§ 46.6.47 - Legge 15 maggio 1954, n. 267.
Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:15/05/1954
Numero:267


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico stabilito per i primi capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e primi capitani della Marina è esteso, [...]
Art. 2.      Per gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra o trattenuti nella posizione di servizio permanente ai [...]
Art. 3.      Nel primo comma dell'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, le parole "che abbiano partecipato alla guerra 1915-18" sono sostituite dalle altre "che siano reduci di [...]
Art. 4.      Al maggior onere di lire 99.790.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte con gli [...]


§ 46.6.47 - Legge 15 maggio 1954, n. 267. [1]

Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale.

(G.U. 12 giugno 1954, n. 133)

 

 

     Art. 1.

     Il trattamento economico stabilito per i primi capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e primi capitani della Marina è esteso, indipendentemente dalla qualifica, ai capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica ed ai tenenti di vascello e capitani della Marina in servizio permanente che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, ivi compreso quello prestato da ufficiale di complemento.

     Lo stesso trattamento compete ai capitani dell'Esercito trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

 

          Art. 2.

     Per gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra o trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, la disposizione del primo comma dell'articolo precedente ha efficacia anche per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940, n. 370, e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Nel primo comma dell'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, le parole "che abbiano partecipato alla guerra 1915-18" sono sostituite dalle altre "che siano reduci di guerra".

 

          Art. 4.

     Al maggior onere di lire 99.790.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 41 (lire 63.278.000) e n. 249 (lire 28.842.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, nonchè mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 190 (lire 570.000) e n. 101 (lire 7.100.000) dello stesso stato di previsione della spesa.

     Al maggior onere di 4.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 sarà fatto fronte, per il suddetto esercizio finanziario 1953-54, con gli stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.