Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 26/01/1963 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che [...] |
Art. 3. Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito [...] |
§ 48.1.22 - Legge 26 gennaio 1963, n. 26.
Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto.
(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34)
Con effetto dal 1° luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorchè reggenti di ricevitorie.
L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.
Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.
Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] L'assegno mensile di cui alla presente legge è stato soppresso per effetto dell’art. 9 della