§ 48.1.22 - Legge 26 gennaio 1963, n. 26.
Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:26/01/1963
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che [...]
Art. 3.      Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito [...]


§ 48.1.22 - Legge 26 gennaio 1963, n. 26.

Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto.

(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34)

 

 

     Art. 1. [1].

     Con effetto dal 1° luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorchè reggenti di ricevitorie.

 

          Art. 2.

     L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.

 

          Art. 3.

     Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  L'assegno mensile di cui alla presente legge è stato soppresso per effetto dell’art. 9 della L. 5 giugno 1965, n. 753, a decorrere dal 1° marzo 1966.