§ 3.1.96 - Decisione 23 febbraio 1999, n. 217.
Decisione n. 1999/217/CE della Commissione che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:23/02/1999
Numero:217


Sommario
Art. 1.      E’ adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti allegato alla presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 3.1.96 - Decisione 23 febbraio 1999, n. 217.

Decisione n. 1999/217/CE della Commissione che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 84).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

     considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96, entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio;

     considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e quindi riconosciute anche dagli altri Stati membri sono iscritte in un repertorio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento;

     considerando che notoriamente in alcuni Stati membri vigono al momento misure restrittive o divieti per alcune sostanze aromatizzanti;

     considerando che tali misure restrittive o divieti in vigore alla data di adozione della presente decisione possono essere mantenuti in attesa di concludere la valutazione di tali sostanze;

     considerando che comunque, qualora uno Stato membro rilevi che una sostanza aromatizzante contenuta nel repertorio possa rappresentare un pericolo per la salute pubblica, esso può ricorrere alla procedura di salvaguardia di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2232/96;

     considerando che il repertorio è alla base del programma di valutazione di cui all'articolo 4 del regolamento citato che dovrà essere adottato entro dieci mesi dall'adozione del repertorio;

     considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     E’ adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato [1]

 

(Omissis)


[1] Allegato modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/357/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/252/CE e dall'art. 1 della Decisione n. 2009/163/CE.