Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.1 questioni generali |
Data: | 23/01/2002 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Il repertorio allegato alla decisione n. 1999/217/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 3.1.97 - Decisione 23 gennaio 2002, n. 113.
Decisione n. 2002/113/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.
(G.U.C.E. 20 febbraio 2002, n. L 49.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari e in particolare l'art. 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) In base all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96, la Commissione, tramite la propria
(2) Tale informazione dovrebbe essere accessibile alle persone responsabili dell'immissione in commercio della sostanza, in modo da potere adempiere ai propri obblighi in base al
(3) Le parti 1, 2 e 3 del repertorio allegato alla
(4) Dall'esame accurato delle sostanze notificate dagli Stati membri ed elencate dalla
(5) Per una serie di sostanze di cui alla
(6) In base all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2232/96 una sostanza viene stralciata dal repertorio qualora risulti che essa non soddisfa i criteri generali per l'utilizzazione che figurano nell'allegato a detto regolamento. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 26 settembre 2001, ha concluso che il 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene (metileugenolo) e il 1-Allyl-4-methoxybenzene (estragolo) hanno un effetto genotossico. Di conseguenza tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio.
(7) Di conseguenza la
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
ha adottato la presente decisione:
Il repertorio allegato alla
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis).