Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.6 alcol e bevande alcoliche |
Data: | 22/07/1939 |
Numero: | 1096 |
Sommario |
Art. unico. I. L'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 353, è sostituito dal seguente |
§ 4.6.d - Legge 22 luglio 1939, n. 1096. [1]
Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori.
(G.U. 9 agosto 1939, n. 185)
I. L'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 353, è sostituito dal seguente:
"I recipienti anzidetti, limitatamente a quelli contenenti liquori e di capacità non inferiore a 4 centilitri, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto".
II. [2]
III. Il secondo comma dell'art. 45 del testo unico di legge per l'imposta sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, è sostituito dal seguente:
"Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti denaturati o non denaturati, di liquori e di bevande alcoliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta stessa sia prescritta. Nei casi in cui la bolletta non sia prescritta, si fa ugualmente luogo alla applicazione delle dette pene quando si abbia la prova certa che gli spiriti trovati in circolazione siano comunque d'illegittima provenienza".
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Numero soppresso dall'art. 13 del