§ 46.9.36 - Legge 3 ottobre 1951, n. 1126.
Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:03/10/1951
Numero:1126


Sommario
Art. 1.      E' data facoltà al Ministro per l'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica [...]
Art. 2.      Il personale arruolato ai termini dell'articolo precedente non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento, essere esonerato [...]
Art. 3.      L'onere occorrente per il potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito in annue lire 10.000.000.000, di cui lire 6.000.000.000 a carico [...]


§ 46.9.36 - Legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza.

(G.U. 5 novembre 1951, n. 254)

 

 

     Art. 1.

     E' data facoltà al Ministro per l'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     (Omissis) [1].

     Gli aspiranti all'arruolamento di cui al primo comma del presente articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli aspiranti ai posti di guardia scelta debbono aver prestato servizio, quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di almeno sei mesi.

 

          Art. 2.

     Il personale arruolato ai termini dell'articolo precedente non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento, essere esonerato dal servizio.

     Esso è sottoposto alle norme disciplinari di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Al personale suddetto è corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alle guardie scelte di pubblica sicurezza, comprese le indennità previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai termini ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

     In caso di malattia, di ferite o di lesioni, con conseguente inabilità, o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione ai termini delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 3.

     L'onere occorrente per il potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito in annue lire 10.000.000.000, di cui lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, alle quali si farà fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1958, n. 43.