Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 05/06/1965 |
Numero: | 753 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1965 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono [...] |
Art. 2. Con effetto dal 1° gennaio 1965 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente [...] |
Art. 3. L'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1965 è soppresso l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, attribuito con decreto interministeriale n. 12367 del 4 aprile [...] |
Art. 5. Con effetto dal 1° marzo 1966 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, quali risultano modificati dall'art. 1 del [...] |
Art. 6. Con effetto dal 1° marzo 1966 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, quale risulta modificato [...] |
Art. 7. L'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, quale risulta modificato dall'art. 3 del presente decreto, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 8. La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1965 al personale delle ricevitorie del lotto in attività di servizio è integrata di un importo lordo di lire 17.500 per i [...] |
Art. 9. A decorrere dal 1° marzo 1966 è soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 26 |
Art. 10. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 48.1.25 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 753. [1]
Conglobamento del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
(G.U. 9 luglio 1965, n. 168)
Con effetto dal 1° gennaio 1965 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio
Con effetto dal 1° gennaio 1965 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con
L'art. 3 della
A decorrere dal 1° gennaio 1965 è soppresso l'assegno temporaneo di cui alla
Con effetto dal 1° marzo 1966 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del
Con effetto dal 1° marzo 1966 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con
L'art. 3 della
La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1965 al personale delle ricevitorie del lotto in attività di servizio è integrata di un importo lordo di lire 17.500 per i ricevitori e di lire 10.990 per gli aiuto ricevitori, ancorchè reggenti di ricevitorie.
A decorrere dal 1° marzo 1966 è soppresso l'assegno mensile di cui alla
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogato dall'art. 1 del