Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 04/02/1958 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono modificati [...] |
Art. 2. L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è così modificato (Omissis) |
Art. 3. [2] |
Art. 4. Nei confronti del personale previsto dalla presente legge la ritenuta per la costruzione delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.- Casa) è calcolata, quando dovuta, [...] |
Art. 5. L'art. 94 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è soppresso |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 48.1.16 - Legge 4 febbraio 1958, n. 39. [1]
Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.
(G.U. 24 febbraio 1958, n. 47)
Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio
L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con
A decorrere dal 1° marzo 1966:
la tredicesima mensilità lorda spettante ai gestori è pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 5 del presente decreto;
l'ammontare di essa non può superare lire 121.480;
l'importo della tredicesima mensilità lorda spettante agli aiuto ricevitori, è pari ad una mensilità lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'art. 6 del presente decreto.
Nei confronti del personale previsto dalla presente legge la ritenuta per la costruzione delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.- Casa) è calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'80 per cento dell'ammontare netto della retribuzione, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera b), e nell'art. 9 ultimo comma, della
L'art. 94 del regio
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1956.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Articolo sostituito dall'art. 3,