Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 30/06/1986 |
Numero: | 310 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del [...] |
Art. 2. 1. Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 22, [...] |
Art. 3. 1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del [...] |
Art. 4. 1. Il personale del lotto di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, cui è affidata la reggenza di una [...] |
Art. 5. [5]. |
Art. 6. 1. Le disposizioni dell'art. 2 della legge 2 maggio 1984, n. 117, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528 |
Art. 7. 1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 27 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 8. 1. Nessuna indennità di preavviso è dovuta dai gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria per il rilascio dei locali [...] |
Art. 9. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 [...] |
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 48.1.48 - D.L. 30 giugno 1986, n. 310 [1].
Disposizioni urgenti per il personale del lotto.
(G.U. 30 giugno 1986, n. 149)
1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'art. 22 della
2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 24 della
1. Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 22, primo comma, della
1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della
1 bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 21 della
1. Il personale del lotto di cui all'art. 12, secondo comma, del
2. Al personale del IV livello retributivo-funzionale cui è affidata la reggenza di una ricevitoria è concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente al periodo di reggenza, una indennità di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del V livello e quello iniziale del IV livello.
1. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle ricevitorie del lotto, fino alla definitiva immissione negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale appartenente al ruolo del lotto, le prestazioni di lavoro straordinario da svolgersi dal predetto personale dal 1° ottobre 1986, ai sensi degli articoli 11 e 12, del testo normativo annesso al
1. Le disposizioni dell'art. 2 della
1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 27 della
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
1. Nessuna indennità di preavviso è dovuta dai gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria per il rilascio dei locali adibiti a sede di esercizi soppressi.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Articolo così modificato dalla legge di conversione.