Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/07/2001 |
Numero: | 340 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono soppresse le seguenti parti del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524 |
Art. 2. 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente [...] |
§ 98.1.1554 - D.M. 26 luglio 2001, n. 340.
Regolamento recante la soppressione di talune disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa
(G.U. 30 agosto 2001, n. 201)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
Visto l'articolo 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impieghi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
Visto il
Vista la
Visto il parere motivato della Commissione europea del 18 dicembre 1998, che, in applicazione dell'articolo 169 del trattato CE, invita la Repubblica italiana ad abrogare le condizioni previste, nel sopracitato decreto n. 524 del 1996, per la concessione dell'esenzione dall'accisa per gli alcoli utilizzati nella produzione di profumerie e prodotti cosmetici;
Vista la sentenza del 7 dicembre 2000, afferente alla causa C-0482/98 "Repubblica italiana c/Commissione", con la quale la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso italiano contro la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. Sono soppresse le seguenti parti del
a) l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3;
b) nell'alinea dell'articolo 2, comma 4, le parole: "alla condizione che nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40 gradi";
c) nell'articolo 2, comma 9, nel primo periodo le parole: "e rispondenti alle altre condizioni poste nel presente articolo", nel secondo periodo le parole: "provenienti da Paesi terzi" e nel quarto periodo le parole: "e se il prodotto rispetti le altre condizioni poste nel presente articolo".
2. Nel primo periodo dell'articolo 2, comma 9, le parole: "di provenienza estera" sono sostituite dalle parole: "provenienti da Paesi non comunitari".
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.