     1. Il documento amministrativo può essere sostituito da un documento commerciale che contenga le stesse informazioni richieste per il medesimo.

     2. Un documento commerciale il cui modello non corrisponde al documento amministrativo deve contenere gli stessi elementi di informazione prescritti dal documento amministrativo, e il tipo di informazione deve essere identificato con il corrispondente numero di casella indicato nel documento amministrativo.

Il documento reca in modo ben visibile la seguente menzione: Documento commerciale d'accompagnamento per la circolazione di prodotti soggetti ad accise in regime di sospensione [3].

 

     Art. 2 bis. [4]

     1. Se il documento di accompagnamento viene compilato con un sistema elettronico o automatico di elaborazione dati, le autorità competenti possono dispensare lo speditore dall'obbligo di firmare il documento autorizzandolo ad apporre il timbro speciale descritto all'allegato II. Detta autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore abbia preventivamente presentato alle autorità competenti una dichiarazione scritta con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi alla circolazione in regime di sospensione all'interno della Comunità dei prodotti soggetti ad accisa e facenti parte di spedizioni che viaggino scortate da documento di accompagnamento recante il suo timbro speciale.

     2. I documenti di accompagnamento redatti secondo il paragrafo 1 riportano nella parte della casella 24 riservata alla firma dello speditore una delle seguenti diciture:

     — Dispensa de firma

     — Podpis prominut

     — Fritaget for underskrift

     — Freistellung von der Unterschriftsleistung

     — Allkirjanõudest loobutud

     — Δεν απαιτείται υπογραφή

     — Signature waived

     — Dispense de signature

     — Dispensa dalla firma

     — Derıgs bez paraksta

     — Parašo nereikalaujama

     — Aláírás alól mentesítve

     — Firma mhux meh- tieg˙a

     — Van ondertekening vrijgesteld

     — Zpominieciem podpisu

     — Dispensa de assinatura

     — Podpis sa nevyzaduje

     — Opustitev podpisa [5]

     3. Il timbro speciale di cui al paragrafo 1 è apposto nell'angolo in alto a destra della casella A del documento amministrativo di accompagnamento, ovvero, in modo ben visibile, nella corrispondente casella di un documento commerciale. Lo speditore può anche essere autorizzato a prestampare detto timbro.

 

     Art. 3.

     Quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accise avviene in tubature fisse, gli Stati membri interessati possono autorizzare, con mutuo accordo, che le informazioni sul tipo e la quantità di prodotti circolanti tra il deposito fiscale del fornitore e il deposito fiscale del destinatario siano scambiate tramite procedure informatizzate sostitutive del documento d'accompagnamento. Tale soluzione deve essere idonea a garantire la disponibilità di tutti i dati necessari per il controllo delle scorte e per la riscossione dell'accisa.

 

     Art. 4.

     Se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo richiedono il destinatario appone sulla copia del documento di accompagnamento lo stesso certificato di ricevimento apposto sulla terza copia (copia di ritorno) e la mette a disposizione delle autorità competenti, conforme alle loro istruzioni.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

 

 

ALLEGATO I [6]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II [7]

 

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 684/2009, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2225/93.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2225/93.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2225/93.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2225/93 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[7] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2225/93.