§ 3.1.97 - Decisione 23 gennaio 2002, n. 113.
Decisione n. 2002/113/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:23/01/2002
Numero:113


Sommario
Art. 1.      Il repertorio allegato alla decisione n. 1999/217/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 3.1.97 - Decisione 23 gennaio 2002, n. 113.

Decisione n. 2002/113/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.

(G.U.C.E. 20 febbraio 2002, n. L 49.

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari e in particolare l'art. 3, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) In base all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96, la Commissione, tramite la propria decisione n. 1999/217/CE, modificata dalla decisione n. 2000/489/CE, ha adottato un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In base al regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96, a ciascuna sostanza aromatizzante devono essere attribuiti dei nuovi numeri, i cosiddetti "numeri FL". Inoltre tutte le sostanze del repertorio devono essere suddivise in gruppi di sostanze affini in base all'elenco dei gruppi specificati in tale regolamento.

     (2) Tale informazione dovrebbe essere accessibile alle persone responsabili dell'immissione in commercio della sostanza, in modo da potere adempiere ai propri obblighi in base al regolamento (CE) n. 1565/2000. Di conseguenza il repertorio delle sostanze aromatizzanti deve specificare i nuovi numeri FL e i numeri dei gruppi.

     (3) Le parti 1, 2 e 3 del repertorio allegato alla decisione n. 1999/217/CE, modificata dalla decisione n. 2000/489/CE, dovrebbero essere riunite in una sola parte - la parte A - e le sostanze dovrebbero essere elencate in base ai loro numeri FL. La parte 4 del repertorio dovrebbe essere sostituita dal testo della parte B del repertorio allegato alla presente decisione.

     (4) Dall'esame accurato delle sostanze notificate dagli Stati membri ed elencate dalla decisione n. 1999/217/CE sono emerse una serie di incongruenze relative ai numeri chimici. Sono inoltre stati individuati una serie di casi in cui le stesse sostanze erano state inserite nel repertorio sotto diverse denominazioni chimiche. Tali incongruenze dovrebbero essere corrette. Per quanto concerne le incongruenze per le quali fino ad oggi non si è giunti a una conclusione definitiva, si dovrebbe almeno avvertire della possibile presenza di un'incongruenza.

     (5) Per una serie di sostanze di cui alla decisione n. 1999/217/CE, comprese delle sostanze notificate in via riservata, taluni Stati membri hanno ritirato le proprie notifiche. Tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio. D'altra parte, le nuove sostanze notificate dagli Stati membri, in base all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 dovrebbero essere inserite nel programma di valutazione e, di conseguenza, nel repertorio.

     (6) In base all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2232/96 una sostanza viene stralciata dal repertorio qualora risulti che essa non soddisfa i criteri generali per l'utilizzazione che figurano nell'allegato a detto regolamento. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 26 settembre 2001, ha concluso che il 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene (metileugenolo) e il 1-Allyl-4-methoxybenzene (estragolo) hanno un effetto genotossico. Di conseguenza tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio.

     (7) Di conseguenza la decisione n. 1999/217/CE dovrebbe essere adeguatamente modificata.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il repertorio allegato alla decisione n. 1999/217/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis).