§ 46.9.55 - Legge 7 febbraio 1958, n. 43.
Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:07/02/1958
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'organico dei sottoufficiali, graduati e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita come segue
Art. 2.      In dipendenza dell'organico di cui all'art. 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la [...]
Art. 3.      Alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno sei anni di lodevole servizio, può essere conferita la qualifica di guardia scelta
Art. 4.      Nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla presente legge sono assorbiti i posti in temporaneo soprannumero di cui al decreto-legge [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, secondo l'ordine di anzianità e dei limiti dei posti di organico disponibili, all'inquadramento in ruolo di tutto [...]
Art. 7.      Le unità di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino in eccedenza rispetto ai contingenti stabiliti nella presente legge, saranno [...]
Art. 8.      Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, i limiti di età stabiliti dalle [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 490 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 70 [...]


§ 46.9.55 - Legge 7 febbraio 1958, n. 43. [1]

Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 24 febbraio 1958, n. 47)

 

 

     Art. 1.

     L'organico dei sottoufficiali, graduati e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita come segue:

 

marescialli di 1ª classe

n.

2.148

marescialli di 2ª e 3ª classe

n.

3.496

brigadieri

n.

4.092

vice brigadieri

n.

4.589

appuntati

n.

7.933

guardie scelte, guardie e allievi guardie

n.

50.692

Totale

n.

72.950

 

     Le guardie scelte non possono superare il contingente di 7000 unità. Nell'organico di cui al primo comma sono compresi gli appartenenti alla banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 2.

     In dipendenza dell'organico di cui all'art. 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di appuntato.

     Agli appuntati di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni vigenti relative alle guardie scelte di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno sei anni di lodevole servizio, può essere conferita la qualifica di guardia scelta.

     Alle guardie scelte compete il medesimo trattamento economico spettante alle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 4.

     Nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla presente legge sono assorbiti i posti in temporaneo soprannumero di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e all'art. 2, secondo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699.

     Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105; il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 ottobre 1951, n. 1126; l'art. 4 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che stabiliscono determinati contingenti per le specialità del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 5. [2].

     Oltre alle unità di organico di cui all'art. 1, potrà essere mantenuto ed assunto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza personale in servizio temporaneo nel grado di guardia per un contingente non superiore a 2500 unità. A detto personale si applicano le disposizioni della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e, in caso di nomina a guardia in ruolo, quelle dell'art. 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

     In tale contingente è compreso, sino ad esaurimento, il personale, esclusi gli ufficiali, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

 

          Art. 6.

     Il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, secondo l'ordine di anzianità e dei limiti dei posti di organico disponibili, all'inquadramento in ruolo di tutto il personale assunto in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

     La sistemazione in ruolo, autorizzata con il precedente comma è disposta nel grado di guardia, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le Scuole di polizia. Al personale inquadrato in ruolo si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

     In relazione al numero del personale in servizio temporaneo di polizia, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, escluso quello mantenuto in servizio al sensi dell'art. 6, primo comma, della legga 11 luglio 1956, n. 699, sono lasciati scoperti, distintamente per gradi, altrettanti posti nell'organico di cui al precedente art. 1 e nel contingente di cui nell'art. 5, fino a che detto personale non ottenga l'inquadramento in ruolo in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti comma.

 

          Art. 7.

     Le unità di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino in eccedenza rispetto ai contingenti stabiliti nella presente legge, saranno riassorbite con le prime successive vacanze.

 

          Art. 8.

     Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, i limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni sono elevati di anni due.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 490 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Il contingente di cui al presente articolo è soppresso dall’art. 62 della L. 26 luglio 1961, n. 709.