§ 48.1.35 - Legge 6 luglio 1974, n. 318.
Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:06/07/1974
Numero:318


Sommario
Art. 1.      All'art. 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo [...]
Art. 2.      L'art. 38 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      All'art. 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, e [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 24 novembre 1971


§ 48.1.35 - Legge 6 luglio 1974, n. 318.

Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto.

(G.U. 9 agosto 1974, n. 209)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Nel primo comma, lettera c), e nell'ultimo comma la cifra "20.000.000" è sostituita dalla cifra (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 38 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     All'art. 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, e dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 24 novembre 1971.