Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.1 additivi, conservanti e coloranti |
Data: | 05/03/2003 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 4.1.36 - D.M. 5 marzo 2003, n. 100.
Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.
(G.U. 8 maggio 2003, n. 105)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 11 del
Vista la
Vista la sentenza n. 443 del 1997 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
Ritenuto di consentire l'uso della sostanza aromatizzante "etilmaltolo" di cui al citato repertorio, già consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di gomma da masticare, caramelle e prodotti similari sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;
Ritenuto altresì di dover modificare il
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 30 maggio 2002;
Visto il parere espresso in data 13 dicembre 2001 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza della sostanza aromatizzante "etilmaltolo";
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 3 luglio 2002 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Visti i pareri espressi dalla Commissione dell'Unione europea in data 8 ottobre e 21 novembre 2002 con i quali ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppressa la disposizione riguardante la sostanza 1,2-propilenglicole;
Ritenuto di dover aderire all'indicazione della sopra citata Commissione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. All'allegato VII del
a) il campo d'impiego "Caramelle e confetti" e la relativa "Dose massima d'impiego" della sostanza etilvanillina sono sostituiti dai seguenti:
Sostanza |
Campo d'impiego |
Dose massima d'impiego |
Etilvanillina |
Caramelle, confetti, gomme da masticare e prodotti di confetteria |
300 mg/kg |
b) è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:
Sostanza |
Campo d'impiego |
Dose massima d'impiego |
Etilmaltolo |
Gomme da masticare, caramelle e prodotti similari |
60 mg/kg |
2. La sostanza di cui al comma 1, lettera b), deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato I al presente decreto che integra l'allegato VIII del
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato I
REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA
Etilmaltolo.
Colore e aspetto: polvere bianca cristallina;
Punto di fusione: 90 °C.
Non deve contenere:
arsenico più di 3 mg/kg;
cadmio più di 1 mg/kg;
mercurio più di 1 mg/kg;
piombo più di 5 mg/kg.